Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4629 del 28/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4629 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 2473-2016 proposto da:
ISTITUTO SCOLASTICO ISACCO NEWTON S.R.L., in persona
del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo
studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato BRUNO MOTTA, giusta delega in
2017

atti;
– ricorrente –

4296
contro

MAZZE° LAURA MATILDE, domiciliata in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

Data pubblicazione: 28/02/2018

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PALMA
BALSAMO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 786/2015 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 15/07/2015 R.G.N. 452/2012;

udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
inammissibilità per cessazione materia del contendere.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 15 luglio 2015, la Corte d’Appello di Catania, in
riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, accoglieva la
domanda proposta da Laura Matilde Mazzeo nei confronti della Istituto
Newton S.r.l. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del
licenziamento per mancato superamento della prova peraltro

stabilito, disponendo la reintegra della lavoratrice ed il risarcimento del
danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data del
licenziamento a quella dell’effettiva reintegra.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la
fattispecie riconducibile ad un ordinario licenziamento ed applicabile,
per mancata contestazione della stabilità del rapporto, il regime dell’art.
18, I. n. 300/1970.
Per la cassazione di tale decisione ricorreva la Società, affidando
l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Mazzeo.
Peraltro nelle more dell’udienza di discussione i difensori delle parti
concordemente depositavano un verbale di conciliazione della
controversia, di cui veniva dato atto nel corso dell’udienza.

P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le
parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2017.

illegittimamente protratta oltre il periodo massimo contrattualmente

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