Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4621 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 25/02/2011), n.4621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31647-2006 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LANCIANI 1,

presso lo studio dell’avvocato DI MACCO GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RUBINO FRANCESCO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CASERTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 193/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 05/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per l’anno 1988, l’Ufficio II.DD. di Caserta accertò il reddito imponibile di B.M. ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4. Il contribuente impugnò l’avviso. La CTP di Santa Maria Capua Vetere respinse il ricorso. Il B. appellò la decisione oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. sul rilievo che non aveva avuto tempestiva notizia dell’udienza di discussione della causa nè della sentenza emessa, per nullità delle notificazioni dei relativi avvisi. L’appello fu respinto. Il contribuente domandò la revocazione della sentenza d’appello. Anche questa domanda fu respinta. E’ domandata in questa sede la cassazione di questa ultima pronuncia. L’Agenzia delle Entrate non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha rilevato che “il contribuente ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza … ritenendola affetta da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”. Ha poi osservato che “l’avanzata richiesta non si inquadra in nessuna delle ipotesi normative che consentono la revocazione di una sentenza essendo esperibile,nel caso di specie, unicamente il ricorso per Cassazione”.

Col ricorso si deduce nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione.

La corte non è in grado di valutare la fondatezza della doglianza, nè l’interesse del ricorrente alla pronuncia che invoca, perchè nel ricorso manca ogni indicazione del motivo per il quale era stata chiesta la revocazione.

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese perchè l’Amministrazione non si è difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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