Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4622 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 25/02/2011), n.4622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34635-2006 proposto da:

SOCIETA’ GIO – FIN SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA I. GOIRAN 23, presso

lo studio dell’avvocato CONTENTO GIANCARLO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CONTI GIORGIO, CONTINO GIUSEPPE,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 108/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PARMA, depositata il 19/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CONTENTO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto

l’inammissibilità e comunque il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità

controricorso del Ministero, rigetto ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella denuncia dei redditi 1992, presentata nel 1993, la s.r.l., Gio- Fin espose, per errore di calcolo, un credito superiore a quello spettantele. L’errore fu riportato nella dichiarazione dei redditi 1993, presentata nel 1994. Questa fu rettificata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis con iscrizione a ruolo, in data 12.10.2000, del debito conseguente al minor versamento del saldo d’imposta dovuto. La cartella di pagamento, notificata il 14 febbraio 2001, fu impugnata con ricorso accolto in primo grado ma respinto in appello. La società ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR. Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, L. n. 449 del 1997, art. 28 e L. n. 448 del 1998, art. 9. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile quest’ultima disposizione, che ha prorogato fino al 31.12.2000 i termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998. L’errore che l’Ufficio ha corretto atteneva, si sostiene, alla denuncia presentata nel 1993. La rettifica avrebbe pertanto dovuto intervenire entro il 31 dicembre 1994, in base alla formulazione allora vigente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

La L. n. 449 del 1997, art. 28 (che ha qualificato come ordinatorio il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 1 per le denunce anteriori al 1999) non avrebbe impedito la decadenza dell’ufficio, nonostante la sua dichiarata natura interpretativa, essendo mancata l’emanazione di una norma che disponesse la proroga del termine pur prorogabile.

Quest’ultima tesi è erronea, come questa corte ha già riconosciuto (S.U. 21498/2004). Il superamento del termine per le iscrizione a ruolo conseguenti alle rettifiche D.P.R. n. 699 del 1973, ex art. 36 bis nel testo applicabile ratione temporis, non ha dunque comportato decadenza dal potere di accertamento. Nè ha pregio la tesi che Terrore corretto attenesse soltanto alla denuncia 1993, perchè è pacifico che era stato riportato anche in quella 1994, e non rileva che l’esito del controllo di quella 1993 non fosse stato comunicato alla società contribuente, come nessuna norma imponeva di fare.

Il secondo ed il terzo motivo lamentano, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, il fatto che la CTR avrebbe trascurato (non la tardività della iscrizione a ruolo, che costituiva l’unico motivo del ricorso di primo grado) mala tardività della notificazione della cartella (in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5); e non avrebbe considerato che la iscrizione a ruolo non era stata preceduta da un invito a fornire chiarimenti e documenti, come prevedeva il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis allora vigente e stabilisce ora la L. n. 212 del 2000, art. 6. Questioni inammissibili perchè mai prospettate nei gradi di merito.

Va dunque respinto il ricorso, e condannata la ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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