Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4627 del 28/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4627 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 5728-2013 proposto da:
SERLENGA

ANNA

MARIA

C.F.

SRLNMR55T48D086H,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI
2/A, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO ANTONUCCI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4294

ACQUEDOTTO
persona del
domiciliata

PUGLIESE
legale

S.P.A.

C.F.

00347000721,

in

rappresentante pro tempore,

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

Data pubblicazione: 28/02/2018

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE POLITO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1519/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MAURIZIO PAGANELLI per delega
Avvocato DONATO ANTONUCCI.

di BARI, depositata il 07/06/2012 R.G.N. 831/2009;

FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 7 giugno 2012, la Corte d’Appello di Bari, in riforma
della decisione resa dal Tribunale di Bari, rigettava la domanda proposta
dall’Ing. Anna Maria Serlenga nei confronti dell’Acquedotto Pugliese
S.p.A., avente ad oggetto la condanna della Società al pagamento di

retribuzione al superiore orario di lavoro osservato per effetto
dell’applicazione al personale del CCNL Federgasacqua seguita alla
privatizzazione dell’Ente e dalla corresponsione in misura ridotta
rispetto alla previsione contrattuale del premio di risultato.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
infondata l’eccezione proposta dalla Società di irritualità della
produzione documentale della lavoratrice, infondata la pretesa
all’adeguamento della retribuzione al nuovo regime orario, per non
essere la relativa previsione contrattuale riferibile ai quadri, categoria di
appartenenza della lavoratrice, correttamente corrisposto il premio di
risultato per essere questa una voce retributiva di importo variabile.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Serlenga, affidando
l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con
controricorso, la Società.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare in una con il vizio di
motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art.
2, comma 3, I. n. 190/1985, degli artt. 1, comma 3 e 6 della direttiva
93/104/CE, dell’art. 3, d.lgs. n. 66/2003, degli artt. 1362, 1363, 2107 e
2108 c.c., degli artt. 16 e 23 del CCNL Federgasacqua 17.11.1995 e
degli artt. 5, 6 e 11 del Documento di Intesa 15.6.2000, lamenta la non
conformità a diritto e l’incongruità logica del convincimento espresso
dalla Corte territoriale in ordine alla non spettanza dell’adeguamento
retributivo al nuovo regime dell’orario per non essere il personale
inquadrato nella categoria di quadro soggetto al normale orario di
lavoro.

differenze retributive derivanti dal mancato adeguamento della

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione
degli artt. 36 Cost., 1362, 1363, 2103 c.c., 1, 4 e 11 del Documento di
Intesa 15.6.2000, in una con il vizio di motivazione la ricorrente deduce
la non conformità a diritto e l’incongruità logica dell’interpretazione
accolta dalla Corte territoriale della disciplina contrattuale relativa al
premio di risultato intesa a sostenerne il carattere variabile.

alcun argomento idoneo a confutare la lettura accolta dalla Corte
territoriale per la quale il transito sotto la nuova disciplina privatistica
del personale già inquadrato nella X qualifica funzionale, implicante il
reinquadramento nella categoria di quadro, è stato regolato sulla base
della disciplina speciale a tale categoria dedicata dal CCNL
Federgasacqua e dal Documento di Intesa 15.6.2000 che prescinde del
tutto dal mutamento del regime orario, viceversa considerato per il
restante personale.
Analogamente

l’infondatezza

del

secondo

motivo

discende

dall’inconsistenza delle censure sollevate dalla ricorrente avverso
l’operazione ermeneutica della Corte territoriale che appare
correttamente fondata, alla stregua dei criteri di interpretazione dei
contratti, sul collegamento testuale dell’art. 11 del Documento di Intesa
15.6.2000, che inserisce il premio di risultato tra le voci destinate a
comporre il nuovo trattamento retributivo del personale già inquadrato
nella X qualifica funzionale e l’art. 4 del Documento medesimo che
quella voce configura come variabile.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,
00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al
15% ed altri accessori di legge.

Il primo motivo deve ritenersi infondato, non emergendo dal ricorso

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degett
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2017.

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