Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4623 del 26/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4623 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Vocale Rocco e Martino Lucia,
elettivamente
domiciliati in Roma Piazza delle Primule 8, presso
lo studio dell’Avvocato Antonio Vocino, che li
rappresenta e difende in forza di procura speciale
a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
3S-qg
controricorrente –
e
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
del Ministro p.t.,
– intimato –
avverso la sentenza n. 79/26/2007 della Commissione
Tributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata
di Foggia, depositata il 12/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’11/12/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
Data pubblicazione: 26/02/2014
udito l’Avvocato dello Stato, Maria Pia Camassa,
per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per l’accoglimento ed, in subordine,
l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Vocale Rocco e Martino Lucia propongono ricorso per
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sez.
Staccata di Foggia n. 79/26/2007, depositata in
data 12/06/2007, con la quale – in una controversia
concernente l’impugnazione di un avviso di
accertamento, relativo alla rettifica, in via
induttiva, ex art.39 comma 2 ° DPR 600/1973, del
reddito da partecipazione in capo al Vocale, quale
socio, giusta una scrittura privata, di una società
di fatto che aveva operato, nel settore agricolo,
attraverso lo schermo della Cooperativa Agricola
Saggese a r.1., (in sostanza, l’accertamento si
basava sulla rettifica di maggiori ricavi della
società Cooperativa Agricola Saggese a r.l. e sulla
presunzione di distribuzione dei conseguenti
maggiori utili tra alcuni soci della cooperativa,
incluso il medesimo Vocale – il quale peraltro nega
di essere stato socio della cooperativa – che
avevano costituito tra di loro una società
occulta), con conseguente maggiore imposta IRPEF
dovuta per l’anno 1991- è stata riformata la
decisione n. 361/08/1999 della Commissione
Tributaria Provinciale di Foggia, che aveva accolto
il ricorso dei contribuenti Vocale e Martino
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cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti
(quest’ultima
qualità
in
di
coniuge
co-
dichiarante).
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che:
1)
il
Vocale
era
risultato
sottoscrittori di una scrittura privata,
tra
“posta in
essere con i vertici degli organi sociali della
c000perativa
Agricola
Saggese”,
utilizzata
dall’Ufficio erariale per ricostruire la reale
sociale
della
stessa,
attesa
“l’inattendibilità della cooperativa”; 2)
dalla
documentazione in atti, risultava evidente il
rapporto d’affari
“a scopo di lucro”,
intercorso
tra il ricorrente Vocale ed altri soggetti,
componenti degli organi della Cooperativa,
in
difetto di scopo mutualistico; 3) l’Ufficio aveva
correttamente ritenuto “simulato il rapporto della
società
di
fatto”,
cosicché,
essendo
stata
utilizzata dai verificatori la società irregolare
al solo fine di individuare la
sociale della Cooperativa”
e
“reale compagine
“per identificare
coloro che in realtà gestivano la dissimulata
attività di lucro”,
non vi era stata necessità di
notificare alla stessa altro accertamento ai fini
ILOR; 4) vi era il giudicato intervenuto sui
ricorsi proposti dalla Cooperativa Agricola Saggese
avverso gli accertamenti dei maggiori redditi
d’impresa contestati alla società.
Considerato in diritto.
1. I ricorrenti lamentano: con il primo motivo, la
violazione e/o falsa applicazione, ai sensi
dell’art.360 n. 3 c.p.c., degli art.5 del TUIR e 40
comma 2 ° DPR 600/1973; con il secondo motivo, un
vizio motivazionale, ex art.360 n. 5 c.p.c., in
relazione alla considerazione, operata in sentenza,
alla stessa stregua di fattispecie diverse, l’una
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compagine
concernente due amministratori della Cooperativa,
l’altra riguardante il Vocale, che non era neppure
socio, ed al mancato rilievo del profilo temporale
(essendo stata la società di fatto sottoscritta
“nel settembre 1991”,
cosicché, nel breve periodo
settembre/dicembre 1991, alcun reddito, derivante
da coltivazioni di prodotti agricoli, poteva essere
maturato, con conseguente insussistenza di utili
motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ai
sensi dell’art.360
“n.
5” c.p.c., degli artt.163
TUIR e 42 comma l ° TUIR, oggi art.44.
2. Il ricorso va respinto.
Tutti i motivi sono inammissibili per difetto
assoluto dei quesiti di diritto o del c.d. momento
di sintesi o riepilogo, ex art.366 bis c.p.c.
(disposizione questa operante essendo la sentenza
del 2007).
In ogni caso, il ricorso è infondato, in quanto,
con i vizi di violazione di legge, si censurano, in
realtà, le ricostruzioni in fatto operate dal
giudice di merito, laddove costituisce principio
consolidato quello secondo il quale, in tema di
ricorso per cassazione, il vizio di violazione di
legge consiste solo nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,
della fattispecie astratta recata da una norma di
legge e quindi implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa, mentre l’allegazione
di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è
esterna all’esatta interpretazione della norma di
legge ed inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, la cui censura è possibile, in
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pro quota distribuiti ai soci); con il terzo
sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di
motivazione.
I vizi motivazionali sono del pari inammissibili,
in quanto, in presenza di un percorso motivazionale
logico e coerente, con essi si tende esclusivamente
ad un inammissibile riesame del merito
(Cass.3928/2000:
“Il
vizio
di
omessa
o
insufficiente motivazione sussiste unicamente
di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o
esibiscano al loro interno un insanabile contrasto
ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella
sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi
della controversia. Diversamente, quando il
ricorrente si limiti a fornire una diversa
ricostruzione dei fatti, contrastante con quella
accertata nella sentenza impugnata, ovvero censuri
il convincimento e l’apprezzamento del giudice di
merito risultante difforme da quello auspicato si
chiede un riesame del merito inammissibile in sede
di legittimità”).
L’art. 360 n. 5 non conferisce,
infatti, alla Corte di Cassazione il potere di
riesaminare e valutare autonomamente il merito
della causa, bensì solo quello di controllare,
sotto il profilo logico e formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione
compiuti dal giudice del merito, cui è riservato
l’apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che
alla cassazione della sentenza, per vizi della
motivazione, si può giungere solo quando tale vizio
emerga dall’esame del ragionamento svolto dal
giudice del merito, quale risulta dalla sentenza,
che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e
non già quando il giudice del merito abbia
semplicemente attribuito agli elementi valutati un
quando le argomentazioni del giudice non consentano
valore e un significato difformi dalle aspettative
e dalle deduzioni di parte.
3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere respinto.
Le
spese
processuali,
liquidate
come
in
dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla l. 271/2012
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorkenti,
in solido, al rimborso delle spese processuali,
liquidate in complessivi 1.200,00, a titolo di
compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, 1’11/12/2013.
(Cass.S.U. 17405/2012) seguono la soccombenza.