Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4633 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5175-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

S.B., in proprio e quale erede di M.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARONCINI 27, presso lo studio

dell’avvocato WONGHER MARINA, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

e contro

CORALLO 2000 SOC. COOP. ED A RL, S.E., M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 40/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 13/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il resistente l’Avvocato WONGHER, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per

integrazione del contraddittorio, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi alla Commissione tributaria di primo grado di Roma S.M., M.S., in proprio e quale procuratrice generale di S.B. ed S.E., nonchè la società cooperativa Corallo srl impugnavano l’avviso di accertamento che l’ufficio del registro aveva fatto notificare per il recupero delle maggiori imposte di registro ed Invim a seguito della elevazione del valore finale di un terreno, venduto a quest’ultima con atto registrato nel mese di maggio 1988. Con l’opposizione i contribuenti contestavano la validità di quell’atto per difetto di motivazione, nonchè la debenza di quanto preteso dall’amministrazione. Non instauratosi il contraddittorio per la mancata costituzione dell’ufficio, la commissione adita lo accoglieva. Avverso tale pronuncia l’agenzia interponeva appello dinanzi alla commissione tributaria regionale, la quale lo rigettava, osservando che sostanzialmente l’agenzia non aveva fornito adeguata prova del suo assunto.

Contro questa decisione il Ministero e l’agenzia hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui solo S.B., in proprio e nella qualità di erede di M. S., ha resistito con controricorso, mentre gli eredi di S. M., già deceduta, non sono stati evocati in giudizio, ed S. E. nonchè la soc. Corallo non si sono costituiti.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte rileva in via preliminare che l’atto di impugnazione non è stato proposto anche nei confronti degli eredi di M., benchè parti nel processo, sicchè la pronuncia è passata in giudicato nei loro confronti; nè va disposta l’integrazione del contraddittorio, trattandosi di cause scindibili. Inoltre si rileva che il presente ricorso non è stato notificato compiutamente ai due suindicati intimati ai fini della legittimità della notificazione del gravame,, cioè S.E. e società Corallo, posto che la notificante agenzia ha esperito la procedura di notificazione a norma dell’art. 140 cod. proc. civ., e ha omesso di produrre il relativo avviso di ricevimento del piego raccomandato, come anche verificato all’udienza odierna, con la conseguenza che il gravame proposto nei loro confronti è inammissibile.

Ciò premesso, è noto che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., (o art. 143) è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Tale atto, non allegato al ricorso e non depositato successivamente, ben può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.

In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.. Tuttavia il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184- bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cfr. anche Cass. Sgz. Un. N. 16354 del 2007, N. 13954 del 2006). Tutto ciò rilevato e premesso, il Collegio osserva che tale avviso non risulta prodotto in atti nel caso in esame, sicchè deve dedursene che il rapporto processuale non è stato instaurato con l’intimata (OMISSIS) in questo giudizio, e perciò il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Col motivo addotto a sostegno del ricorso l’agenzia deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, senza indicare quali, oltre che insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che gli elementi di prova forniti e costituiti dalla stima dell’Ute erano sufficienti a suffragare la pretesa erariale.

Di contro il richiamo al valore di altri terreni limitrofi si è rivelato argomento insufficiente a superare il dato costituito dal riscontro estimativo dell’amministrazione basato sulla edificabilità dell’area, che aveva subito una variante in aumento già nel 1979, giusta il piano di fabbricazione.

Il motivo è infondato, atteso che la CTR ha basato il giudizio sulle considerazioni svolte dal giudice di prime cure, rilevando in particolare che il prezzo del terreno corrispondeva alla valutazione di altri limitrofi. Peraltro ciò non comportava la necessita che essi venissero specificati. Inoltre gli elementi riportati nella stima dell’Ute, che aveva considerato la edificabilità dell’area, anche se con riferimento al momento della vendita, e cioè un anno prima del rilascio della concessione edilizia, non costituivano risultanze che potessero ritenersi idonee a fare scattare una certa presunzione di fondatezza della pretesa azionata dall’ufficio, con inversione perciò dell’onere della prova a carico dei contribuenti.

Al riguardo questa Corte ha affermato che in rema di accertamenti tributar, qualora la rettifica del valore di immobili si fondi sulla stima effettuata dall’UTE, il giudice investito dalla relativa impugnazione non può ritenere la suddetta stima “istituzionalmente” inattendibile, limitandosi a considerare l’UTE quale articolazione tecnica dell’Amministrazione, ontologicamente legata all’ente impositore, ma è tenuto a verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicitando le ragioni del proprio convincimento; il che in realtà è avvenuto nel caso in specie, ancorchè in maniera piuttosto sintetica, mediante il richiamo al valore dei terreni limitrofi e alla posteriorità della costruzione del fabbricato rispetto all’anno d’acquisto (V. pure Cass. Sentenze n. 17702 del 30/07/2009, n. 8890 del 2007). Si tratta di valutazione degli elementi istruttori da parte del giudice di merito, senza che sia possibile in sede di legittimità prospettarne un vaglio alternativo. Al riguardo la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento- Nè poi sarebbe configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, che si concretizza solamente allorquando non è dato desumere l'”iter” logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio (V. Cass. sent. 00322 del 13/01/2003).

Nè poi sarebbe configurabile il vizio di insufficiente motivazione, che si concretizza solamente allorquando non è dato desumere l'”iter” logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio.

In proposito invero questa Corte ha più volte statuito che il vizio di omessa o insufficiente (o contraddittoria) motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cfr. pure Sez. U sent. 05802 del 11/06/1998).

Ne deriva che il ricorso dell’agenzia va rigettato. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, ed Euro 3.000,00(tremila/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA