Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4630 del 15/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 15/02/2019), n.4630
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6583-2018 proposto da:
M.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONINO CIAFARDINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1908/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 19/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 5/2/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RILEVATO
Che M.W. ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, in data 19 ottobre 2017, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
Diritto
CONSIDERATO
Che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, a causa della mancata esposizione dei fatti di causa, essendosi il ricorrente limitato a trascrivere il dispositivo della sentenza impugnata e a riferire di avere impugnato il diniego della protezione da parte della Commissione territoriale e dell’esito negativo dell’impugnazione nel primo e secondo grado di giudizio, senza alcuna narrazione della vicenda sostanziale che ha dato origine alla controversia;
il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente (Cass. n. 16628/2018);
una simile modalità non soddisfa quindi il requisito della esposizione sommaria dei fatti, che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, come la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. un n. 11653/2006);
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 2050,00, oltre SPAD.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019