Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4629 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 19/02/2021), n.4629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13934/2019 proposto da:

J.N., elettivamente domiciliato in Roma Viale G. Mazzini n.

6, presso lo studio dell’avvocato Agnitelli Manuela che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari;

– intimati –

avverso la sentenza n. 881/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal consigliere Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto dal cittadino nigeriano J.N., nato in Delta State il 12/02/1991, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Cagliari aveva negato la protezione internazionale o umanitaria che egli aveva invocato allegando il timore che un creditore (non meglio identificato) del padre, dopo averlo ucciso, potesse attentare anche alla sua vita.

2. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre

motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Va preliminarmente scrutinata la questione, rilevabile d’ufficio, relativa alla tempestività del ricorso per cassazione.

3.1. La sentenza impugnata risulta pubblicata il 22/10/2018 e comunicata in pari data al ricorrente dalla cancelleria della Corte d’appello di Cagliari, a mezzo pec. Conseguentemente, il ricorso notificato telematicamente in data 22/04/2019 (cfr. documentazione informatica relativa alla notifica a mezzo PEC prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso) risulta tempestivo, poichè “nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate “ratione temporis” secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado” (Cass. 14821/2020).

3.2. Il ricorso risulta dunque, sotto questo profilo, ammissibile.

4. Non sono però ammissibili i motivi nei quali esso si articola.

4.1. Innanzitutto, essi veicolano vizi eterogenei – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – senza trattarli separatamente, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016).

4.2. In secondo luogo, tutte le censure motivazionali risultano inammissibili, in quanto formulate senza l’osservanza dei canoni imposti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5), per cui il ricorrente è tenuto a indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

5. Quanto al primo motivo – che censura la “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 11, lett. e) ed f) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Carenza e lacunosità della motivazione per avere la Corte di Appello di Cagliari rigettato la richiesta dello status di rifugiato “non riuscendo ad individuare persecuzioni per tendenze o stili di vita”” – esso si limita sostanzialmente a confutare le valutazioni di non credibilità del racconto motivatamente espresse dai giudici di entrambi i gradi di merito, di cui si da conto a pag. 3, 5 e 6 della sentenza impugnata. Ma si tratta di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ovvero per assoluta mancanza, apparenza o perplessità della motivazione, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza motivazionale e l’ammissibilità di una prospettazione alternativa sul significato delle dichiarazioni rese (Cass. 13578/2020, 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 20580/2019, 11925/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 16925/2018).

6. Inoltre, tanto il secondo mezzo – rubricato testualmente “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c e art. 3, comma 3, lett. a e artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dal momento che il rigetto della protezione sussidiaria è stato omesso senza alcuna valutazione sulla sussistenza del danno grave. Difetto di istruttoria” – quanto il terzo – rubricato a sua volta “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a e b, artt. 3 e 7 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dal momento che il rigetto del riconoscimento della protezione sussidiaria, è stato emesso (anche) sulla base di un giudizio prognostico, futuro (e incerto) d non “sullo stato effettivo ed attuale del paese d’origine”, ritenendo che in Nigeria non vi fosse un pericolo generalizzato” – sono anche palesemente infondati, alla luce dell’ampia ed analitica motivazione sul diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sviluppata, con ampie citazioni di C.O.I. aggiornate e qualificate, da pag. 8 a pag. 14 della sentenza impugnata.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.

8. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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