Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4627 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19414-2014 proposto da:

A.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato DINO DEI ROSSI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE C.N. R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10929/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/02/2014 R.G.N. 1/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Roma, decidendo sull’impugnazione proposta dal A.M.C. e D.M.S. nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta dalle predette, ricercatrici già dipendenti del medesimo Consiglio come precarie e poi stabilizzate ex L. n. 296 del 2006, intesa ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità maturata sin dalla prima assunzione a termine anche a fini economici con ricostruzione della relativa posizione stipendiale;

2. la Corte territoriale considerava ostativa all’accoglimento della domanda la circostanza che, come accertato dal Tribunale (con sentenza sul punto non censurata), le ricorrenti prima e dopo la stabilizzazione avessero svolto funzioni del tutto diverse, irrilevante essendo l’eventuale errore del Consiglio a base della stabilizzazione stessa e non potendo lo stesso incidere sulla qualificazione dei rapporti precedentemente intercorsi;

riteneva che la predetta diversità rappresentasse una ragione oggettiva idonea a giustificare la deroga al principio di non discriminazione;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la sola A.M.C. affidato a due motivi;

4. il CNR è rimasto intimato;

5. non sono state depositate memorie.

Diritto

RILEVATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

lamenta che la Corte territoriale abbia trascurato di considerare che nessuno dei contratti intercorsi dalle parti fosse riconducibile ad una fattispecie diversa da quella del lavoro subordinato e che, nella fattispecie, vi fosse stata una qualificazione unitaria ed omogenea con attribuzione dello stesso livello e profilo della successiva stabilizzazione;

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18/3/1999, trasfuso nella direttiva n. 1999/70/CE, violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’appellante non avesse censurato la decisione del Tribunale secondo la quale rispetto alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea C307/05 del 13 settembre 2007, che riguardava una lavoratrice che prima dell’assunzione a tempo indeterminato aveva svolto identica funzione lavorativa a tempo determinato, la situazione in esame era priva di tale connotazione e per aver errato sia nel verificare in concreto l’attività di lavoro a tempo determinato svolta dalla A. sia nel non rendersi conto che tale attività ricadesse pienamente in quella istituzionale e contrattuale (c.c.n.l. Ricerca) del profilo del tecnologo, III livello tanto da integrare il presupposto giuridico per la stabilizzazione;

3. entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono infondati;

4. vanno innanzitutto richiamati i principi già espressi da questa Corte nelle numerose pronunce in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico (ex plurimis, Cass. n. 22558/2016) oltre che di contratti a tempo determinato stipulati con gli Enti di Ricerca Cass. 27950/2017; Cass. n. 7112/2018, Cass. n. 3473/2019; Cass. n. 6146/2019);

4.1. con le indicate pronunce si è premesso che la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive”, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

4.2. la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, ha evidenziato che la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C 152/14 Bertazzi);

4.3. i richiamati principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia nella recente sentenza 20 settembre 2018 in causa C-466/17, Motter, con la quale si è, in sintesi, osservato che al fine di “raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato” e di evitare “discriminazioni alla rovescia” è consentito, nel rispetto del principio del pro rata temporis, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che al momento dell’assunzione come dipendente pubblico di ruolo deve essere valorizzata ai fini dell’anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato; in tale pronuncia, peraltro, il ricorso al principio del pro rata temporis trova giustificazione nella ritenuta necessità di “(..) rispecchiare le differenze tra l’esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell’ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti” (così, Corte di Giustizia, 20/09/2018, causa C-466/17, Motter);

4.4. l’interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (cfr. Cass. n. 22558/2016);

5. ai principi sopra richiamati si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, come evidenziato nello storico di lite, ha ritenuto sussistente una ragione oggettiva per l’operatività della deroga al principio di non discriminazione richiamando la decisione della Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza sopra ricordata ed accertando che nel passaggio dal precariato alla stabilizzazione la lavoratrice (odierna ricorrente) avesse svolto mansioni del tutto diverse;

ha, così, innanzitutto rilevato che prima della stabilizzazione la predetta non aveva intrattenuto solo rapporti a tempo determinato ma anche di rapporto autonomo ed in ogni caso ha precisato che nel periodo di precariato la stessa aveva partecipato a ben determinati e circoscritti progetti, laddove a seguito della stabilizzazione l’ambito oggettivo della sua prestazione non aveva alcun limite se non quello legato alla qualifica rivestita;

5.1. a fronte di detta argomentazione la ricorrente contrappone una diversa lettura delle risultanze di causa e sollecita, nella forma apparente della denuncia di error in iudicando, un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede specie considerati i ristretti limiti ora imposti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante in seguito alla modifica apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, così come rigorosamente interpretato da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 secondo cui non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, di motivazione del tutto apparente, di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie);

512. l’iter logico seguito dalla Corte territoriale, fondato sulla diversità delle funzioni svolte dalla ricorrente dopo la stabilizzazione rispetto a quelle dei periodi di precariato, è invero del tutto percepibile e, quale motivazione ulteriore, supera sia il rilievo afferente la ritenuta mancata censura di analogo passaggio argomentativo posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda sia il rilievo relativo all’asserita erronea individuazione, in taluni casi, di rapporti di lavoro autonomo;

5.3. a nulla rilevano, perchè la legge processuale non li valorizza, i profili di sufficienza nell’esplicitazione dei singoli passaggi di interconnessione tra la conclusione (mancata dimostrazione dell’identità delle funzioni) ed il fondamento di esse (tenore concreto delle allegazioni svolte);

5.4. nè le affermazioni motivazionali presentano profili di contraddittorietà che possano far ipotizzare per tale via un difetto di motivazione rilevante ex art. 132 c.p.c., n. 4;

6. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

7. nulla va disposto per le spese non avendo il CNR svolto attività difensiva;

8. va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 poichè l’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2014, n. 22035.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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