Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4624 del 28/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4624 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 18944-2012 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00488410010, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2B, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCA MONGILLO,
rappresentata
2017

e

difesa

GIOVANNI

dall’avvocato

SALLUSTRI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

4276
contro

SELLINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO V.

EMANUELE

II

209,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 28/02/2018

dell’avvocato FRANCESCO SILVESTRI, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ERNESTO MARIA
CIRILLO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3393/2011 della CORTE

559/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ALFREDO CIRILLO per delega Avvocato
FRANCESCO SILVESTRI.

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/07/2011 R.G.N.

R.G. 18944/2012

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 3393/2011, depositata il 28 luglio 2011, la Corte di appello
di Napoli, respinti i gravami principale della datrice di lavoro e incidentale di

Tribunale di Napoli aveva riconosciuto il diritto del lavoratore, già dipendente
dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, successivamente transitato in
IRITEL S.p.A. e quindi in Telecom Italia S.p.A., all’inquadramento nel V livello
CCNL SIP con decorrenza dall’1/1/1993 e nel livello E del CCNL Aziende di
telecomunicazione con decorrenza dall’1/10/1996.
2. La Corte – ritenute sindacabili in sede giudiziale le tabelle di equiparazione,
con le quali era stato regolato l’inquadramento dei lavoratori nel processo di
privatizzazione – rilevava, all’esito dell’esame delle declaratorie contrattuali,
come il livello attribuito al Sellini presso IRITEL e poi presso Telecom non
fosse coerente con il principio di conservazione della professionalità acquisita,
fissato dalla I. n. 58/1992.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Telecom Italia S.p.A.
con due motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14
settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
2. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 4 I.
n. 58/1992, degli artt. 2071, 2095 e 2103 c.c., dell’art. 96 disp. att. c.c.,
dell’art. 416 c.p.c. e dell’Accordo collettivo del 15/3/1993, con cui sono state
definite le tabelle di equiparazione tra gli inquadramenti del personale vigenti
nell’Azienda di Stato e quelli da riconoscere in IRITEL, nonché deducendo vizio
di motivazione, la ricorrente Telecom Italia censura la sentenza di appello per
avere adottato un’interpretazione della I. n. 58/1992 in contrasto con i principi
generali posti a tutela della professionalità acquisita dal lavoratore e per avere
sostanzialmente fondato la verifica di legittimità dell’inquadramento operato in
base alla tabella di equiparazione sull’applicazione dell’art. 2103, malgrado la

1

Giovanni Sellini, confermava la pronuncia di primo grado, con la quale il

materia delle qualifiche del personale dipendente sia demandata dalla legge
all’autonomia collettiva e non sia direttamente disciplinata da tale norma, la
quale riguarda le mansioni del lavoratore e i limiti dello ius variandi.
3. Con il secondo motivo la ricorrente si duole che la sentenza impugnata, nel
procedere a comparazione tra la categoria assegnata al Sellini nell’Azienda di
Stato e il livello allo stesso attribuito nel passaggio in IRITEL, abbia reso, così
incorrendo nel vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., una motivazione insufficiente

e coerente delle relative declaratorie.
4. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
5. Quanto al primo motivo, si osserva che la Corte territoriale si è uniformata
al consolidato orientamento, secondo il quale “in tema di rapporti di lavoro dei
dipendenti dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel passaggio dei
servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato, in forza della
normativa di riferimento (art. 4 legge n. 58 del 1992) le indicazioni contenute
nelle tabelle di equiparazione adottate con accordo sindacale costituiscono
elemento decisivo di riferimento per operare l’inquadramento presso la nuova
gestione solo ed in quanto l’equivalenza delle posizioni di lavoro – messe a
confronto – sussista realmente. Ne consegue la non applicabilità di tali tabelle,
ove non si riscontri corrispondenza in concreto tra le mansioni svolte nella
fase precedente (connesse all’inquadramento e al livello prima attribuito) e le
mansioni riferite a qualifica e livello ottenuti in sede di passaggio all’impiego
privato” (cfr., fra le molte, Cass. n. 4991/2011).
6. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
La Corte di merito, richiamate e poste a confronto le declaratorie del livello
assegnato al lavoratore nell’Azienda di Stato per i servizi telefonici e quelle dei
livelli al medesimo attribuiti, prima, nel passaggio in IRITEL (6° liv. CCNL SIP)
e, quindi, nell’ulteriore e successivo passaggio in Telecom (livello D CCNL per i
dipendenti del settore telecomunicazioni), ha posto in rilievo – con valutazione
tipicamente di merito, non censurabile in sede di legittimità in quanto assistita
da motivazione sufficiente e non contraddittoria – come tali ultimi livelli non
richiedessero alcuna particolare responsabilità ed autonomia (a differenza di
quanto previsto dall’inquadramento goduto in ASST) ma “soltanto l’autonomia
sul piano operativo”; ha precisato inoltre come non fosse per i medesimi livelli
“necessaria una qualificata preparazione professionale” (invece presente nella
declaratoria del 6° livello ASST) e come, sotto diverso profilo, le funzioni di
coordinamento, dagli stessi previste, si rivolgessero in modo generico ad altri

2

e contraddittoria, in particolare omettendo di compiere un’analisi approfondita

lavoratori e non già (a differenza del livello precedentemente attribuito) ad
uffici, per quanto di minore entità: ciò che ha portato la Corte a concludere, in
coerenza con le premesse derivanti dalla compiuta analisi delle declaratorie
contrattuali e dei relativi tratti differenziali, nel senso che l’inquadramento
riservato al Sellini in sede di passaggio dal rapporto di lavoro pubblico a quello
di diritto privato “non può ritenersi pienamente osservante del principio di
conservazione della professionalità acquisita in precedenza, caratterizzata

coordinamento di personale esplicate in piena autonomia e responsabilità dei
risultati delle unità dirette” (cfr. sentenza, p. 9).
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
8. Di esse va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori
del controricorrente, avvocati Ernesto Maria Cirillo e Francesco Silvestri, come
da loro dichiarazione e richiesta.

p.q.m.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in
euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei
procuratori del controricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre 2017.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

(dott. Antonio Manna)

(dott. Paolo Negri della Torre)
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