Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4633 del 15/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 15/02/2019), n.4633
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8830-2018 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
DOMENICO RUSSO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 13/2/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 5/2/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RILEVATO
Che:
il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da D.A., il quale ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposto il Ministero dell’interno.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
il primo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, inserito dal D.L. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla L. n. 46 del 2017, per avere omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione amministrativa, è fondato, alla luce del principio secondo cui, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. n. 17717/2018);
in accoglimento del ricorso, l’impugnato decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019