Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4622 del 28/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 28/02/2018, (ud. 26/10/2017, dep.28/02/2018),  n. 4622

Fatto

1. La Corte d’Appello di Trento, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione proposta dal Ministero dell’interno nei confronti di D.G.D. avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Trento.

2. La lavoratrice premesso di essere dipendente del Ministero dell’interno e di lavorare presso il Commissariato di Governo per la Provincia di Trento, con la qualifica di direttore amministrativo contabile (C3, ora terza fascia retributiva F5), deduceva di essere stata incaricata dal settembre 2005 di sostituire l’allora dirigente trasferito ad altra sede del servizio contabilità e gestione finanziaria del Commissariato, in attesa della assegnazione di un dirigente contrattualizzato.

Esponeva che detto ufficio costituiva ufficio dirigenziale non generale, da conferire ai dirigenti di II fascia dell’area 1 dell’Amministrazione civile dell’interno presso le Prefetture.

Chiedeva, quindi, le differenze retributive per avere svolto le mansioni superiori.

3. Il Tribunale con sentenza non definitiva accertava lo svolgimento delle funzioni superiori; con sentenza definitiva determinava il credito.

4. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello incidentale in quanto relativo a statuizioni della sentenza non definitiva rispetto alla quale non era intervenuta riserva di appello. Quanto all’appello principale lo rigettava.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il Ministero dell’interno, prospettando 2 motivi di ricorso.

6. La D.G. non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va osservato che, come si rileva dall’avviso di ricevimento, la notifica del ricorso a mezzo posta a D.G.D. si perfezionava in ragione del ritiro in data 6 giugno 2012 del plico depositato presso l’Ufficio postale a seguito di impossibilità di recapitarlo da parte dell’ufficiale giudiziario in data 5 giugno 2012 per temporanea assenza del destinatario.

2. Il ricorso si articola in due motivi, che vertono sulla statuizione che ha riconosciuto, seppure limitatamente alla parte fissa, la retribuzione di posizione, per lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali superiori rispetto alla qualifica rivestita.

3. Con il primo motivo di ricorso si prospetta vizio di motivazione apparente: nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La sentenza è censurata per aver posto a fondamento della statuizione, le argomentazioni di Cass., S.U., n. 3814 del 2011, che costituirebbe precedente, avendo omesso il giudice d’Appello di indicare nella sentenza medesima, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento e le ragioni per cui ha condiviso la prima decisione, rendendo impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio.

3.1. Il motivo non è fondato.

In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione “per relationem” ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Cass., n. 11227 del 2017).

Tale evenienza si è verificata nella fattispecie in esame, ove la Corte d’Appello nel richiamare Cass., S.U., n. 3814 del 2011, ha comunque affermato che, in relazione al principio di adeguatezza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., nelle differenze retributive, da attribuire per lo svolgimento di mansioni superiori, vanno ricompresi gli emolumenti accessori in questione.

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 21, 35 e 52, dell’accordo collettivo 31 gennaio 2001 e del CCNL-Ministeri, dirigenti 21 aprile 2006, in particolare artt. 44, 48, 49, 52, 54, 57 e 58, nonchè dell’art. 67, comma 3, del CCNL 2002/2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La difesa dello Stato censura il riconoscimento alla lavoratrice, a titolo di differenze retributive per l’esercizio delle mansioni superiori dirigenziali, della retribuzione di risultato nella sua parte fissa, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con le disposizioni contrattuali richiamate.

A sostegno della censura, il ricorrente richiama Cass., n. 20796 del 2011, che ha affermato che in tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, l’art. 44, comma 3, del CCNL del personale dirigente dell’Area 1, 1998-2001, Comparto Ministeri, stabilisce che la retribuzione di risultato, comprensiva della quota fissa minima di cui si compone, è erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi previamente determinati cui la stessa è correlata.

Ne consegue che deve escludersi che tale retribuzione possa spettare per il solo fatto dello svolgimento di funzioni superiori.

Nella specie la D.G. non apparteneva al ruolo dirigenziale, nè le era stato attribuito alcun incarico dirigenziale con i relativi obiettivi individuali, per cui non poteva essere sottoposta a valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 21, costituente presupposto normativo e contrattuale anche per la corresponsione della retribuzione di risultato.

Pertanto alla lavoratrice non spettava alcun importo a titolo di retribuzione di risultato neppure a titolo di parte fissa.

4.1. Il motivo è fondato.

Deve premettersi che, in linea di principio, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori (in tal senso Cass. S.U., n. 3814 del 2011, n. 12193 del 2011, n. 7823 del 2013).

Ciò posto, tuttavia, è fondata la censura relativa all’attribuzione della retribuzione di risultato, nella specie, parte fissa, in quanto la Corte d’Appello ha ritenuto che non assumesse rilievo il conseguimento degli obiettivi.

Viene in rilievo, in proposito, il CCNL per il personale dirigenziale del comparto ministeri.

Il CCNL 1998-2001 del 5 aprile 2001, all’art. 44 comma 3, e il CCNL 2002-2005 del 21 aprile 2006, all’art. 57, comma 3, stabiliscono che la retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 14 comma 1 e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione dei sistemi di cui, rispettivamente all’art. 35 e all’art. 21.

In sostanza la retribuzione in questione è correlata all’effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, da parte del dirigente, degli obiettivi preventivamente determinati.

Quindi (in ragione dei principi già affermati da Cass., n. 13062 del 2014, n. 20976 del 2011) il dipendente che svolge mansioni superiori in relazione ad un ufficio dirigenziale, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non ha diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di avere svolto funzioni dirigenziali, poichè la stessa è connessa alla verifica dei risultati di gestione.

5. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata della Corte d’Appello di Trento in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Venezia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata della Corte d’Appello di Trento in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2017 e il 12 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

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