Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4621 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4621 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 24134-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
3423

contro

DI GIOVAMBATTISTA CATERINA, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA DELLA CAMILUCCIA

535,

presso lo studio

SANTORO, rappresentata e difesa dall’avvocato LANTERI
NUNZIO giusta delega in calce;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/02/2014

avverso la sentenza n. 120/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 09/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;

si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito per il controricorrente l’Avvocato LANTERI che

RITENUTO IN FATTO.
1. In data 28.11.01, veniva notificato a Di Giovambattista Caterina un avviso di rettifica, emesso ai fini IVA
per l’anno 1996, con il quale l’Ufficio contestava alla
contribuente – sulla scorta di un processo verbale di
constatazione della Guardia di Finanza del 26.9.96 – la
mancata regolarizzazione degli acquisiti di beni destina2. L’atto impositivo veniva impugnato dalla Di Giovambattista dinanzi alla CTP di Roma, che accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo l’applicabilità delle sanzioni.
3. La CTR del Lazio, adita da entrambe le parti, con sentenza n. 120/22/08, depositata il 9.9.08, accoglieva
l’appello principale della contribuente e rigettava quello incidentale dell’Ufficio, compensando le spese del
giudizio.
3.1. Il giudice di seconde cure, riteneva, invero, applicabile alla fattispecie, in mancanza di prova di evasione
di imposta, il disposto dell’art. 28 d.P.R. 633/72, e non
quello – invocato dall’Amministrazione finanziaria – di
cui all’art. 6, co. 8, d.lgs. 471/97.
4. Per la cassazione della sentenza n. 120/22/08 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo. La contribuente ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
6, co. 8 del d.lgs. 471/97, 2697 c.c. e 28 d.P.R. 633/72,
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1 Avrebbe, invero errato la CTR, a parere dell’ Amministrazione finanziaria, nel ritenere che – avendo la contribuente regolarizzato la pendenza fiscale mediante
l’indicazione in dichiarazione, per l’anno in contestazione, di maggiori corrispettivi, e con il versamento
della maggiore imposta dovuta – la mancanza di un’ evasione di imposta, ai sensi dell’art. 28 d.P.R. 633/72,

ti alla rivendita, per un imponibile di £. 43.058.280.

t

avrebbe dovuto comportare l’esclusione anche delle sanzioni applicate dall’Ufficio.
1.2. Per contro, ad avviso della ricorrente, non avendo
la Di Giovambattista posto in essere gli adempimenti previsti dall’art. 6, co. 8, lett. b) del d.lgs. 471/97
(presentazione all’Ufficio, entro trenta giorni dalla registrazione di una fattura irregolare, di un documento
mancanti nella fattura ricevuta), l’irrogazione delle
sanzioni previste dalla stessa norma sarebbe del tutto
legittima.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Ed invero, l’inosservanza dell’obbligo posto a carico del cessionario o del committente, ai sensi dell’art.
41, co. 5, del d.P.R. n. 633/72 (applicabile “ratione
temporis”, trattandosi di IVA 1996), poi abrogato
dall’art. 16 del d.lgs. n. 471/97 e sostituito con le disposizioni di cui all’art. 6 dello stesso decreto, di regolarizzare l’operazione imponibile, posta in essere dal
cedente o dal prestatore senza emissione di fattura o con
fattura irregolare, configura un autonomo illecito omissivo, avente il duplice scopo di individuare l’autore
della violazione dell’obbligo di fatturazione e di ottenere il pagamento dell’imposta dal soggetto tenuto comunque a corrisponderla in via di rivalsa. Tale condotta
omissiva, dunque, non trasforma il cessionario o committente in soggetto passivo del tributo, atteso che tale
resta esclusivamente il cedente o prestatore (Cass.
10809/02).
2.2. Per un verso, dunque, l’omessa indicazione, nella
dichiarazione annuale del cessionario o del committente,
degli acquisti non regolarizzati non consente di ravvisare la condotta di infedele dichiarazione sanzionata
dall’art. 43, co. 2, del citato d.P.R. n. 633/72; per altro verso, la sussistenza di un autonomo illecito a carico del cessionario o committente rende insufficiente, ai
fini di escludere l’applicabilità delle sanzioni,

2

integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni

- 3 –

l’indicazione di maggiori corrispettivi in dichiarazione
ed il pagamento della maggiore imposta dovuta.
2.3. Ne discende che – nel presente giudizio – ha errato,
la CTR nell’applicare alla fattispecie in esame il combinato disposto degli artt. 28 e 43 del d.P.R. 633/72,
escludendo la debenza delle sanzioni sulla base della mera regolarizzazione della situazione relativa all’imposta
rilevare il mancato adempimento, da parte della contribuente, delle prescrizioni di cui all’art. 6, co. 8 del
d.lgs. n. 471/97, applicabile retroattivamente ai giudizi
in corso, trattandosi di norma più favorevole quanto al
trattamento sanzionatorio (Cass.S.U. 26126/10; 26513/11).
2.4. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso
dell’Amministrazione finanziaria non può che essere accolto.
3.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione

dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che dovrà
procedere a nuovo esame del merito della controversia,
tenendo conto di tutti i rilievi ed i principi suesposti.
4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà alla liquidazione anche
delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3.12.2013.

dovuta. Il giudice di appello avrebbe dovuto, per contro,

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