Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4623 del 28/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4623 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: RIVERSO ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso 21761-2012 proposto da:
PEZZORGNA MASSIMO C.F. PZZMSM67E01A944W, PEZZORGNA
STEFANO C.F. PZZSFN68C29A944Y, nella loro qualità di
figli ed eredi di MAURIZIO PEZZORGNA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che li
2017
4247

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE
GIAMBARBA, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.

Data pubblicazione: 28/02/2018

80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI

– controricorrente

avverso la sentenza n. 700/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 02/08/2012 R.G.N. 96/2006;
udita la relazione della causa gvoi nellA pubh3in2
udienza del 02/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CARLO DE ANGELIS per delega verbale
Avvocato PAOLO BOER;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

CALIULO, giusta delega in atti;

R.G. 21761/2012

FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n.700/2011 la Corte d’Appello di Bologna accoglieva il
gravame dell’INPS contro la sentenza di primo grado che, ai fini del
ricalcolo della quota capitalizzata

della pensione di anzianità

di

859 del 1965, aveva ritenuto applicabili i coefficienti di capitalizzazione
fissati dal d.m. 19 febbraio 1981 emessi in ‘esecuzione dell’art.13
1.1338/1962 e condannato l’INPS al pagamento della somma così
risultante; la Corte d’appello in riforma della pronuncia impugnata
rigettava il ricorso introduttivo e compensava le spese tra le parti.
A fondamento della decisione la Corte rigettava l’eccezione di decadenza
sollevata dall’INPS ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 e richiamava la
pronuncia delle Sezioni Unite 22154/2009 favorevole alle tesi sostenute
dall’INPS.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Pezzorgna
Maurizio affidando le proprie censure a due motivi, ai quali l’INPS ha
resistito con controricorso.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 6.5.2015
della sezione sesta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione di
norme di diritto (art. 360 n. 3 cpc) in riferimento all’art. 34 I. n.
859/1965, all’art.2, comma 503 della legge n. 244/07, al r.d. n.1403 del
1922; contraddittorietà della motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di
norme di diritto in relazione all’articolo 34 della legge numero 859 del 65
e del Dm 19 febbraio 1981 il riferimento all’articolo 360 numero tre c.p.c.
In subordine si chiede col ricorso che sia sollevata questione di
costituzionalità dell’articolo 2, comma 503 della legge numero 244 del 24
dicembre 2007 e dell’articolo 34 legge numero 859/65 come interpretato
dalle Sezioni Unite con sentenze numero 22154 e 22157.
2.- Sotto un primo profilo il ricorso censura l’efficacia riconosciuta alla
norma sopravvenuta costituita dall’art. 2 comma 503 della legge 24
1

Pezzorgna Maurizio a carico del Fondo Volo, ai sensi dell’art. 34 legge n.

R.G. 21761/2012

dicembre 2007 n. 244 la quale confermerebbe la fondatezza originaria
della domanda avanzata dal pensionato, introdotta prima dell’entrata in
vigore della stessa norma. Inoltre la sentenza impugnata risulterebbe
censurabile perché nel respingere interamente la domanda non ha
riconosciuto, quanto meno, il diritto del pensionato all’applicazione dei
coefficienti deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS nella
seduta del 4 agosto 2005 nei confronti di tutti i pensionati; talchè la

l’importo già erogato e quello più elevato risultante dai nuovi coefficienti
contenuti nella delibera del C.d.A. INPS del 4 agosto 2005, applicabili a
-tutti i casi di capitalizzazione intervenuti a partire dal 1980 o quantomeno
dal 1988, in forza dello ius superveniens. La delibera dell’INPS limitando
l’applicazione di coefficienti specifici di capitalizzazione ai soggetti che
avevano maturato il diritto a pensione dal primo luglio 1997 (data di
entrata in vigore del d.lgs. n. 1674/1997) e quindi con pensione
decorrente a partire dall’1.8.1997 è incorsa in una duplice violazione
dell’art.2, comma 503 I 244/2007, senza discrimine collegato alla data di
ingresso in pensione.
3. Il ricorso è infondato alla stregua dell’orientamento affermato da
SS.UU. n. 11907 del 28 maggio 2014 (poi ribadito da numerose
successive sentenze conformi: Cass. 23066 del 30 ottobre 2014; Cass.
26603 del 17 dicembre 2014; Cass. nn. 26408 e 26409 del 16 dicembre
2014; Cass. nn. 26317 e 26318 del 15 dicembre 2014; Cass. n. 25681 del
4 dicembre 2014; Cass. n. 25385 del 1 dicembre 2014; Cass. n. 22 del 6
gennaio 2015)
4.

Con la predetta sentenza n. 11907 del 28/05/2014 le SU hanno

statuito che “ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale,
prevista dall’art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, a favore dei
pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito presso l’INPS,
devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal
1 gennaio 1980, a norma dell’art. 2, comma 503, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 – quale norma di sanatoria dell’autodeterminazione, ad
opera dell’INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della
prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo – non solo i
2

domanda andava accolta almeno limitatamente alla differenza tra

R.G. 21761/2012

coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione
dell’INPS con deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005, pur senza il parere
del “Comitato amministratore”, ma anche quelli determinati in sede di
elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato
di vigilanza del Fondo con deliberazione 8 marzo 1988, in quanto
comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’INPS, dovendosi conseguentemente escludere dal

quelli previsti per il calcolo della riserva matematica di qui alla legge 12
agosto 1962 n. 1338, all’art. 13, comma 6, come pure quelli contemplati
nelle tabelle allegate al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, recante le tariffe per
la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella
che all’epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
5. La conseguenza trattane dalla sentenza in esame – che, in parte qua ha
rettificato la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite con
le pronunce del 20 ottobre 2009 (nn. 22154, 22155, 22156 e 22157) – è
che, per le domande di liquidazione di una quota in capitale della pensione
presentate da un iscritto al Fondo Volo in data precedente il 10 luglio
1997, come è nel caso di specie , devono trovare applicazione i
coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del
bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del
Fondo con deliberazione in data 8 marzo 1988, mentre, per quelle
presentate successivamente al 10 luglio 1997, valgono (come già stabilito
dalle Sezioni Unite nel 2009) i coefficienti adottati con delibera del
Consiglio di amministrazione dell’INPS in data 4 agosto 2005 n. 302.
Nel caso in esame devono quindi trovare applicazione i coefficienti di
capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico
del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con
deliberazione in data 8 marzo 1988.
6. Tali conclusioni rettificano, in parte qua, la soluzione precedentemente
adottata dalle Sezioni Unite con le pronunce prima ricordate
(segnatamente Cass. S.U. 20 ottobre 2009 nn. 22154, 22155 e 22157)
per i trattamenti pensionistici (tra cui il trattamento pensionistico
dell’odierna ricorrente) aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1997, ossia
quelli ai quali non si applicano i coefficienti aggiornati con la più volte
3

novero dei ” coefficienti di capitalizzazione in uso”, richiamati dall’art. 34,

R.G. 21761/2012

citata delibera 4 agosto 2005 n. 302 del Consiglio di amministrazione
dell’INPS; secondo le decisioni da ultimo citate, infatti, per i suddetti
trattamenti pensionistici occorrerebbe far riferimento unicamente alla
normativa previgente con la conseguenza che la sanatoria voluta dal
legislatore avrebbe raggiunto solo in parte il suo scopo perché
riguarderebbe unicamente alcune erogazioni di quote di capitale di
pensione (quelle relative ai trattamenti pensionistici successivi al 1 luglio

precedenti al, 1 luglio 1997); vi sarebbe pertanto una distinzione da fare
basata su un criterio temporale. Siffatta distinzione lascerebbe inalterata
la normativa vigente prima dello ius superveniens, che non autorizzava
l’autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione con la
conseguenza che i “coefficienti in uso” andavano ricercati in una fonte
eteronoma, ossia tra quelli che all’epoca erano “vigenti” in quanto previsti
dalla normativa primaria o regolamentare.
7.

La soluzione accolta prevede invece che la successiva norma di

sanatoria operi “a tutto campo” sovrapponendosi alla disciplina previgente
e rendendola irrilevante nella materia in esame con l’ulteriore
conseguenza che si rende del tutto superfluo esaminare argomentazioni
esegetiche che possano indurre a rivedere l’orientamento già espresso
dalla Sezione Lavoro e dalla giurisprudenza di merito che si è uniformata.
Inoltre – come già rilevato – la norma sopravvenuta comunque reca la
prescrizione,

con

efficacia

retroattiva,

che

“i

coefficienti

di

capitalizzazione” sono (e cioè devono essere) specifici del Fondo volo
perché caratterizzati dalla connotazione di essere “determinati sulla base
dei

criteri

attuariali

per

specifici

il

predetto

Fondo”.

In definitiva la domanda del ricorrente deve essere ritenuta infondata e
pertanto il ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale deve essere
rigettato.
8.

Il ricorso essere quindi rigettato. La motivazione della sentenza

impugnata, deve essere solo integrata con il principio di diritto dettato
dalle Sez. Unite n. 11907 del 28 maggio 2014, ai sensi dell’art. 384,
ultimo comma, cod. proc. civ.: ” Ai fini della liquidazione di una quota di
pensione in capitale, prevista dall’art. 34 della legge n. 859 del 1965 a
favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo
4

1997) e non già tutte (anche quelle relative ai trattamenti pensionistici

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dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito presso l’INPS,
devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal
1°.1.1980, a norma dell’art. 2, comma 503, della legge n. 244 del 2007
(legge finanziaria 2008) – quale norma di sanatoria
dell’autodeterminazione, ad opera dell’INPS e del Fondo volo, dei
coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante
agli iscritti al Fondo — non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati

agosto 2005, pur senza il parere del “Comitato amministratore”, ma
anche i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione
del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza
del Fondo con deliberazione 8 marzo 1988 in quanto comunque recepiti
nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’INPS, dovendosi conseguentemente escludere dal novero dei
“coefficienti di capitalizzazione in uso”, richiamati dall’art. 34, i coefficienti
previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla legge_ n. 1338
del 1962, art. 13, comma 6, come pure quelli previsti delle tabelle
allegate al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403, recante le tariffe per la
costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella che
all’epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.”
9. Tenuto conto dell’esito dei giudizi, della complessità della fattispecie e
delle oscillazioni giurisprudenziali che si sono verificate nella materia, si
ritiene conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese
del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2.11.2017

dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 302 del 4

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