Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4628 del 22/02/2017
Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.22/02/2017), n. 4628
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26619-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
L.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato
GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO
BARTOLINI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 196/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 07/05/2011 R.G.N. 458/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato CHIODETTI GUIDO per delega orale Avvocato TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per la cessazione materia del
contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto 2.4.2007-29.9.2007 stipulato tra le Poste Italiane spa e L.G. D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2 comma bis con conseguente trasformazione in rapporto a tempo indeterminato e ordine di riammissione del lavoratore nel posto di lavoro e diritto al risarcimento del danno liquidato in sei mensilità. Per la cassazione di tale decisione proponevano ricorso le Poste con plurimi motivi; si è costituita la parte intimata con controricorso. Le parti hanno depositato atto di conciliazione in sede sindacale; il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che è stato prodotto atto di conciliazione in sede sindacale come da verbale in atti, dichiara la cessazione della materia del contendere. Attesa la soluzione consensuale della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
Dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017