Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4622 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.22/02/2017),  n. 4622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24653-2015 proposto da:

F.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 167, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA

GIORGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

GIAMMARIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7497/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/10/2014 R.G.N. 9395/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato GIORGI FILIPPO MARIA;

udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA per delega verbale Avvocato PESSI

ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 7497/2014, depositata il 15 ottobre 2014, la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, respingeva le domande proposte da F.M. con il ricorso di primo grado e volte a ottenere l’annullamento, con le pronunce conseguenti, del licenziamento disciplinare intimatogli dalla Banca Nazionale dell’Agricoltura S.p.A., con lettera in data 17/8/1999, per avere posto in essere, mentre ricopriva l’incarico di direttore dell’Agenzia di (OMISSIS), plurime condotte in contrasto con la corretta gestione dei rischi e dei rapporti con la clientela e, in particolare: per avere favorito, con scoperture a carattere continuativo, diversi clienti esposti nei confronti della Banca per complessivi 476 milioni di vecchie Lire; per avere consentito la prolungata operatività di vari rapporti di conto corrente, nonostante che numerosi assegni emessi dai loro titolari fossero stati respinti perchè privi di provvista; per avere autorizzato l’apertura di un c/c intestato a persona di identico cognome per consentire che sul rapporto così costituito transitasse l’operatività riferibile ad altro nominativo, protestato per cambiali e assegni e già noto per essere stato titolare di un rapporto di c/c nell’Agenzia in cui il F. aveva precedentemente prestato servizio, e per avere autenticato una sigla apposta sul cartellino di firma di quest’ultimo come autografa del formale titolare del conto corrente di nuova apertura.

La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, come la lettera di contestazione dovesse considerarsi riferibile a soggetto legittimato ad irrogare la sanzione in nome e per conto della Banca, risultando dalla documentazione prodotta che le firme in calce alla stessa appartenevano a dirigenti, cui il Consiglio di Amministrazione aveva attribuito il potere di firma sociale; come la gravità e la tipologia delle condotte oggetto di addebito rendessero superflua l’affissione delle norme disciplinari, quale condizione di validità del provvedimento sanzionatorio, gli illeciti commessi traendo origine dal mancato rispetto dei precetti di diligenza e di correttezza che integrano il concetto di giusta causa, in presenza del quale non è necessaria la pubblicità del codice disciplinare. Osservava, inoltre, la Corte come fossero stati osservati nella specie i requisiti di immediatezza e di specificità della contestazione, avuto riguardo, sotto il primo profilo, alla complessità dell’organizzazione aziendale della datrice di lavoro, alla eterogeneità delle infrazioni e alla molteplicità dei rapporti, in relazione ai quali le medesime erano state realizzate, e alla necessità di una valutazione complessiva della condotta del dipendente, che sola può dare alla controparte del rapporto la percezione dell’effettivo venir meno del vincolo fiduciario; avuto riguardo, sotto il secondo profilo, alla presenza nella lettera di addebito di plurimi elementi di dettaglio idonei a identificare e circostanziare le condotte oggetto di contestazione, anche tenuto conto del carattere abituale e continuativo che talune di esse avevano assunto, nè poteva ritenersi altrimenti compresso il diritto di difesa del lavoratore in conseguenza dell’impossibilità di consultare i documenti conservati presso l’Agenzia (dalla quale il F. era stato trasferito prima della contestazione), non avendo egli mai avanzato una richiesta di accesso agli atti. La Corte esaminava, quindi, le tre principali contestazioni rivolte al dipendente, alla stregua delle acquisite risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, e degli argomenti a difesa, per giungere infine alla conclusione che già solo la gravità di esse, unitamente al ruolo di responsabilità del F. quale titolare dell’Agenzia e all’alto grado di fiducia riposta dalla Banca nel proprio funzionario, erano tali da giustificare, anche sotto il profilo della proporzionalità, l’irrogazione della più grave sanzione del licenziamento.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il F. con diciannove motivi; ha resistito con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., quale società incorporante Banca Antonveneta S.p.A. (già Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., in cui si è fusa per incorporazione la Banca Nazionale dell’Agricoltura S.p.A.).

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la lettera di contestazione in data 4/8/1999 fosse riferibile a soggetto legittimato ad irrogare la sanzione in nome e per conto della società datrice di lavoro, per avere travisato il contenuto della stessa lettera, del documento denominato “Elenco delle firme autorizzate” e della Delib. Consiglio di Amministrazione della Banca 24 marzo 1998.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi non già nella denuncia dell’omesso esame di un fatto storico, secondo la formulazione del nuovo vizio “motivazionale”, ma di un’erronea valutazione del materiale di prova, pur a fronte di sentenza deliberata successivamente all’11/9/2012 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 3, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Non risulta chiarito, d’altra parte, in che cosa si sia specificamente risolto il travisamento del contenuto dei documenti richiamati in sentenza e ciò con particolare riguardo alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione, la quale ha attribuito ai dirigenti e ai funzionari della Banca, in forma abbinata (come nel caso di specie), poteri di gestione in relazione a cause attive e passive e a procedure di qualsivoglia natura avanti a ogni giurisdizione, in tal modo specificandosi adeguatamente, e in tal senso è l’accertamento compiuto dalla Corte di appello, l’ambito del potere di “firma sociale”.

Con il secondo motivo, deducendo falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 2702 c.c. (art. 360, n. 3), e con riferimento al medesimo capo della sentenza, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto la validità della contestazione, nonostante che alla relativa comunicazione, in quanto recante sigle prive di ogni riferimento a soggetti determinati, non potesse riconoscersi la natura di scrittura privata e senza che l’attribuzione della legittimazione all’esercizio del potere disciplinare fosse preceduta da alcuna verifica circa l’effettiva titolarità di specifici poteri in capo ai presunti firmatari.

Il motivo è palesemente infondato.

Il ricorrente trascura, infatti, di rilevare che le sigle apposte nella lettera di contestazione seguono/accompagnano l’indicazione dell’ufficio da cui la stessa proviene (“Filiale Capo Area di Roma” della Banca Nazionale dell’Agricoltura) e che il giudice di secondo grado ne ha accertato la riconducibilità a soggetti legittimati all’esercizio del potere disciplinare attraverso il confronto del documento denominato “Elenco delle firme autorizzate” e della Delib. Consiglio di Amministrazione della Banca 24 marzo 1998.

Con il terzo motivo, deducendo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, n. 5), il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto superflua l’affissione del codice disciplinare quale condizione di validità del provvedimento sanzionatorio, sul rilievo che le condotte attribuite al dipendente non costituiscono violazione di norme collettive o di disposizioni impartite dal datore di lavoro ma si pongono in contrasto con i precetti di diligenza e correttezza che integrano il concetto di giusta causa, con ciò la Corte avendo omesso di considerare che i primi due addebiti, di cui alla lettera di contestazione del 4/8/1999, attengono invece alla violazione di norme interne.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello, infatti, risulta avere considerato l’esistenza dell’Ordine di servizio n. 85 dell’11/9/1998, tanto da farne l’incipit della discussione delle “evidenze documentali e testimoniali” relative ai primi due addebiti, rendendo altresì chiara (come da sviluppo del successivo percorso motivazionale sul punto) l’ascrizione di tale normativa interna, insieme con altri elementi, a criterio di qualificazione di una condotta negligente e non improntata a buona fede.

Il motivo è comunque inammissibile per difetto di “decisività”, posto che, riguardando solo due dei tre addebiti presi in considerazione dal giudice di secondo grado per fondare le proprie conclusioni, non è di per sè tale da condurre ad un eventuale diverso esito della controversia.

Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 (art. 360, n. 3) e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (art. 360, n. 5), censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la genericità della contestazione, per avere la Corte, con riferimento al primo addebito, erroneamente ritenuto che non fosse necessaria la specificazione delle singole operazioni e delle relative date e per avere omesso di considerare la mancanza, nella lettera 4/8/1999, dell’indicazione della regola violata; con riferimento al secondo, per avere la Corte erroneamente ritenuto non rilevante la mancata specificazione delle vicende relative agli assegni protestati, la cui traccia sarebbe stata facilmente rinvenibile nei documenti presenti in agenzia.

Il motivo è infondato.

Il giudice di merito si è attenuto al consolidato principio di diritto, per il quale “in tema di sanzioni disciplinari, l’esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale, nè si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell’interesse dell’incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa”: Cass. n. 27842/2009; conforme Cass. n. 8853/2002.

Più di recente questa Corte ha precisato che “la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purchè siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati” (Cass. n. 10662/2014).

Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 (art. 360, n. 3), censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare debba essere inteso in senso relativo e che, nella valutazione della sussistenza in concreto dell’immediatezza, debba aversi riguardo anche alla complessità dell’organizzazione aziendale, senza che possa rilevare in senso contrario il fatto che alcune delle infrazioni fossero già state oggetto di rilievi nei mesi precedenti alla contestazione, essendosi reso necessario, per il datore di lavoro, al di là della conoscenza di singole irregolarità, procedere ad una valutazione della condotta complessiva del dipendente; e altresì laddove la sentenza impugnata ha rilevato che la Banca, provvedendo a comunicare al lavoratore talune infrazioni a mano a mano che venivano riscontrate, abbia dimostrato di non voler indurre nel dipendente la convinzione di una condotta datoriale tollerante nei confronti dell’illecito.

Con il sesto motivo, deducendo omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5), il ricorrente censura la sentenza per avere omesso di considerare, attraverso l’esame delle relative risultanze, che la Banca aveva avuto piena conoscenza degli addebiti già mesi prima della contestazione. Con il settimo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4) e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 (art. 360, n. 3), si duole che la sentenza non abbia fatto discendere dalla successione nel tempo di due contestazioni per lo stesso fatto storico, e per la medesima infrazione, l’esaurimento del potere disciplinare, così incorrendo nella violazione del principio ne bis in idem.

I motivi quinto, sesto e settimo, che possono trattarsi congiuntamente in quanto relativi a questioni connesse, sono infondati.

Il giudice di merito ha invero fatto applicazione del consolidato principio di diritto, ancora recentemente ribadito da questa Corte di legittimità, per il quale “nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, nonchè del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, maggiore quanto più è complessa l’organizzazione aziendale” (Cass. n. 1248/2016).

La valutazione delle circostanze, che possono avere determinato il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, è riservata al giudice del merito (cfr., fra le molte, Cass. n. 281/2016).

E’ stato inoltre recentemente ribadito da questa Corte che il requisito dell’immediatezza deve essere inteso “in un’accezione relativa, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati (da effettuarsi in modo ponderato e responsabile anche nell’interesse del lavoratore a non vedersi colpito da incolpazioni avventate), soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un’unica condotta, esigono una valutazione unitaria, sicchè l’intimazione del licenziamento può seguire l’ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale da quelli precedenti” (Cass. n. 12824/2016, ove richiami a precedenti conformi).

Non ricorrono, d’altra parte, nella specie, i presupposti per ritenere la consumazione del potere disciplinare, la quale richiede la formulazione, da parte del datore di lavoro, di una precisa contestazione, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7 non integrata dall’avvenuto riscontro e dalla successiva mera segnalazione di taluni fatti suscettibili di configurare illeciti disciplinari, trattandosi di condotta datoriale che, inscrivendosi in una gestione prudente del rapporto di lavoro e attenta ai contrapposti interessi delle parti, costituisce attuazione dei canoni fondamentali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Con l’ottavo e con il nono motivo, rispettivamente deducendo la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. (art. 360, n. 4) e la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 con conseguente nullità della sentenza ex art. 156 c.p.c., comma 2 (art. 360, n. 4), il ricorrente si duole che la Corte di appello non si sia pronunciata sulle censure relative alla insussistenza fattuale dei primi due addebiti e al difetto di prova degli stessi e comunque non abbia fornito alcuna motivazione circa le ragioni che l’hanno indotta ad omettere l’esame di tali questioni.

Con il decimo motivo, denunciando il vizio di cui all’art. 360, n. 5, il ricorrente lamenta che la sentenza di appello abbia trascurato l’esame di un fatto storico decisivo, costituito dalla effettiva attuazione da parte del lavoratore delle condotte al medesimo ascritte.

I motivi ottavo, nono e decimo, che possono trattarsi congiuntamente, in quanto relativi a questioni connesse, sono infondati.

Il giudice di secondo grado ha invero ritenuto accertati i fatti in questione sulla scorta delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali (in particolare, del teste F.) e delle produzioni della Banca, risultanze cui la sentenza fa ripetuto riferimento nella parte dedicata all’esame del primo e del secondo addebito disciplinare; ed è peraltro evidente che l’esame di specifici rilievi posti all’attenzione della Corte dalla difesa del lavoratore ha come logico e indefettibile presupposto che la Corte abbia considerato raggiunto un pieno e convincente riscontro della materiale sussistenza dei fatti su cui tali rilievi si innestano.

Con l’undicesimo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 nonchè della L. n. 300 del 1970, art. 7 (art. 360, n. 3), il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto accertato il compimento delle infrazioni, di cui al primo e al secondo addebito disciplinare, senza verificare se la Banca ne avesse offerto la prova, così disponendo l’inversione dell’onere posto a carico del datore di lavoro dalla disciplina dei licenziamenti e attribuendo rilevanza a infrazioni estranee alla contestazione.

Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, sub specie di violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, vengono sostanzialmente dedotte plurime carenze motivazionali in cui sarebbe incorsa la sentenza nel pervenire all’accertamento dei fatti, con ciò, tuttavia, ponendosi il motivo fuori del perimetro del nuovo vizio “motivazionale”, quale ridisegnato dalla novella del 2012.

Con il dodicesimo motivo, denunciando il vizio di cui all’art. 360, n. 5, nonchè violazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, n. 4) e violazione o falsa applicazione dell’art. 2106 c.c. (art. 360, n. 3), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio, identificati nella circostanza che il sistema di controllo sulle singole agenzie, da parte della Filiale Leggera ad esse sovraordinata, consentiva, sia pure ex post, a quest’ultima di “imporre il rientro” delle scoperture di conto corrente autorizzate dai direttori delle agenzie medesime e nella perdurante (fino al 14/6/1999) sussistenza di una linea di condotta generalizzata tendente a favorire l’operatività della Banca su operazioni passive.

Anche il motivo in esame risulta inammissibile.

Si deve, infatti, osservare come nessuna delle circostanze di fatto, che il ricorrente assume ignorate dal giudice di merito, rivesta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, carattere di “decisività”, la quale deve essere riferita, come già in precedenza notato, all’esito della controversia nella sua unitarietà, non essendo sufficiente che i fatti omessi possano rivestire una qualche rilevanza nella ricostruzione di taluni segmenti della fattispecie (o, come nel caso in esame, in rapporto a singoli addebiti su un complesso più ampio e articolato di contestazioni); a tacere del fatto che la prassi di favorire l’operatività su posizioni debitorie, in quanto più remunerative per l’azienda di credito, ha trovato spazio nel percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito, che ad essa dedica espressamente una parte della propria motivazione, sia pure pervenendo a conclusioni non condivise dal ricorrente.

Allo stesso rilievo di inammissibilità non si sottraggono le altre censure in cui si articola il motivo in esame, rifluendo la violazione dell’art. 115 c.p.c. in una critica di insufficienza dell’iter probatorio su cui la sentenza ha fondato le proprie statuizioni, ormai estranea al nuovo vizio “motivazionale”, così come riformulato nel 2012; nè risultando enucleata, quanto alla violazione o falsa applicazione dell’art. 2106 c.c., una qualche affermazione del giudice di merito in cui sia possibile individuare un’erronea lettura di tale norma. Con il tredicesimo motivo, denunciando la falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. (art. 360, n. 4), il ricorrente assume che dalla inammissibilità/nullità di taluni capitoli di prova testimoniale articolati dalla Banca deriverebbe l’integrale inutilizzabilità delle risultanze istruttorie poste a sostegno della ritenuta fondatezza del terzo addebito, concernente l’accensione di un c/c intestato a Fernando Bertucci, per consentire che su detto conto transitasse l’operatività relativa ad altro nominativo (quello di B.B., protestato e già conosciuto dal ricorrente per essere stato correntista dell’Agenzia (OMISSIS), della quale il F. era stato direttore in passato), e l’autenticazione, come autografa di B.F., di una sigla apposta invece sul cartellino da B.B..

L’inammissibilità del motivo in esame è manifesta, atteso che la sentenza impugnata richiama, a giustificazione delle proprie statuizioni sull’addebito in esame, una pluralità di risultanze probatorie, di cui, con motivazione ampia e adeguata, delinea la coerenza al fine di ritenere sussistenti i fatti oggetto di contestazione; nè viene chiarito per quale ragione la mancata ammissione di taluni capitoli di prova per testi dovrebbe comportare, con attitudine ad un effetto “espansivo” globale, il travolgimento dell’intero materiale di prova (ritualmente) acquisito al giudizio.

Con il quattordicesimo motivo, deducendo falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 5 (art. 360, n. 3) e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere desunto, mediante un non corretto utilizzo del meccanismo presuntivo, dal fatto noto, costituito dalla revoca della sigla apposta nel c/c B., il fatto ignoto, rappresentato dall’apposizione della medesima sigla, tanto nello specimen come nelle operazioni successive, da parte di un soggetto titolare del conto; e per avere ritenuto che tale revoca fosse stata voluta e richiesta dal ricorrente, in tal modo peraltro trascurando l’esame di fatto decisivo, costituito dal reale contenuto della testimonianza dell’ispettore F..

Con il quindicesimo motivo, deducendo nuovamente omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5) e violazione o falsa applicazione degli artt. 162 e 116 c.p.c. (art. 360, n. 4), il ricorrente si duole che la sentenza abbia ignorato, unitamente ad altre risultanze di fonte documentale, la deposizione del teste C., che avrebbe fornito elementi contrastanti con quelli delle due testimonianze ( F. e P.) valorizzate, invece, in sentenza al fine di ritenere dimostrato l’addebito, così omettendo di considerare la serie di fatti storici indicati alla p. 57 del ricorso; e per non avere la Corte proceduto a regolarizzare la deposizione dello stesso teste, nonostante esplicita richiesta in tal senso.

Con il sedicesimo motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5 nonchè degli artt. 2702, 2704 e 2729 c.c. (art. 360, n. 3), il ricorrente lamenta che la sentenza di secondo grado, nel trattare dei rapporti passati tra lo stesso ricorrente e B.B., abbia formulato considerazioni prive di alcun riscontro probatorio e comunque abbia fatto riferimento a documento, il verbale ispettivo, proveniente da un terzo e le cui risultanze, non assunte nel contraddittorio fra le parti, non avrebbero potuto giustificare le conclusioni raggiunte sul punto.

Con il diciassettesimo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 2106, 2697 e 2729 c.c. (art. 360, n. 3), il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto l’effettiva e sostanziale riconducibilità al F. dell’operazione di raccolta e autenticazione della firma, al di là della materiale effettuazione della stessa da parte dello sportellista, con ciò realizzando anche una violazione del principio di “personalità” della responsabilità disciplinare.

I motivi dal quattordicesimo al diciassettesimo possono essere trattati congiuntamente, in quanto, sotto vari profili, investono la motivazione posta dalla Corte a giustificazione delle proprie conclusioni in ordine alla fondatezza del terzo addebito disciplinare.

Gli stessi risultano infondati.

E’ opportuno sottolineare, quale premessa comune a tutti, e come già sopra accennato, che il giudice di merito è pervenuto a ritenere la sussistenza dell’addebito in questione sulla scorta di una compiuta disamina del materiale di prova acquisito al giudizio, sia di natura documentale che testimoniale, e dopo avere esaminato non solo le deposizioni dei testi F. e P. ma anche quella del teste C., oltre al verbale ispettivo e ad altre risultanze documentali.

In particolare, il giudice di merito ha osservato, in primo luogo, come il teste F., che aveva eseguito le operazioni ispettive, avesse confermato le circostanze di cui alla contestazione e, quindi, osservato come le dichiarazioni dal medesimo rese in sede di testimonianza avessero ricevuto riscontro, oltre che in quelle del teste P., anche nel fatto dell’intervenuta revoca, richiesta al formale titolare del conto e da questo eseguita il 26/4/1999, della firma identificativa già concessa e autenticata in sede di accensione del conto corrente.

Tale fatto, costituente “riscontro logico e consequenziale” alle dichiarazioni del F., ha formato oggetto di specifico esame da parte della Corte di appello, la quale ha rilevato una molteplicità di elementi idonei a confermarne l’obiettiva rilevanza e gravità nella gestione di un rapporto bancario e, in special modo, sottolineato che esso era avvenuto “nel corso dell’ispezione cui pubblicamente l’agenzia era sottoposta”, così da potersi dire “atto significativo di una pregressa irregolarità della gestione di quel conto (che con la revoca si intende evidentemente sanare)” e da indurre fondatamente la conclusione che “la piana accettazione di tale revoca da parte del titolare del conto costituisce chiaro riscontro della irregolarità”.

Alla stregua di tali elementi, e sulla base di una chiara interrelazione probatoria tra gli uni e l’altro, viene, poi, letta dal giudice di merito la vicenda dei rapporti passati tra il ricorrente e Biagio B., quali emergenti dal rapporto ispettivo, e affermata la sostanziale ed effettiva riconducibilità allo stesso ricorrente dell’operazione di raccolta e autenticazione della firma, indipendentemente dalla circostanza che tale operazione potesse essere stata materialmente effettuata dall’impiegato addetto allo sportello.

La motivazione così unitariamente offerta dalla Corte resiste all’opera di frantumazione posta in essere dal ricorrente con i motivi ora in esame, i quali tendono nella sostanza a ottenere una non consentita rivisitazione del merito della vicenda da parte del giudice di legittimità, e comunque si sottrae a ciascuna delle censure negli stessi formulate.

Al riguardo, si deve innanzitutto richiamare il principio di diritto, secondo il quale è di competenza esclusiva del giudice di merito “valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità”: Cass. n. 8023/2009; conforme Cass. n. 101/2015 (ord.).

Con riferimento alla questione dell’efficacia probatoria dei documenti provenienti da terzi (nella specie, il verbale ispettivo), si deve altresì richiamare il consolidato principio (Cass. n. 10041/2000), per il quale tali documenti “sono dotati di efficacia probatoria, in quanto possono offrire elementi indiziari che, in concorso con altre risultanze, sono suscettibili di integrare il fondamento della decisione; essendo rimessa tale valutazione al prudente apprezzamento del giudice, il relativo accertamento è insindacabile in sede di legittimità” (conf. n. 11105/2001); e ribadire come gli elementi desunti dal verbale, a proposito dei rapporti tra il ricorrente e B.B., siano stati rapportati dal giudice di merito alle altre risultanze istruttorie acquisite agli atti, così da comporre un quadro di coerente valenza probatoria.

Quanto al contrasto fra dichiarazioni testimoniali, questa Corte, chiamata a definire i limiti del controllo sulla motivazione nel vigore della precedente versione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, aveva, con giurisprudenza costante, ribadito la spettanza al giudice di merito del compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere dal complesso delle risultanze del processo quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.

Non risulta infine dimostrata la “decisività”, nei termini più volte precisati, di alcuno dei fatti “storici” che si assumono ignorati dal giudice di merito nella sua ricostruzione della vicenda, trattandosi di elementi desunti da una diversa lettura del materiale istruttorio e, in sostanza, enucleati al fine di eliminare la base di attendibilità che assiste le risultanze poste a sostegno della decisione.

Con il diciottesimo e il diciannovesimo motivo, rispettivamente denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione del’art. 132 disp. att. c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., con conseguente nullità della sentenza (art. 360, n. 4), il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia del tutto trascurato di pronunciare e di motivare sugli altri quattro addebiti, di cui alla lettera di contestazione disciplinare, avendo ritenuto i primi tre già di per sè sufficienti a giustificare la sanzione espulsiva, ed inoltre abbia del tutto trascurato di pronunciare e di motivare sulla domanda di risarcimento del danno per la ritardata restituzione del libretto di lavoro.

I motivi in esame sono inammissibili nella parte in cui riguardano l’omessa pronuncia (e l’omessa motivazione) in ordine agli ulteriori addebiti disciplinari, stante il difetto di interesse del ricorrente ad impugnare.

I motivi risultano invece infondati per ciò che attiene alla domanda risarcitoria.

Premesso che la Corte di appello ha avuto presente la questione posta dalla domanda in esame, secondo ciò che emerge dalla sentenza (cfr. p. 5, in fine), è da ritenere che la stessa, sia pure omettendo qualsivoglia motivazione, abbia fatto propria la decisione del giudice di primo grado che ha basato la propria statuizione di rigetto sulla “assoluta carenza probatoria in merito alla sussistenza di un danno patito dal ricorrente”.

Osserva preliminarmente questa Corte di aderire all’orientamento (Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. 11 novembre 2014, n. 23989), secondo il quale la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, infatti, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa o apparente, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta.

Ciò posto, non pare dubbio che il giudice di merito di secondo grado abbia, sia pure aderendo al decisum del primo giudice, offerto una soluzione adeguata, atteso che il danno in questione non è configurabile in re ipsa ma richiede che il lavoratore dimostri che dal ritardo nella restituzione del libretto è derivata la perdita di concrete occasioni di lavoro e comunque di essersi tempestivamente attivato per acquisire la disponibilità del documento.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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