Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4632 del 25/02/2010
Cassazione civile sez. II, 25/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 25/02/2010), n.4632
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 518/2005 proposto da:
C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI
Gabriele, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALVI
GIUSEPPE;
– ricorrente –
e contro
CA.GI.;
– intimato –
sul ricorso 2489/2005 proposto da:
CA.GI. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato
MONZINI MARIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente ric. incidentale –
e contro
C.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 268/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 27/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
10/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto ove del
ricorso principale che del ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per sequestro conservativo, pedissequo decreto e contestuale citazione per convalida e merito notificati il 10 ottobre 1990, C.C., premessi i precedenti di una vicenda che, in relazione ad un preliminare ed alla scelta dell’appartamento oggetto della promessa, lo aveva visto soccombente a seguito dei tre gradi di giudizio, con la conseguenza che come oggetto della compravendita era stato individuato l’appartamento indicato da Ca.Gi., che, in pendenza della lite, lo aveva ceduto a tale Z. (appartamento contrassegnato con la lettera B, per il quale aveva ricevuto acconti), chiedeva la convalida e la risoluzione del preliminare del 1974 con condanna alla restituzione di quanto versato, con interessi, rivalutazione e danni in L. 600.000.000.
Il convenuto resisteva, chiedendo la risoluzione per inadempimento dell’attore. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza 20 settembre 2002 dichiarava risolto il preliminare per inadempimento del convenuto,che condannava al pagamento di Euro 418.330,09 oltre interessi e rivalutazione.
Proponeva appello Ca., resisteva C. e la Corte di appello di Brescia, con sentenza 268/04, rideterminava in Euro 399.615,55 già comprensiva di interessi e rivalutazione la somma dovuta, ritenendo fondata la terza doglianza circa il criterio del calcolo del danno avendo il Tribunale valutato tale pregiudizio alla data di deposito della ctu mentre avrebbe dovuto fare riferimento all’epoca di cessione al terzo dell’immobile rifiutato dall’acquirente. In tale occasione si era verificato l’inadempimento del Ca..
Ricorre C. con due motivi, illustrati da memoria, resiste Ca., proponendo ricorso incidentale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 1223 c.c., perchè occorreva fare riferimento al valore del bene alla data della decisione e col secondo vizi di motivazione per avere la sentenza ridotto il risarcimento senza indicare i presupposti logico- giuridici.
Col ricorso incidentale si denunzia violazione degli artt. 2935 e 2943 c.c., per essere stata respinta l’eccezione di prescrizione.
Ha priorità logica quest’ultima censura che va respinta proprio perchè la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere..
Trattasi di singolarissima vicenda nella quale il promittente acquirente, rimasto soccombente in ordine all’asserito diritto di scelta dell’appartamento, agì dopo che il bene per il quale aveva versato l’acconto era stato alienato a terzi.
Il nuovo giudizio venne instaurato nel 1990 mentre la precedente vicenda giudiziaria si era conclusa con la sentenza di questa Suprema Corte del 26 agosto 1986.
La decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20067/08, 8234/98).
Anche il ricorso principale va respinto.
Correttamente la Corte di appello ha fatto risalire l’inadempimento alla data dell’alienazione ed ha spiegato, alle pagine tredici, quattordici e quindici, con l’ausilio delle relative tabelle, i criteri di calcolo.
In particolare ha dedotto, a pagina dodici, che il danno sofferto dal C. andava valutato non alla data di deposito della ctu, come fatto dal Tribunale, ma all’epoca della cessione al terzo dell’immobile rifiutato dall’acquirente.
In tale occasione, infatti, si era verificato l’inadempimento di Ca., posto da C. a fondamento della sua domanda di risoluzione (diverso discorso poteva farsi solo nel caso in cui fosse stata richiesta l’esecuzione del preliminare e se ne fosse accertata l’impossibilità per la cessione a terzi dell’immobile, nel qual caso si doveva tenere conto dell’effettivo valore al momento della decisione, non essendo ricompreso tale incremento nel solo risarcimento da svalutazione monetaria).
La censura, nella sua genericità, non offre argomenti in senso contrario e la decisione è conforme a giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1956/07).
Il rigetto di entrambi i ricorsi comporta la compensazione delle spese.
PQM
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010