Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4629 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 25/02/2011), n.4629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9742-2006 proposto da:

LABORATORIO ANALISI CLINICHE ALESSANDRIA SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLE CARROZZE n. 3 int. 3, presso lo studio dell’avvocato NASTI

ALESSANDRO & COMUNALE GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato

CARLETTI FIORAVANTE, con procura speciale notarile del Not. Dr. DE

RIENZI ADOLFO in ROMA, rep. n. 24629 del 28/02/2006;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

sul ricorso 13769-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti e ricorrente incidentali –

contro

ANALISI CLINICHE ALESSANDRIA SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE CARROZZE 3

int. 3, presso lo studio legale NASTI – COMUNALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLETTI FIORAVANTE, procura indicata nel

ricorso principale;

– controricorrente a ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 128/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 08/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CARLETTI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GIACOBBE, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

controricorso Ministero, in via principale rigetto incidentale

principale, assorbito incidentale condizionato, in via subordinata

accoglimento ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Analisi Cliniche “Alessandria” s.r.l. presentava istanza nel 2001 alla Agenzia della Entrate di Roma di rimborso dell’IVA versata negli anni dal 1996 al 1999, sostenendo che, svolgendo una attività di ricovero e cura ospedaliera esente da IVA, non era stato nella condizione di detrarre la imposta versata in relazione agli acquisti di beni destinati all’esercizio della attività esente per gli anni di riferimento, laddove gli acquisti in questione dovevano ritenersi esenti da imposta ai sensi della direttiva CEE n. 77/338, immediatamente applicabile e prevalente sulla normativa interna allo Stato.

Avverso il silenzio rifiuto sulla istanza presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che lo accoglieva.

Proponeva appello l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 128/4/04 in data 18-11-04 depositata in data 8- 2-05 lo accoglieva, sul rilievo della inapplicabilità della direttiva nell’ordinamento interno italiano.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società con un motivo, nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze e della Agenzia delle Entrate.

Resistono il Ministero e la Agenzia delle Entrate con controricorso e formulano ricorso incidentale con due motivi.

La società resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti ex art 335 c.p.c..

Va in primo luogo rilevata la inammissibilità del ricorso principale proposto nei confronti del Ministero della Economia e della Finanze e del relativo ricorso incidentale: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Roma della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione attiva e passiva in ordine al ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese relative devono essere compensate, per la incertezza giurisprudenziale esistente all’epoca di proposizione dei ricorsi Nell’unico motivo del ricorso principale, la società deduce violazione di norme di diritto in relazione all’art. 13, parte B9, lett. c) della direttiva n. 77/388 CEE, nonchè dei principi in tema di efficacia degli atti della Cee.

Sostiene che la Commissione ha errato nel ritenere la non immediata applicabilità della direttiva nell’ordinamento interno, e che l’unico rimedio alla inottemperanza dello Stato italiano alla direttiva consisterebbe in una azione risarcitoria del singolo contribuente nei confronti dello Stato medesimo.

Rileva come la direttiva comunitaria sia invece prevalente nei confronti della norma di diritto interno, che, in caso di conflitto, deve essere disapplicata, e che la idoneità alla diretta applicazione della normativa in questione è stata riconosciuta con la sentenza della Corte di Giustizia CE 25-6-1995 nella causa C.45/95.

Nel controricorso la Agenzia sostiene che la eventuale erroneità della decisione sotto il profilo della inapplicabilità della direttiva era irrilevante, in quanto la direttiva medesima doveva essere interpretata nel senso che la esenzione dall’IVA non riguardava i beni destinati ad una attività esentata dall’IVA, bensì tali beni solo ove fossero stati rivenduti da parte della acquirente esente da IVA, con conseguente conferma della decisione con motivazione diversa, ex art 384 c.p.c..

Formula due motivi di ricorso incidentale condizionato.

Con il primo, sostiene la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto in ogni caso era intervenuta decadenza della domanda di rimborso per gli anni dal 1996 al 1998 per decorso del termine biennale dal pagamento alla data della domanda (25-1-2002)ai sensi del citato art. 21.

Con il secondo, deduce violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 1, e art. 18, comma 1, e dell’art. 2033 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che la società in quanto cessionario è carente di legittimazione a richiedere alla Amministrazione il rimborso dell’IVA dalla stessa versata al cedente a titolo di rivalsa, in quanto per il principio di non interferenza dei rapporti tra Amministrazione, cedente e cessionario in materia di Iva la istanza di rimborso da parte del cessionario deve essere diretta esclusivamente nei confronti del cedente, il quale solo, nella qualità di soggetto passivo di imposta, è legittimato nei confronti della Amministrazione.

Il motivo del ricorso principale è in sè fondato, in quanto è principio da tempo assodato che la norma comunitaria prevale su una eventuale norma di diritto interno configgente, ed altresì che la direttiva in questione è “self-executing” ovvero ha contenuto chiaro preciso e dettagliato, idoneo quindi per una applicazione diretta senza necessità di una norma nazionale attuativa.

Senonchè, come osservato dalla Agenzia in controricorso, il precetto contenuto nella direttiva in parola non è quello inteso dalla ricorrente. In tema di IVA, la prima parte dell’art. 13, parte B), lett. c) della direttiva del consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri in tema di IVA, è stata interpretata dalla Corte di Giustizia CEE con ordinanza del 6-7-2006, nella cause riunite C-18/05 e C- 55/05, nel senso che la esenzione in essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di una attività esentata in forza del detto articolo, in quanto la imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto iniziale di detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione. Nel caso in questione, la detrazione non è possibile in quanto l’acquirente dei beni destina i medesimi all’esercizio di una attività per sua natura non assoggettabile ad IVA. Pertanto la rivendita degli stessi beni da parte del soggetto esente darebbe luogo ad una doppia imposizione, avendo già scontato l’IVA nella fase precedente, senza diritto a detrazione.

Secondo tale interpretazione autentica, quindi, il diritto alla esenzione dall’Iva sugli acquisti non sussiste.

In realtà, come osservato dalla Amministrazione, la interpretazione data dalla ricorrente, fondata sulla struttura letterale del testo della direttiva in lingua italiana, non trova riscontro nelle versioni nella lingua degli altri stati membri, in cui è inequivoco il riferimento al passato di dette forniture di beni.

D’altro canto, ove fosse applicata una esenzione dell’IVA sugli acquisti da parte del soggetto esentato dalla imposta in relazione alla attività espletata, non vi sarebbe alcuna doppia imposizione in caso di rivendita degli stessi beni.

Tale opinamento è conforme ad un orientamento ormai consolidato di questa Corte (v. Cass. Sez. Un. nn. 27207 del 2009: Cass. n. 9107 del 2009).

Il ricorso principale deve quindi essere respinto con motivazione di diritto diversa da quella data dalla sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto, ex art. 384 c.p.c..

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Attesa la particolare natura della controversia, definita da opinamenti giurisprudenziali recenti si ritiene di compensare tra le parti le spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale nei confronti del Ministero, ed il relativo controricorso;

rigetta il principale, della società, assorbito l’incidentale della Agenzia. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA