Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4630 del 26/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4630 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 7343-2008 proposto da:
BERTAMINI RENZO & C. SNC in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA VALLE VIOLA 38, presso lo studio
dell’avvocato RODA RANIERI, rappresentato e difeso
dall’avvocato VECCHIETTI MAURO giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI RIVA DEL GARDA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 93/2006 della COMM. TRIBUTARIA
Il GRADO di TRENTO, depositata il 12/02/2007;

Data pubblicazione: 26/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
4

udienza del 16/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che
ha chiesto il rigetto;

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

‘k..

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore


4

RITENUTO IN FATTO.
l. Con istanza del 28.4.04, la società Bertamini Renzo &
C. s.n.c. chiedeva il rimborso della maggior somma versata – a causa di un errore nella dichiarazione – per la
definizione, ai sensi dell’art. 9 1. 289/02, della vertenza fiscale derivante dall’inadempimento degli obblighi
in materia di IVA per gli anni dal 1997 al 2001. La do2. L’atto di diniego era impugnato dal contribuente dinanzi alla CTP di Trento, che accoglieva il ricorso.
3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate dinanzi
alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento
veniva, tuttavia, accolto con sentenza n. 93/01/06, depositata il 12.2.07.
3.1. Con tale pronuncia, invero, il giudice di seconde
cure riteneva che la dichiarazione integrativa, presentata ai fini del condono, non avesse natura di dichiarazione di scienza emendabile, bensì di atto volontario irretrattabile che dava luogo, di conseguenza, a non rimborsabilità delle somme già corrisposte.
4. Per la cassazione della sentenza n. 93/1/06 ha, quindi, proposto ricorso la società Bertamini Renzo & C.
s.n.c. affidato a due motivi. l’Amministrazione non ha
svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente – la Bertamini Renzo & C. s.n.c. denuncia la violazione degli artt.
9 l. 289/02 e 10 1. 212/00, in relazione all’art. 360 n.
3 c.p.c.
1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la CTR abbia
erroneamente – a suo dire – ritenuto non emendabile la
dichiarazione presentata ai fini della definizione delle
pendenze tributarie, per gli anni 1997-2001, mediante
adesione al cd. condono tombale ex art. 9 1. 289/02, denegando il diritto al rimborso delle maggiori somme versate in relazione a tale sanatoria fiscale.

manda veniva rigettata dall’Amministrazione finanziaria.

La contribuente, ritenendo di non poter fruire per l’anno
2000, a causa della mancata trasmissione degli studi di
settore relativi al proprio ramo di attività – in realtà
regolarmente pubblicati anche per tale anno -, del meccanismo premiale previsto dalla norma succitata, presentava, invero, la dichiarazione di condono con un erroneo ed
eccessivo importo a debito.
zione finanziaria, dipoi dalla CTR, nel senso di disconoscere il diritto al rimborso – per l’irretrattabilità
della dichiarazione, non avente natura di dichiarazione
di scienza emendabile, bensì di atto volontario irretrattabile – sarebbe, peraltro, ad avviso della contribuente,
non solo errata, giacchè avrebbe disconosciuto l’ efficacia anche del mero errore di fatto scusabile del contribuente, ma anche contraria al principio di tutela
dell’affidamento, sancito dall’art. 10 della 1. n.
212/00.
2. Le censure suesposte sono infondate.
2.1. Rileva, infatti, la Corte che – in tema di condono
fiscale, limitatamente all’IVA – le misure clemenziali
che comportano una rinuncia definitiva dell’ Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio,
in data 17.5.77, così come interpretata dalla sentenza
della Corte di Giustizia CE 17.7.08, in causa C-132/06.
Secondo tale decisione, invero, la Repubblica Italiana è
venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della
predetta sesta direttiva del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di IVA, per avere previsto, con gli artt. 8 e 9
della l. n. 289/02, una rinuncia generale ed indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, così
pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del
sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.
2.2. Da tali affermazioni di principio della Corte di
Giustizia discende, pertanto, che va disapplicato, per

2

1.2. L’impostazione seguita, dapprima dall’ Amministra-

contrasto con il menzionato diritto comunitario cogente,
sebbene con riferimento alla sola IVA, l’art. 9 della 1.
n. 289/02 che – consentendo di definire una controversia
evitando, come effetto automatico dell’adesione al condono, qualsiasi accertamento fiscale, nonchè il pagamento
di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento
del tributo – comporta una rinuncia definitiva, in tutto
ste ultime, invero, ancorchè non ricomprese nella lettera
della VI direttiva, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, vengono ad incidere significativamente sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del
tributo principale; per il che la rinuncia definitiva alle stesse si traduce, del pari, in un palese contrasto
con il suindicato diritto comunitario cogente (cfr. Cass.
22250/11; 19546/11; 8110/12; 2915/13).
2.3. Né può dubitarsi del fatto che la disapplicazione
del diritto nazionale confliggente con le succitate norme
del diritto comunitario debba essere operata, pure
d’ufficio, anche nel presente giudizio di legittimità costituendo, anzi, per la Suprema Corte l’applicazione
del diritto comunitario cogente un dovere istituzionale
(come si desume altresì dall’art. 267 del Trattato per il
Funzionamento dell’Unione Europea), che esula anche dal
novero delle questioni rilevabili d’ufficio secondo la
previsione del co. 3 dell’art. 384 c.p.c. – onde assicurare la piena applicazione delle norme comunitarie aventi
un rango preminente rispetto a quelle del singoli Stati
membri. A tanto induce, invero, il principio di effettività, enunciato nell’art. 10 del Trattato CE, che comporta l’obbligo per il giudice nazionale di applicare il diritto comunitario in qualsiasi stato e grado del processo, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali
o processuali di sorta (Cass.S.U. 26948/06, Cass.
19546/11).
2.4. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, vertendosi, nel caso concreto, in ipotesi di richiesta di rimborso dell’IVA versata per l’anno 2000, il ricorso della so-

3

o in parte, all’imposta accertata ed alle sanzioni. Que-

-4

,M I.
N.

AIAT’ERIA
cietà contribuente non può che essere disatteso, dovendo
essere disapplicata la disposizione dell’art. 9 della 1.
289/02, sulla quale la società contribuente ha fondato la
pretesa all’estinzione del diritto dell’Amministrazione a
percepire la maggiore somma conseguente al versamento effettuato per effetto della misura clemenziale in parola.
3. Per tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso deve
4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in
giudizio dell’Amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezi ne Tributaria, il 16.12.2013.

essere rigettato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA