Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4629 del 09/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4629 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 15738-2010 proposto da:
FELTRIN GOTTARDINA, CEOLIN GIANANTONIO,

CIOTTI

GIOVANNI, CURTOL ANGELO, elettivamente domiciliati in
ROMA C/0 ITALIA SPA VIA DEL PLEBISCITO 107, presso lo
studio dell’avvocato VIGNA RENATO MAURIZIO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA
CONCETTA GUERRA giusta delega a margine;

ricorrenti

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 09/03/2016

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI ROMA,
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI TORINO 1 SAT

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

Int imati

avverso la sentenza n. 39/2009 della COMM.TRIB.REG.
°Ivo ( ei 600 ttrr,
11…T015Thip7—depositata il 21/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/10/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
MARULLI;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE SOCIO che
ha chiesto l’inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso nel merito rigetto.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. E’ impugnata per cassazione la sentenza in data 21.4.2009 con la quale la
CTR Piemonte ha confermato la declaratoria di inammissibilità pronunciata in
primo grado in relazione ad un ricorso che gli odierni ricorrenti avevano

ciascuno di loro.
La CTR ha motivato la pronunciata conferma del deliberato di prima istanza,
respingendo perciò il gravame dei soccombenti, ritenendo che nella specie non
ricorrano “i presupposti del litisconsorzio processuale”. Pur se l’applicabilità
delle disposizioni del codice di procedura civile al processo tributario rende
estensibili le norme sul litisconsorzio, è opinione del giudice d’appello che
“tale considerazione, se analizzata con maggior attenzione avrebbe portato a
conclusioni ben diverse, in quanto sarebbero emerse differenze assai rilevanti
fra le disposizioni di cui agli artt. 102 e 103 del codice di procedura civile …
e l’art. 14 del D.1g. 546/92”, dal momento che nel processo tributario “il
litisconsorzio necessario … ha una dimensione eminentemente processuale
collegata all’inscindibilità dell’oggetto … mentre il litisconsorzio facoltativo
… ricorre quando l’impugnazione proposta da uno dei coobbligati non è
fondata su elementi impositivi comuni a tutti i destinatari”. Peraltro, conclude
il decidente, guardando alla fattispecie concreta, la Cassazione “ha
categoricamente escluso la legittimazione a proporre ricorso di enti
esponenziali di una generica e indefinita categoria di contribuenti e per
l’inamrnissibilità nel processo tributario della tutela dei c.d. interessi diffusi”.
L’odierno ricorso è fondato su due motivi.
Resiste con controricorso la parte pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente dichiarata “ex officio” l’inammissibilità del ricorso
proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Fina g e, per difetto
RG 15378/10 Curtol-Ag. Entrate

Co

arull i

I

congiuntamente proposto avverso le cartelle di pagamento notificate a

di legittimazione passiva della parte resistente, non avendo assunto
l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di
secondo grado svoltosi avanti al giudice di appello. Invero in tutti i casi in cui
l’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sia

periferico dell’Agenzia delle Entrate (succeduta a titolo particolare nel diritto
controverso al Ministero delle Finanze, nel corso del giudizio di secondo
grado ai sensi dell’art. 57 D.Igs. 30 luglio 1999, n. 300 con effetto dal 1
gennaio 2001 ai sensi dell’art. I del d.m. 28 dicembre 2000), deve ritenersi
verificata, sia pure per implicito, l’estromissione del dante causa Ministero
dell’Economia e delle Finanze con la conseguenza che l’unico soggetto
legittimato a resistere al ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso
proposto nei confronti del Ministero deve essere dichiarato inammissibile per
carenza di legittimazione passiva (SS.UU. 3116/06).
3.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano a mente dell’art.
360, comma primo, 3, c.p.c., 1′ error in iudicando in cui sarebbe incorsa la
sentenza impugnata in relazione agli art. 14, 26 e 29 D.1g. 546192 e 103 c.p.c.
nell’aver pregiudizialmente negato loro l’accesso all’invocata tutela
processuale sul rilievo che non si applicherebbe al processo tributario l’istituto
del litisconsorzio facoltativo, vero che una siffatta soluzione interpretativa
“fondata su una lettura della disposizione speciale di riferimento (art. 14 D.gl.
546/92) non merita di essere condivisa”, in primis, perché dalla lettura della
norma “non è dato evincere alcun elemento di incompatibilità” tra l’istituto
litisconsortile e lo schema generale del processo tributario ed in secundis,
perché tanto l’art. 26 quanto l’art. 29 nig. 546/92 “risultano improntati alla
medesima ratio che informa l’art. 103 c.p.c. … ovvero quella di garantire la
massima economia processuale attraverso la riunione in un
RG 15378/10 Curtol-Ag. Entrate

Cons.

contesto
Marull i

2

stato proposto soltanto da o – come nel caso di specie — contro l’ufficio

processuale di tutte le domande oggettivamente connesse tra loro o che
presuppongono la definizione di identiche questioni, evitando così la
pronuncia, su dette domande e questioni di più sentenze difformi e/o
contrastanti”.

del secondo motivo di ricorso con cui i ricorrenti ravvisano nel
pronunciamento impugnato un vizio di contraddittoria motivazione atteso che
la CTR avrebbe, dapprima, escluso l’accesso alla tutela cumulativa in ragione
“dell’identificazione direttamente in capo a ciascun singolo contribuente
ricorrente di un autonomo diritto di impugnativa” ed avrebbe poi ravvisato un
ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso “nel fatto che il medesimo
sarebbe stato proposto alla stregua di un giudizio amministrativo sull’atto
impugnato, come se si stessero tutelando interessi diffusi di una categoria di
utenti o consumatori dinanzi al plesso organizzativo del TAR e del Consiglio
di Stato”.
3.3 A conforto del motivo accolto va rammentato che nella giurisprudenza di
questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del ricorso collettivocumulativo — quale concretamente si determina nella specie, ove più parti
hanno impugnato con un unico ricorso gli atti riscossivi loro singolarmente
notificati — si è ormai consolidata l’opinione secondo cui l’istituto processuale
del litisconsorzio facoltativo, regolato dall’art. 103, comma primo, c.p.c. nella
duplice forma del litisconsorzio facoltativo proprio — che ricorre nel caso in
cui le cause promosse nel medesimo processo risultino connesse per il titolo o
per l’oggetto — e del litisconsorzio facoltativo improprio — che si verifica
allorché le cause non abbiano nessun altro vincolo di connessione se non
quello derivante dal fatto che la decisione di ciascuna di esse dipende dalla
risoluzione di una questione identica — goda, pur in difetto di un esplicito
riconoscimento normativo — e al pari del resto del finitimo istit o del cumulo
RG 15378/10 Curto1-Ag. Entrate

Co s.

. Marullí

3

3.2 H motivo è fondato ed il suo accoglimento comporta anche l’assorbimento

oggettivo di cui all’art. 104 c.p.c., la cui applicazione in questo ambito non ha
mai sollevato perplessità — di una piena e completa cittadinanza
nell’ordinamento del processo tributario così come esso risulta ora disciplinato
dal Dig. 546/92. In continuità con un indirizzo che era andato già

D.P.R. 636/73 e che aveva indotto la giurisprudenza dell’epoca a sottolineare
favorevolmente, insieme al rinvio operato dall’art. 39 del citato decreto alle
norme del processo civile, la compatibilità del litisconsorzio ex parte actoris
con la struttura impugnatoria del procedimento tributario (179/91), la
giurisprudenza di legittimità più recente si mostra infatti saldamente convinta
(22657/14; 26011/14; 26735/13) che “nel processo tributario, non prevedendo
il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei
ricorsi, e rinviando il suo art 1, secondo comma, alle norme del codice di
procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro
compatibilità con le sue norme, deve ritenersi applicabile l’art. 103 cod. proc.
civ., in tema di litisconsorzio facoltativo, conseguendone l’ammissibilità della
proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti … ove abbia ad
oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della
causa (4490/13).
3.4. Non ignora peraltro il collegio che, sebbene l’indirizzo oggi prevalente —
ed al quale si intende dare qui continuità — abbia radici antiche, nell’arco della
sua maturazione si sia levata anche qualche voce di dissenso in relazione
proprio all’ipotesi del ricorso collettivo-cumulativo, la cui proposizione ad
opera di una pluralità di ricorrenti, titolari ciascun di un distinto rapporto
giuridico di imposta, nel medesimo processo si è infatti talora reputata
inammissibile “in quanto in tale giudizio, a natura precipuamente
impugnatoria, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l’atto
impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del ri rrent , così
RG 15378/10 Curtol-Ag. Entrate’

Cons.

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4

delineandosi sotto il vigore del pregresso regime processuale disciplinato dal

come richiesto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, impone,
indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in
diritto, ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma
attengano altresì ad un identico fatto storico da cui siano determinate le

L’enunciato, pur se rimasto sostanzialmente senza seguito — si annovera in
senso conforme solo Cass 14738/10 — non rende tuttavia inoppotuno ribadire,
a maggior conforto della tesi che intende dare nel processo tributario la più
estesa applicazione all’istituto del litisconsorzio facoltativo, che non
costituisce ostacolo in questa direzione opporre la natura impugnatoria del
giudizio tributario, giacché, come già ricordato dalla giurisprudenza, che in
analoghi termini si era pronunciata nella vigenza del pregresso ordinamento
processuale — e come ora nuovamente si è riaffermato — quello che
rileva ai fini in parola, “non è la struttura del processo tributario, ma la perfetta
compatibilità delle norme che lo disciplinano con l’istituto del litisconsorzio
facoltativo” (179/91), e questo non senza pure notare che anche il tipico
giudizio impugnatorio, che ha luogo avanti al giudice amministrativo, non
sconosce in linea di principio il litisconsorzio ex parte actoris.
3.5. Peraltro, insistere sul fatto che l’applicazione dell’istituto litisconsortile
nelle forme integralmente disciplinate dall’art. 103 avvenga nei limiti di
compatibilità come impone l’art. 1, comma 2, D.1g. 546, induce a prendere le
distanze anche da una lettura di esso — di cui è traccia nel richiamato
precedente — che, pur riconoscendone in linea di principio la piena
applicabilità, mentre non sembra sollevare obiezioni con riguardo all’ipotesi
del litisconsorzio proprio, quanto all’ipotesi del litisconsorzio sottolinea la
necessità che il nesso relazionale tra le cause promosse simultaneamente in un
unico processo concerna non solo la comunità delle questioni in diritto — in ciò
aderendo pianamente al dettato dell’ultima parte dell’art 103, pr o c.mma,
RG 15378/10 Curtol-Ag. Entrate

Cons.

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5

impugnazioni dei contribuenti … (10578/10).

c.p.c. — ma anche di quelle di fatto, spingendosi a sostenere che esse debbono
scaturire anche da impugnazioni determinate dal medesimo fatto storico, con
ciò introducendo nella valutazione di compatibilià un elemento di giudizio che
è estraneo alla fattispecie processuale del litisconsorzio facoltativo e che altera

in definitiva ad essere decretata al di fuori di ogni coerenza con la norma
dell’art. 103 c.p.c.
4. Dando perciò piena conferma all’indirizzo ora prevalente, il ricorso va
dunque accolto e la sentenza va conseguentemente cassata con rinvio ai sensi
dell’art. 383, comma primo, c.p.c al giudice territoriale per l’esame di merito.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze; accoglie il ricorso nei confronti delle altre parti, cassa
l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Piemonte che in altra
composizione provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente
giudizio.

in modo significativo il quadro di riferimento perchè la compatibilità verrebbe

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