Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4627 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4627 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 4970-2007 proposto da:
NARDELLI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato
ANTONUCCIO PIETRO, che lo rappresenta e difende con
comparsa di costituzione e procura notarile del Not.
Dr. PIRRO ROSARIO in ROMA rep. n. 11414 del
2013

18/07/2013;
– ricorrente –

3663

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 26/02/2014

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 183/2005 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata 1’08/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ANTONUCCIO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.

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RITENUTO IN FATTO.
1. In data 9.5.01, veniva notificata a Nardelli Franco a seguito della precedente notifica di sette avvisi di
irrogazione sanzioni, per gli anni dal 1983 al 1988 – una
cartella di pagamento emessa dall’Ufficio a titolo di
sanzioni ed interessi in materia di IVA, per l’importo
complessivo di £. 1.314.745.000.
CTP di Roma, che accoglieva il ricorso.
3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate alla CTR
del Lazio veniva, peraltro, parzialmente accolto con sentenza n. 183/14/05, depositata 1’8.2.06, con la quale il
giudice di seconde cure riteneva regolare la notifica dei
primi cinque avvisi di irrogazione sanzioni, confermando
l’invalidità della cartella impugnata, in relazione agli
altri due avvisi.
4. Per la cassazione della sentenza n. 184/14/05 ha proposto ricorso Nardelli Franco, affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, il Nardelli denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessa o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 n. 5
c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR, a parere del ricorrente, nel ritenere – peraltro con motivazione del tutto
inadeguata – regolare la notifica di cinque avvisi di irrogazione sanzioni su sette, sebbene essa fosse stata effettuata a mani del portiere dello stabile, senza alcuna
menzione, nella relata di notifica, dell’inutile tentativo di consegna a mani del destinatario, poichè assente, o
delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, ai sensi dei co. l e 2 dell’art. 139 c.p.c.
1.2. Siffatta omissione – al contrario di quanto ritenuto
dal giudice di seconde cure – determinerebbe, per contro,
ad avviso del Nardelli, la nullità della notifica degli

2. L’atto veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla

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atti a monte della cartella di pagamento impugnata dal
contribuente.
2. Il motivo è fondato.
2.1. E’ – per vero – del tutto pacifico tra le parti, e
risulta dall’impugnata sentenza, che gli avvisi di irrogazione sanzioni in discussione siano stati notificati al
Nardelli a mani del portiere, ai sensi dell’art. 139, co.
atto dell’assenza del destinatario, nonché delle altre
persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, ai
sensi dei co. 1 e 2 della disposizione succitata.
2.2. Ebbene, come questa Corte ha più volte affermato, in
caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale
giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del
destinatario, delle vane ricerche delle altre persone
preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente
tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti
rientranti nelle categorie contemplate dal co. 2
dell’art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita.
2.3. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione
dell’ufficiale giudiziario non contenga – come nel caso
di specie – l’attestazione del mancato rinvenimento delle
persone indicate nella norma succitata (cfr. Cass.S.U.
8214/05; 11332/05; Cass. 6101/06).
2.4. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso del Nardelli
deve essere accolto.
3. L’impugnata sentenza va, di conseguenza, cassata, con
rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria del
Lazio, che si atterrà al seguente principio di diritto:
“la validità della notifica a mani del portiere, ai sensi
dell’art. 139, co. 3 c.p.c., presuppone che l’ufficiale
giudiziario debba dare conto, nella relativa relata, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ri-

3 c.p.c., senza che nella relata di notifica si sia dato

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cevere l’atto; ed il relativo accertamento, sebbene non
debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal co. 2 dell’art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita”.
dazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà alla liquidazione anche
delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16.12.2013.

4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liqui-

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