Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4631 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 15/02/2019), n.4631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7367-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCIARRILLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1338/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 5/2/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 28 agosto 2017, ha rigettato il gravame di S.M., cittadino del Gambia, avverso l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria, avendo egli riferito di essere venuto in Italia per curare l’asma;

il Ministero dell’interno si è difeso con controricorso;

la Corte ha ritenuto che dalla narrazione non fosse possibile rinvenire alcun rischio di subire persecuzioni o danno grave alla persona in caso di rimpatrio, tenuto conto che il Gambia è un Paese democratico e in forte espansione, che non era ravvisabile una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e che non sussistevano violazioni di diritti umani in caso di rimpatrio;

il cittadino straniero propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, cui resiste il Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

i primi tre motivi, reciprocamente connessi e da esaminare congiuntamente, sono inammissibili: contestano gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, in un contesto privo di collegamento tra l’ipotizzata (e negata) violenza generalizzata e la situazione individuale del richiedente la protezione; lamentano la mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio con riguardo alla situazione generale del Gambia, senza cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata e limitandosi ad invocare, in sostanza, una rivisitazione dell’incensurabile accertamento di fatto operato dai giudici di merito circa l’insussistenza in concreto di situazioni di rischio rilevanti ai fini della protezione internazionale richiesta;

inammissibile è anche il terzo motivo, che contiene improprie censure di apprezzamenti di fatto sull’assenza di condizioni di vulnerabilità del richiedente la protezione umanitaria, la quale già nel previgente contesto normativo (anteriore al D.L. n. 113 del 2018, conv. in L. n. 132 del 2018) non era riconoscibile per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone condizioni di salute (Cass. n. 26641 del 2016), come quelle genericamente riferite dal ricorrente;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

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