Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4633 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 19/02/2021), n.4633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 754-2019 proposto da:

G.M.T., domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della

Corte di cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato

MARTINELLI MASSIMO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 365/2018 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

G.M.T. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 838/2016 che aveva respinto l’opposizione a precetto notificatole da parte del Condominio (OMISSIS) in Alessandria.

Deduceva che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è irrilevante che l’atto di citazione in opposizione e la procura alle liti siano stati notificati in formato pdf e non in formato p7m, atteso che la comunicazione aveva comunque raggiunto il suo scopo.

Nel merito insisteva per l’accoglimento dell’opposizione, poichè fondata, come peraltro riconosciuto incidentalmente anche dal giudice di primo grado.

Nella resistenza del Condominio che proponeva a sua volta appello incidentale quanto alla illegittimità della compensazione delle spese di lite, il Tribunale di Alessandria con la sentenza n. 365/2018 del 4 maggio 2018, rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale condannando la G. al pagamento delle spese di lite sia del primo grado che del giudizio di appello.

La sentenza ricordava che il condominio aveva eccepito l’inesistenza o la nullità dell’atto di opposizione e della procura alle liti, evidenziando sia l’assenza di una sottoscrizione materiale sia di quella digitale, atteso altresì che l’appellante non aveva depositato gli originali degli atti e dei documenti notificati alla controparte.

Nell’atto di appello, si sosteneva che la dizione contenuta nella citazione, secondo cui l’atto era sottoscritto digitalmente dal difensore dell’opponente, costituiva la prova della sottoscrizione digitale, ma trattavasi di affermazione non condivisibile in quanto, laddove l’atto sia privo della sottoscrizione analogica (firma neppure presente nell’attestazione di conformità della relata di notifica prodotta dal condominio convenuto), non è possibile fare applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene che la trasmissione di un atto da un indirizzo pec del mittente risultante da un pubblico elenco elimini ogni incertezza sull’identità della parte e del difensore.

Infatti, doveva evidenziarsi che dinanzi al giudice di pace non è ancora attivo il processo civile telematico, così che la mancanza di una sottoscrizione autografa sia negli atti notificati che nell’attestazione di conformità redatta dal legale in relazione agli atti telematici depositati, non consentiva di ritenere validamente formati gli atti in questione.

Inoltre, parte attrice aveva omesso di provare, nonostante la contestazione del convenuto, la conformità delle copia prodotta all’originale digitale, in contrasto con la regola di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2.

Poichè il difetto di sottoscrizione investiva l’atto introduttivo del giudizio e la procura alle liti, ciò determinava l’inammissibilità dell’atto di citazione.

Quanto all’appello incidentale, poichè l’attrice era risultata totalmente soccombente, sia pure per ragioni di carattere processuale, non ricorreva alcuna delle ipotesi che legittima una compensazione delle spese di lite, che andavano poste quindi a carico dell’appellante sia per il primo grado che per il giudizio di appello.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.M.T..

Il condominio intimato non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 19-bis, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 3805/2018, hanno affermato il principio secondo cui è legittima anche la trasmissione del file in formato PDF, essendo sufficiente che l’attestazione di conformità all’originale telematico sia presente nella documentazione, attestazione che quindi sostituisce la carenza di firma digitale.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto non risulta in alcun modo che la G. abbia notificato un atto sottoscritto di pugno dal difensore che sia stato dichiarato conforme a tale originale sottoscritto di proprio pugno se non in formato PDF.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. in quanto non si è tenuto conto del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo, atteso che la corrispondenza tra il file allegato in formato PDF ed il suo originale è oggetto di libera valutazione da parte del giudice, laddove nel caso in esame il condominio nel difendersi aveva dato atto di aver avuto piena contezza degli atti notificati.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili, in quanto le argomentazioni sviluppate non appaiono mirate in relazione all’effettiva ratio decidendi della sentenza gravata.

Il giudice di appello, senza soffermarsi sulla pretesa erroneità dell’utilizzo del formato PDF anzichè quello P7M, che pur aveva costituito oggetto di contestazione da parte della difesa del convenuto in prime cure, ha rilevato che i file trasmessi telematicamente erano privi di sottoscrizione analogica, in quanto si dava atto della loro sottoscrizione digitale.

A fronte della contestazione da parte del condominio (contestazione che quindi impediva di poter avvalersi della regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo), il Tribunale rilevava che in un processo, come quello dinanzi al giudice di pace, per il quale non risultava ancora operativo il processo civile telematico, la carenza di firma analogica non può essere supplita dal fatto che l’atto sia stato tramesso da un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi, essendo necessario quindi che l’esistenza e la validità della firma digitale apposta sull’originale digitale sia attestata da parte del difensore e che la stessa attestazione di conformità sia sottoscritta analogicamente.

In rapporto a tale ratio decidendi, si manifesta come le critiche mosse nei motivi di ricorso siano assolutamente sfalsate, investendo la diversa questione relativa alla correttezza del formato digitale utilizzato per gli atti trasmessi a mezzo pec, senza contrapporre alcuna valida ragione all’affermazione del Tribunale secondo cui in assenza di firma analogica era necessario che vi fosse un’attestazione di conformità da parte del difensore, a sua volta munita di firma analogica che attestasse la firma digitale sia per l’atto di citazione che per la procura.

Nè, come esposto, può farsi richiamo al principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, in presenza della specifica contestazione mossa sin da primo grado da parte del convenuto che lamentava la carenza di una valida sottoscrizione per gli atti ricevuti in via telematica.

I motivi vanno dunque dichiarati inammissibili, non senza rilevare la sostanziale correttezza delle argomentazioni del giudice di appello, atteso che questa Corte, per la notifica di atti con sottoscrizione digitale nell’ambito di un processo per il quale non sono ancora operative le regole del processo civile telematico, quale è appunto il giudizio di cassazione (e con affermazioni quindi suscettibili di estensione anche al processo dinanzi al giudice di pace, nel quale del pari non risultava essere stato ancora attivato il processo telematico) ha affermato che (Cass. S.U. n. 22438/2018) ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio, asseverazione di conformità che deve essere sottoscritta in maniera analogica (cfr. Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 27480/2018, nonchè in generale sulla necessità che la attestazione di conformità di atti originali telematici sia sottoscritta in maniera analogica, Cass. S.U. n. 8312/2019).

Risulta quindi incensurabile la decisione gravata laddove, dato atto che le copie digitali degli atti notificati dalla ricorrente in primo grado erano prive di sottoscrizione autografa, in presenza di una contestazione sollevata da parte del convenuto, non poteva ritenersi raggiunta la prova dell’esistenza di una valida sottoscrizione in forma digitale, in mancanza di un’attestazione di conformità sottoscritta analogicamente.

La declaratoria di inammissibilità dei primi tre motivi determina poi il rigetto anche del quarto motivo, con il quale si contesta la correttezza della condanna alle spese dei gradi di merito, ma sul presupposto, rivelatosi però insussistente, che venissero accolti i precedenti motivi di ricorso.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla a provvedere per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del l’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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