Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4623 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 19/02/2021), n.4623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10988/2019 proposto da:

D.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Montalto Claudio, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 162/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere VELLA Paola.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’appello proposto da D.S., nato in (OMISSIS), il quale aveva inutilmente chiesto al Tribunale di Cagliari il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, allegando: 1) avanti alla Commissione territoriale, che aveva messo in cinta una ragazza cristiana e il padre, fervente islamico, lo aveva cacciato di casa e minacciato di morte se fosse tornato; anche la ragazza era stata cacciata di casa, quindi erano andati insieme in altra regione dove lei aveva partorito, ma dopo un mese lui aveva deciso di lasciare la Guinea perchè prima o poi i parenti lo avrebbero trovato; 2) avanti al Tribunale, che la ragazza era minorenne e i suoi familiari lo avevano denunciato alla polizia che quindi lo aveva arrestato, ma dopo un mese, grazie a suo fratello, era riuscito a fuggire con un altro detenuto, aveva raggiunto la ragazza in altra zona della Guinea e poi aveva lasciato il Paese, per timore di essere trovato dalla polizia.

1.1. La Corte territoriale ha ritenuto il racconto contraddittorio, illogico, non credibile e non circostanziato, perciò confermando il diniego della protezione internazionale e sussidiaria; quanto all’umanitaria, ha affermato che l’attestato di mediatore culturale conseguito dal ricorrente non sarebbe un mestiere bensì una vocazione, mentre il fatto che egli soffra di otite cronica perforata bilaterale non rileverebbe, essendo stato già operato a dicembre 2018 ed essendogli stato sconsigliato un intervento all’altro orecchio.

1.2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

2. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il giudice d’appello raccolto e valutato le C.O.I. relative alla Guinea-Bissau, piuttosto che della Guinea, paese d’origine del ricorrente.

3. Il secondo mezzo censura la violazione dell’art. 32 Cost., comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la Corte d’appello trascurato il livello di adeguatezza del sistema sanitario in Guinea tenuto conto della patologia specificamente sofferta dal ricorrente (otite cronica suppurativa tubo timpanica).

4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, poichè in effetti la Corte territoriale, per valutare le condizioni del paese d’origine del ricorrente (Guinea) ha fatto ricorso alle C.O.I. tratte dal rapporto Amnesty International 2016/2017 relativo però alla Gunea-Bisseau (v. pag. 8-9 della sentenza impugnata).

5. Si impone quindi la cassazione con rinvio per una nuova valutazione delle pertinenti C.O.I., che rileverà anche ai fini della valutazione della domanda di protezione umanitaria, in relazione ai profili di vulnerabilità documentati dal ricorrente.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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