Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4630 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 15/02/2019), n.4630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6583-2018 proposto da:

M.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONINO CIAFARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1908/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 5/2/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RILEVATO

Che M.W. ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, in data 19 ottobre 2017, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Diritto

CONSIDERATO

Che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, a causa della mancata esposizione dei fatti di causa, essendosi il ricorrente limitato a trascrivere il dispositivo della sentenza impugnata e a riferire di avere impugnato il diniego della protezione da parte della Commissione territoriale e dell’esito negativo dell’impugnazione nel primo e secondo grado di giudizio, senza alcuna narrazione della vicenda sostanziale che ha dato origine alla controversia;

il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente (Cass. n. 16628/2018);

una simile modalità non soddisfa quindi il requisito della esposizione sommaria dei fatti, che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, come la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. un n. 11653/2006);

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 2050,00, oltre SPAD.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

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