Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4627 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 19/02/2021), n.4627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 933/2019 proposto da:

U.V.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Diroma Andrea, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 211/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 19/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal consigliere Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE

1. La Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto dal cittadino nigeriano U.V.I., nato a (OMISSIS), avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Trieste aveva negato la protezione internazionale o umanitaria che egli aveva invocato allegando di aver lasciato la Nigeria su consiglio di uno zio, che lo aveva salvato dal pestaggio dei giovani del suo villaggio e della polizia, dopo essere stato scoperto in casa dal nonno (con il quale viveva, in quanto orfano) in atteggiamenti intimi con il proprio compagno, pur avendo sino ad allora condotto una vita normale, svolgendo la professione di commerciante, pur dopo essere stato espulso dalla scuola per il suo orientamento omosessuale.

2. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), art. 7, art. 8, lett. e), per non avere la corte d’appello fatto applicazione delle norme che riconoscono lo status di rifugiato a persone che fuggono da paesi dove l’omosessualità è perseguita penalmente, come in Nigeria.

2.2. Il secondo mezzo denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e dell’art. 16, dir. 2013/32/UE, poichè, a fronte delle rilevate incoerenze e discrasie, la Corte d’appello avrebbe dovuto dare modo all’Uzoma di spiegare l’incongruenza, piuttosto che esprimere una mera opinione in ordine alla sua genuinità.

2.3. Il terzo motivo censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, alla luce delle problematiche di sicurezza che affliggono la Nigeria e il rischio che il ricorrente corre per la propria vita, non solo per le condizioni disumane della carcerazione, ma soprattutto per il rischio di venire ucciso, secondo quanto prevede la tradizione, come è avvenuto al suo partner nel villaggio d’origine.

2.4. Con il quarto mezzo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, e art. 8, CEDU, poichè, essendo il ricorrente integrato nel tessuto sociale italiano, il rimpatrio lo priverebbe dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo costitutivo della dignità personale, stante la sua omosessualità.

2.5. Il quinto prospetta l’omesso esame di fatto decisivo, quanto alle dichiarazioni rilasciate all’udienza del 29 novembre 2017, che sarebbero assolutamente coerenti con la dichiarata omosessualità.

3. Tutti i motivi proposti non meritano accoglimento.

3.1. Occorre innanzitutto rilevare come l’univoco giudizio di inattendibilità del racconto del ricorrente sia stato reso, nel primo e nel secondo grado di giudizio, all’esito della duplice audizione, sia da parte del tribunale che da parte della corte d’appello, tanto del ricorrente quanto del di lui compagno. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata è dettagliata ed esaustiva (rilevando le incoerenze e contraddizioni tra le due versioni fornite dagli interessati, nonchè le falsità, discrasie, fantasiosità e non genuinità delle narrazioni), con conseguente infondatezza del secondo motivo.

3.2. Ne discende l’inammissibilità dei restanti quattro motivi, i quali hanno tutti come presupposto la credibilità del racconto sulla omosessualità del ricorrente, che invece, come detto, è stata motivatamente esclusa dai giudici di merito. Peraltro, essi risultano altresì affetti da un evidente difetto di specificità.

3.3. A ciò si aggiunga che il quinto motivo non solo maschera come omesso esame di fatto decisivo quella che è in realtà la richiesta di nuova valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente attività riservata al giudice di merito e in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità – ma nemmeno rispetta i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (applicabile ratione temporis), ai cui fini il ricorrente è onerato di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014; conf., ex plurimis, Cass. 27415/2018).

4. Deve quindi convenirsi con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte che reputa “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

5. Nulla sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

5. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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