Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4626 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 238-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEZEBIO 25,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO DUCA;

– ricorrente –

contro

FIDITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI che la rappresenta unitamente

agli avvocati SALVATORE FLORIO, FABRIZIO DAVERIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza o. 1191/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/10/2015 R.G.N. 2339/2013.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata il 12.10.2015, la Corte di Appello di Palermo ha rigettato il gravame interposto da C.G., nei confronti di Fiditalia S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, con la quale era stato respinto il ricorso della lavoratrice diretto ad ottenere la condanna della società datrice al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in Euro 400.000,00, asseritamente subito a seguito di comportamenti illegittimi, commissivi ed omissivi, posti in essere ai suoi danni dalla parte datoriale;

che per la cassazione della sentenza la C. ha proposto ricorso affidato a due motivi;

che Fiditalia S.p.A. ha resistito con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse di entrambe le parti; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, in data 11.9.2018, è stata depositata presso la cancelleria della Sezione lavoro di questa Corte copia del verbale della conciliazione intervenuta, inter partes, dinanzi al Giudice del lavoro di Catania, il 21.6.2017 – sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori -, in cui le medesime parti espressamente rinunziano altresì ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad ulteriori rapporti tra le stesse intercorsi, dandosi pure atto, reciprocamente, che le spese legali relative al presente “giudizio di cassazione, così come quelle dei gradi precedenti, si intendono integralmente compensate tra le parti”;

che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto da queste ultime ed alle memorie depositate dai rispettivi difensori – nelle quali si chiede che questa Suprema Corte dichiari la cessazione della materia del contendere, compensando tra le parti le spese del giudizio -, deve ritenersi che le stesse non abbiano più interesse a proseguire il processo;

che va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere;

che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio, come dalle stesse, peraltro, concordemente richiesto.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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