Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4625 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4625 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DUEMME Costruzioni dei Fratelli Luigi e Vittorio
Matteucci snc, in persona dei legali rappresentanti
Matteucci Vittorio e Matteucci Luigi, nonché i soci
Matteucci Vittorio e Matteucci Luigi, in proprio,
elettivamente domiciliati in Roma Via Celimontana
38, presso lo studio dell’Avv.to Benito Panariti, e
rappresentati e difesi dall’Avv.to Francesco
Spinazzola in forza di procura speciale a margine
del ricorso

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ricorrente

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t.,
resistente

avverso la sentenza n. 37/02/2008 della Commissione
Tributaria regionale della Puglia, depositata il
13/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’11/12/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avv.to Francesco Spinazzola, per parte
ricorrente;

1

Data pubblicazione: 26/02/2014

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Duemme Costruzioni dei Fratelli Luigi e Vittorio
Matteucci snc ed i soci, Matteucci Vittorio e
Matteucci Luigi, propongono ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo nei confronti

controricorso, essendosi costituita ai soli fini
della partecipazione all’udienza pubblica di
discussione) ed avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.
37/02/2008, depositata in data 13/05/2008, con la
quale – in tre controversie riunite concernenti le
impugnazioni di diversi avvisi di accertamento,
relativi a maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA,
dovute dalla società Duemme (cessata nel settembre
2002 e cancellata dal Registro delle Imprese
nell’ottobre dello stesso anno), nonché dai due
soci, a titolo di reddito da partecipazione, per
l’anno d’imposta 2001, a seguito di una
rideterminazione del reddito di impresa, effettuata
ai sensi dell’art.39 comma 2 ° DPR 600/1973 – è
stata confermata la decisione n. 72/05/2007 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che
aveva respinto ricorsi, riuniti, dei
contribuenti.
In

particolare,

i

giudici

d’appello

hanno

sostenuto, condividendo le motivazioni espresse dai
giudici di prime cure, che: l) l’Ufficio erariale,
“dopo avere esaminata la documentazione e le
scritture contabili esibite dalla Società in
risposta al questionario MOd.55”,

ha rilevato

numerose irregolarità ed omissioni contabili (quali

2

dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste con

”l’omessa esibizione della dbcumentazione relativa
a notevoli costi contabilizzati, l’omessa
contabilizzazione del pagamento di fatture passive
con conseguenti iflessi sui conti finanziari (casabanche), l’errata valorizzazione delle rimanenze,
con

conseguente

legittimità

dell’accertamento induttivo, operato ai sensi del
2 ° comma dell’art.39 DPR 600/1973; 2) l’Ufficio non

avendo la società cessato l’attività in data
23/09/2002; 3) la società ed i soci si sono
limitati a contestare l’operato dell’Ufficio per
difetto di motivazione degli avvisi ed illegittima
applicazione della rettifica induttiva del reddito,
senza dimostrare, attraverso idonea documentazione,
la regolarità delle registrazioni contabili.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art.378
c.p.c.
Considerato in diritto.
1.

I ricorrenti lamentano, con unico motivo,

l’omessa,

insufficiente

e

contraddittoria

motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., su fatto
decisivo e controverso, essenzialmente le lacune
motivazionali degli avvisi di accertamento, anche
in ordine alla percentuale di redditività (pari al
15%), alla percentuale di detraibilità dell’IVA
sugli acquisti e dei costi ai fini dell’IRAP,
applicate

sui

dall’Ufficio

ricavi

conseguiti

dall’impresa.
2.

La censura è inammissibile (oltre che per

mancata corretta formulazione del c.d. momento di
sintesi o riepilogo ex art.366 bis c.p.c., così
formulato in ricorso:

“Dica la Suprema corte se la

sentenza impugnata è priva di motivazione o
presenta una carente motivazione sul giudizio di

3

ha potuto effettuare alcuna verifica fiscale,

congruità ed adeguatezza o meno degli avvisi di
accertamento notificati ai ricorrenti, tanto da
rendere radicalmente nulla la sentenza”)

per

difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo
stata fornita alcuna indicazione in merito agli
specifici elementi che dovrebbero portare ad una
conclusione diversa da quella assunta dal giudice a
quo.

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve
essere dedotto mediante esposizione chiara e
sintetica del fatto controverso – in relazione al
quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali
l’insufficienza rende inidonea la motivazione a
giustificare la decisione, fornendo elementi in
ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non
devono attenere a mere questioni o punti”

(Cass. n.

16655/2011).
3.

Inoltre,

la

censura

si

sovrappone,

inammissibilmente, all’apprezzamento di fatto della
C.T.R., che ha coerentemente motivato circa il
carattere indiziante degli elementi di fatto su cui
dall’Ufficio è stata fondata la presunzione,
cosicché la denuncia si risolve, in realtà, in una
semplice non condivisione degli esiti della
valutazione

della CTR, che non può

“di merito”

esser in questa sede censurata (Cass. 6288 del
2011; Cass. 7921 del 2011).
4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere respinto.
Nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia delle
Entrate resistito con controricorso né essendo la
stessa comparsa all’udienza di discussione.

4

Questa stessa sezione ha affermato che “Il vizio di

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Quinta sezione civile, 1’11/12/2013.

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