Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4626 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4626 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 8454-2007 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
2013

legis;
– ricorrenti –

3662

contro

CAPRI SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2006 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 26/02/2014

NAPOLI, depositata 1’08/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che ha

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine accoglimento del
ricorso.

chiesto l’accoglimento;

Y

RITENUTO IN FATTO.
1. In data 25.10.00, venivano notificati alla società Capri s.r.l. in liquidazione due avvisi di rettifica ai fini IVA per gli anni 1995 e 1996, con i quali l’ Amministrazione accertava, sulla scorta del processo verbale di
constatazione redatto dallo stesso Ufficio in data
22.5.00, un’indebita detrazione di costi non imponibili la società contribuente, ai sensi dell’art. 8 d.P.R.
633/72 – ritenuti dall’Ufficio non detraibili, in conseguenza della mancanza dei documenti posti a base delle
detrazioni operate.
2. Gli atti impositivi venivano, quindi, impugnati dalla
contribuente dinanzi alla CTP di Napoli, che accoglieva
il ricorso.
3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate alla CTR
della Campania veniva, altresì, rigettato con sentenza n.
16/18/06 depositata 1’8.2.06, con la quale il giudice di
seconde cure riteneva che l’onere di provare il fondamento della pretesa impositiva azionata cedesse a carico
dell’Amministrazione, e non della contribuente.
4. Per la cassazione della sentenza n. 16/18/06 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico
motivo. La resistente non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva, in via pregiudiziale, la Corte che dall’esame
dell’impugnata sentenza (p. 3) si evince che la società
Capri s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 10.2.00.
2. Orbene – come è stato affermato dalle Sezioni Unite di
questa Corte

la cancellazione delle società di persone

e di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione dell’ente, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad esso facenti capo,
soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto
luogo in data successiva all’entrata in vigore dell’art.
4 del d.lgs. n. 6/03 (1.1.04), che, modificando l’art.
2495, co. 2, c.c., ha attribuito efficacia costitutiva

in relazione alla condizione di esportatore abituale del-

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alla cancellazione. Ed infatti, a tale disposizione non
può attribuirsi natura interpretativa della disciplina
previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini
in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto
all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società canne opera solo a partire dalla predetta data (cfr.
Cass.S.U. 4060/10).
3. Nel caso concreto, pertanto, essendo la cancellazione
della società Capri s.r.l. avvenuta prima dell’entrata in
vigore del d.lgs. n. 6/03, l’estinzione dell’ente deve
considerarsi verificata in data 1 ° gennaio 2004. Ne discende che la capacità processuale della suddetta società
è venuta meno, per effetto dell’estinzione della stessa a
seguito della cancellazione, nel corso del giudizio di
appello, instaurato con atto depositato il 17.10.02 e
conclusosi con sentenza depositata 1’8.2.06.
4. Orbene – come hanno, del pari, statuito le Sezioni
Unite di questa Corte – la cancellazione della società
dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui
si verifica l’estinzione della società cancellata, priva
la società stessa della capacità di stare in giudizio.
4.1. Ne deriva che, qualora l’estinzione intervenga – come nel caso di specie – nella pendenza di un giudizio del
quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con
eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci (quali litisconsorti necessari) successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.
4.2. Nell’ipotesi in cui l’evento non sia stato, per contro, fatto constare nei modi di legge o si sia verificato
quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato
possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei
riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti
dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un

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cellate in epoca anteriore al l ° gennaio 2004 l’estinzio-

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MATERIA TRIBUTARIA

soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio
nel quale l’evento estintivo è occorso (cfr. Cass.S.U.
6070/13; nello stesso senso, Cass.
5.

8596/13; 21517/13).

Per tali ragioni, pertanto, il ricorso proposto

dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società
Capri s.r.l. in liquidazione deve essere dichiarato inammissibile.
giudizio dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16.12.2013.

6. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in

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