Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4628 del 28/02/2018
Civile Sent. Sez. L Num. 4628 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DE MARINIS NICOLA
SENTENZA
sul ricorso 2353-2016 proposto da:
RADIO ABERESHE INTERNATIONAL S.A.S., in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI
CASSAZIONE,
rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONIO SPOSATO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2017
4295
contro
VIRELLI GIANLUCA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA
Data pubblicazione: 28/02/2018
RITA PISTOLA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 924/2015 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 04/08/2015 R.G.N. 15/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
inammissibilità, per cessazione materia del
contendere.
udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 4 agosto 2015, la Corte d’Appello di Catanzaro,
confermava la decisione resa dal Tribunale di Castrovillari, che a fronte
della domanda proposta da Gianluca Virelli nei confronti di Radio
Arbereshe International s.a.s., avente ad oggetto la declaratoria di
illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa nonché la
titolo di straordinario, ferie non godute e TFR, dichiarato legittimo il
licenziamento, convertito tuttavia in licenziamento per giustificato
motivo, condannava la Società al pagamento del preavviso e delle
ulteriori differenze retributive richieste.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
coperta da giudicato la pronunzia sulla legittimità del licenziamento e
dovuta a fronte di tale provvedimento, comunque sussistente e
riconducibile ad un giustificato motivo soggettivo, l’indennità di
preavviso.
Per la cassazione di tale decisione ricorreva la Società, affidando
l’impugnazione a due motivi, cui resisteva con controricorso il Virelli.
Peraltro nelle more dell’udienza di discussione i difensori delle parti, a
seguito
dell’intervenuta
conciliazione
della
lite,
depositavano
concordemente un atto di rinuncia al ricorso tuttavia non sottoscritta»
dalle parti ma dai soli difensori non muniti di delega. Di tanto si dava
atto nel corso dell’udienza, ritenendo, peraltro, in conformità alla
giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 23161/2013 e
693/2014), la dichiarazione espressiva del venir meno dell’interesse alla
definizione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le
parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2017.
Il Consigliere rel.
SUPREMA DI CASSAMORt
II Presidente
condanna della Società al pagamento di differenze retributive pretese a