Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4632 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4632 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 618-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

MESSINA MARIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 195/2006 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 16/11/2006;
udita la relazione della:.t .

‘sa
, „ svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 26/02/2014

udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si
riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

I

5

R.G.618/2008

Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 195/44/2006, depositata il
16.11.2006 confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n.
305/16/2004 che annullava l’avviso di recupero credito d’imposta, per l’anno 1999, essendo stato
emesso e notificato prima dello scadere dei 60 giorni, termine ritenuto perentorio, dalla data di

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:
a) violazione del’art. 12, comma 7, 1. 27.7.2000 n. 212 e dei principi generali in materia di nullità
degli atti impositivi, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., ritenendo non perentorio il termine di
sessanta giorni che deve intercorrere tra la chiusura della operazioni di verifica e l’emissione
dell’avviso di accertamento;
b) violazione del’art. 18 D.Igs 546/92 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. non avendo il contribuente
contestato nel merito la motivazione posta a fondamento dell’avviso di recupero e cioè la
circostanza che non risultava inviata la richiesta del credito di imposta al Centro di servizi;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 1. n. 449/1997, del D.M. 3.8.1998,n. 311, artt. 5 e 6, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. avendo erroneamente ritenuto la CTR che il contribuente avesse
adempiuto alle prescrizioni della legge 449/97 con il solo invio al Centro servizi di Pescara della
richiesta di credito d’imposta essendo anche necessaria la autorizzazione da parte del predetto
Centro di servizi;
d) insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo pe ril giudizio, in relazione all’art.
360. n. 5 c.p.c. non avendo accertato la CTR se la richiesta di credito di imposta fosse pervenuta
all’Ufficio competente e se era intervenuta la necessaria autorizzazione.
L’ intimata non si è costituita.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 8.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
In relazione al primo motivo di ricorso le S.U. (29 luglio 2013 n. 18184) hanno affermato che in
tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine
dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal
rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica
nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle
1

emissione del p.v.c. ai sensi del’art. 12, comma 7,1. 212/2000

SENTE DA P.EGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.;-.R. 26;-…/1986
N. 131 TAH. ALL. Zt. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA

operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità
dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno
dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei
principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e
contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio
invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne
hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo
emissione, deve essere provata dall’Ufficio, che nella fattispecie, nulla ha dedotto sul punto.
Gli ultimi tre motivi, esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, rimangono
assorbiti ben potendo il contribuente censurare il provvedimento per motivi di carattere procedurale,
indipendentemente dalla contestazione sul merito della legittimità del provvedimento che viene )(in
rilievo nel solo caso di reiezione della questione preliminare relativa alla nullità dell’avviso di
recupero.
Va, conseguentemente, rigettato il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
Rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Così deciso in Roma, il 8.1.2014

dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale

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