Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4633 del 21/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4633
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5288-2019 proposto da:
ECOSANNIO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 22, presso lo
studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MILENA MONICA DE NICOLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il
19/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore della Ecosannio s.r.l. in liquidazione, a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, la somma di Euro 1.042,00, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 210,00, oltre accessori;
che avverso il predetto decreto l’anzidetta istante propone ricorso esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l’art. 91 c.p.c. e l’art. 2233 c.c., nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale, relativamente alla fase di rinvio;
che l’Amministrazione è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul D.M. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642);
considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 210,00 per la fase di opposizione si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa (fino a Euro 1.100,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4 cit.);
considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020