Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4622 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4622 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Graziano

Antonio

Carmine,

quale

legale

rappresentante p.t. della Co.Edil Immobiliare srl
elettivamente domiciliato in Roma Viale Carso 34,
presso lo studio dell’Avv.to Salvatore Bartoli, che
lo rappresenta e difende in forza di procura
speciale a margine del ricorso
– ricorrente contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controri corrente –

avverso

la

n.

sentenza

104/11/2006

della

Commissione Tributaria regionale della Lombardia,
depositata il 09/14/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’11/12/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

1

Data pubblicazione: 26/02/2014

Ritenuto in fatto
Graziano Antonio Carmine, nella qualità di legale
rappresentante p.t. della Co.Edil. Imm.re srl,
propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
(che resiste con controricorso), avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia n. 104/11/2006, depositata in data

concernente l’impugnazione di un avviso di
accertamento, relativo alle maggiori imposte IRPEG,
IVA ed IRAP dovute per l’anno 1998, in
conseguenza del recupero a tassazione, a seguito di
verifica fiscale, di maggiori rimanenze finali non
contabilizzate e del disconoscimento del maggior
costo non contabilizzato sostenuto per l’acquisto
di un terreno edificabile, effettuato nel 1998 – è
stata confermata la decisione n. 344/09/2004 della
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che
aveva respinto il ricorso della società
contribuente.
In

particolare,

i

giudici

d’appello

hanno

sostenuto, da un lato, che non si era perfezionato
l’accertamento con adesione, per gli anni dal 1994
al 1998, in difetto di sottoscrizione da parte
dell’Ufficio e di pagamento delle somme da esso
scaturenti, e, dall’altro lato, che, ai fini della
deduzione dei componenti negativi, discendenti
peraltro da un importo non dichiarato, ai sensi
dell’art.75 del TUIR, è necessario che essi siano
correlabili ai relativi ricavi, oltre che
strettamente inerenti alla formazione del reddito
d’impresa e direttamente imputabili alle attività
produttive di ricavi.
Considerato in diritto.

2

8/11/2006, con la quale – in una controversia

1. Il ricorrente, nella qualità, lamenta con il
primo motivo la violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 75 comma 4 ° , e 52 del TUIR, nel testo
vigente ratione temporis,

ai sensi dell’art.360 n.

3 c.p.c., per avere ritenuto indeducibili costi,
non contabilizzati, ma
inerenti”.

“certi, determinati ed

Con il secondo motivo, il ricorrente,

nella qualità, deduce un vizio di violazione e/o

3 c.p.c., dell’art.2 comma 3 d.lgs. 218/1997, per
avere i giudici tributari ritenuto non dimostrato
il perfezionamento dell’accertamento con adesione,
per gli anni dal 1994 al 1998, in mancanza di
sottoscrizione dell’Ufficio nonché di prova del
pagamento da parte del contribuente delle somme
liquidate.
2. La prima censura è generica inammissibile, in
quanto non coglie la

ratio decidendi

della

sentenza, incentrata sulla mancata prova della
corrispondenza tra costi e ricavi, e non consente
alla Corte, sulla base del solo esame del ricorso,
di valutare la eventuale fondatezza della censura
(facendosi mero rinvio all’atto di rettifica ovvero
ad un verbale del 15/03/2000).
3. La stessa è comunque infondata.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi,
in virtù dell’art. 2, comma 6 bis, del d.l. 27
aprile 1990, n. 90, convertito nella L 26 giugno
1990, n. 165, sia l’art. 74 del d.p.r. 29 settembre
1973, n. 597 che l’art. 75 del d.p.r. 22 dicembre
1986, n. 917 devono intendersi nel senso che le
spese ed i componenti negativi sono deducibili

“se

e nella misura in cui siano stati annotati nelle
scritture contabili ed abbiano concorso alla
determinazione del risultato del conto dei profitti

3

falsa applicazione, sempre ai sensi dell’art.360 n.

e delle perdite indipendentemente dalla specifica
evidenza in tale documento”.
Pertanto, ai fini della loro deducibilità, è
sufficiente che i costi risultino dalle scritture
contabili e che sia possibile correlarli ai ricavi
(Cass. 26 aprile 2002, n. 6051; Cass. 19aprile
1996, n. 3736. In senso conforme v. anche Cass. 14
febbraio 2001, n. 2168).

nel testo vigente ratione temporis (1998):

“Le

spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi
e altri proventi, che pur non risultando imputati
al conto dei profitti e delle perdite concorrono
a formare il reddito, sono ammessi in deduzione
se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi, salvo quanto stabilito per le
apposite scritture nel successivo comma 6”

(comma

questo abrogato dal DPR 695/1996 e che così
disponeva:

“6. Le spese e gli altri componenti

negativi, di cui e’ prescritta la registrazione
in apposite scritture contabili al fini delle
imposte sui redditi, non sono ammessi
deduzione

se

in

la registrazione e’ stata omessa o

e ‘ stata eseguita irregolarmente, salvo che si
tratti di irregolarità meramente formali”).
Questa Corte ha già chiarito (Cass. 10090/2002) che
“In tema di determinazione del reddito d’impresa,
la deducibilità delle spese e degli altri
componenti negativi, in presenza del requisiti
indicati nell’art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, non è preclusa ne’ dalla violazione degli
obblighi di tenuta e conservazione delle scritture
contabili, di cui all’art. 22 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (risolvendosi tale
violazione nell’impossibilità per l’imprenditore di

4

Recita infatti l’ultima parte dell’art.75 comma 40 ,

giovarsi della prova documentale per dimostrare
l’esistenza di un fatto a sè vantaggioso – laddove
sia gravato del relativo onere -, ma non assumendo
rilievo allorché il verificarsi di tale fatto non
sia contestato), ne’ dall’omessa o irregolare
registrazione dei costi, atteso che il relativo
obbligo, previsto dall’art. 75, comma sesto, del
citato d.P.R. n. 917 del 1986 – la cui violazione

costi altrimenti deducibili -, è stato abrogato
dall’art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, e
tale nuova disciplina trova applicazione anche nei
procedimenti pendenti”

(cfr.Cass. 531/2007).

4. L’onere della prova circa l’esistenza ed
inerenza dei componenti negativi del reddito
incombe

al

contribuente.

A

tal

riguardo,

l’abrogazione del sesto comma dell’art. 75 del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ad opera dell’art.
5 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, comporta solo
un ampliamento del regime di prova dei costi da
parte del contribuente, prova che può essere
fornita anche con mezzi diversi dalle scritture
contabili (purché costituenti elementi certi e
precisi, come prescritto dal quarto comma dell’art.
75), ma non certamente l’attenuazione della regola
sulla

dell’onere

ripartizione

della

prova

(Cass.4218/2006; Cass.3305/2009; Cass.1147/2010).
Questo

significa

che

il

contribuente

deve

documentare rigorosamente i costi e gli oneri
sostenuti sulla base delle proprie scritture
contabili, anche se non necessariamente attraverso
la registrazione in quelle apposite scritture cui
faceva riferimento l’ultimo comma dell’art. 74 del
D.P.R. n. 597/1973.

5

precludeva la possibilità di provare l’esistenza di

In sede di proposizione di un ricorso per
cassazione, questo onere di documentazione si
trasforma in un corrispondente onere di
allegazione.
5.

Ora,

il ricorrente non ha adempiuto a

quest’ultimo onere a suo carico, considerato quanto
accertato in sentenza, e sotto questo profilo il
primo motivo di ricorso risulta appunto infondato.
Commissione

tributaria

regionale

della

Lombardia, nel confermare la legittimità della
ripresa a tassazione di costi sostenuti dalla
contribuente per spese consistite nell’acquisto di
un’area edificabile, in difetto di prova della
correlazione dei costi ai ricavi, nonché della loro
inerenza, ha fatto dunque corretta applicazione
dell’enunciato principio giurisprudenziale.
6.

Il secondo motivo di ricorso va parimenti

respinto, in quanto non censura una delle due ratio
decidendi
giudici

su cui si fonda il ragionamento dei
tributari,

in

ordine

al

mancato

perfezionamento dell’accertamento con adesione,
precisamente

quella

relativa

alla

mancata

dimostrazione del pagamento delle somme da esso
scaturenti.
7. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere respinto.
Le

spese

processuali,

liquidate

come

in

dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012
(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente, nella qualità, al rimborso delle spese
processuali, liquidate in complessivi C 7.000,00, a

6

La

titolo di compensi, oltre eventuali spese prenoWa Rhi
a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Quinta sezione civile, 1’11/12/2013.

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