Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4628 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 15/02/2019), n.4628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1640-2018 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 859/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 31/5/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 5/2/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RITENUTO

Che:

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 31 maggio 2017, ha rigettato il gravame di A.F., cittadino del Pakistan, avverso l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Egli aveva riferito di avere lasciato il suo Paese, il Pakistan, perchè rapito da alcune persone probabilmente terroristi che lo avevano costretto a salire su una macchina e lo avevano percosso perchè volevano farlo arruolare per la Jihad.

La Corte ha ritenuto la narrazione del ricorrente generica e poco credibile e comunque in concreto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Avverso questa sentenza vi è ricorso per cassazione; il Ministero dell’interno non ha presentato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è inammissibile, non avendo il ricorrente specificamente censurato la ratio decidendi – autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione – concernente la non credibilità della narrazione (vd. Cass. n. 3237 del 2019 e altre ivi citate).

I motivi sono inammissibili anche per altre ragioni.

Il primo e terzo motivo, che denunciano omesso esame delle condizioni di sicurezza in Pakistan, ove vi sarebbero violenze generalizzate derivanti da conflitto armato, sono diretti a sollecitare una rivisitazione di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno accertato, alla luce di fonti informative aggiornate, che alcuni episodi di violenza si registravano in zone del Paese diverse da quella di provenienza del richiedente asilo (Punjab).

Il secondo motivo non contiene censure ad alcuna specifica statuizione della sentenza impugnata, limitandosi ad una generica doglianza di adesione da parte dei giudici di merito alle conclusioni della Commissione territoriale.

Il quarto motivo, riguardante la protezione per motivi umanitari, censura apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, il quali plausibilmente hanno escluso la configurabilità di condizioni di vulnerabilità in capo al richiedente.

Il ricorso è inammissibile.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

E’ dovuto il raddoppio del contributo da parte del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

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