Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4620 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 4620 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 22502-2012 proposto da:
MINISTERO

DELL’

ECONOMIA

DELLE FINANZE C.F.

80415740580, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
– ricorrente contro
2017
4183

CASTALDO CONCETTA, PINTO FRANCA, RAIMONDI GIUSEPPE,
SANTORELLI ANTONIO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che li
rappresenta e difende giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 28/02/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 821/2011 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 03/10/2011 r.g.n. 1352/2009.

R.G. 22502/2012
” e% e W. •e• e, e— e, a T e,
Ihr %A’ Il C, A LA tí. Irk” .1a.#

Che la Corte d’appello, a conferma della pronuncia di prime cure, ha accertato

il

airitto ai Lancetta Lastaiao, Franca Pinto, Giuseppe kaimancii e Antonio bantoreiii a

essere inquadrati nell’Area B, posizione 132 del c.c.n.l. per il personale degli
pubbiici non economici, corrispondenze ali’Area Operativa ex V guaiirica

enti

funzionaie

presso Ministero dell’Economia e Finanze, dopo un periodo in posizione di comando,
a seguito di mobilità volontaria.
Che

la Corte d’Appello

declaratorie

ha ritenuto che non vi sia corrispondenza tra

indicate in via astratta e generale

nell’Area Operativa del

le

c.c.n.l,

dell’Amministrazione postale e l’Area B, posizione i31, del c.c.n.l. degli enti pubblici

non economici, attribuita dal Ministero ai dipendenti trasferiti. Che il Giudice
dell’appello, sui presupposto che la corrispondenza richiesta dalla legge tra le
qualifiche di provenienza e quelle di assunzione del personale trasferito debba essere
sostanziaie e non formale, ha statuito cne ii profilo dei comparto ministeri
corrispondente alla V area funzionale dell’Amministrazione postale fosse quello di Area
B, posizione bL in luogo ai 1.
Che

avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il Ministero

aeirtcanomia e cielie Finanze con tre censure, cui resistono con tempestivo
controricorso, illustrato da memoria, Concetta Castaldo e gli altri.

RITENUTO

Che

con la

prima censura Il ricorrente Ministero deduce violazione e falsa

appiicazione deli’art. 2103 cod. civ. e dei d.P.C.N1. 4/12/2000 in applicazione di Quanto
dettato dall’art. 4, co.2, del d.l. n.163/1995, convertito in I. n. 273/1995. Che nei
regolare le procedure di mobilita per eccedenza di personaie, la I. n.27311995 avrebbe

delegato al cl.p.c.m. 4/12/2000 l’individuazione delle qualifiche di riferimento dei
dipendenti trasferiti ad altre amministrazioni, sottraendo all’ente di provenienza il

potere d’inquadramento, e regolando le procedure di mobilità al fine di garantire
l’occupazione dei lavoratori trasleriti, anche attraverso il sacrificio della

dequalificazione.
che nella seconda censura e dedotta nuliita della sentenza per violazione dell’art.

112 cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulle

presso i’Amministrazione postale, daiia quale nei 2001 gli stessi erano transitati

eccezioni di omesso adempimento riguardo agli elementi di determinazione
dell’oggetto della domanda, all’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e
all’allegazione dei documenti e delle prove idonei a dimostrarne il fondamento (art.
414, nn. 3, 4 e 5).
Che la terza censura lamenta “Difetto assoluto di motivazione: art. 111, co.6
della Cost. e art. 414 n.n. 3, 4, 5 c. p. c. (in relazione all’art. 360, co.1, n.5 c.p.c.)”,
per l’impossibilità di individuare le ragioni su cui poggia il rigetto dell’appello del

una chiara valutazione delle opposte ragioni dedotte dai soggetti in causa.
Che la prima censura è infondata •.
Che la fattispecie in esame s’inserisce nell’ambito del contenzioso che vede i
dipendenti dell’Amministrazione postale trasferiti presso Amministrazioni dello Stato
contestare l’attribuzione della posizione economia loro assegnata in via definitiva
presso le sedi di destinazione . (in questo caso il Ministero dell’Economia e Finanze),
mediante decreti d’inquadramento emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ai
sensi dell’art. 4, co.2 del d.l. n.163/1995 conv. in I. n.273/1995); che tali decreti
recavano la mera trasposizione orizzontale della categoria di inquadramento
posseduta presso l’Amministrazione postale (nel caso in esame la V qualifica) nelle
qualifiche funzionali dei pubblico impiego ex lege n.312/1980, poi sostituite dalle Aree
operative e dalle posizioni retributive in esse contenute, ad opera dei

c.c.n.l. per il

personale del comparto Ministeri.

Che in seguito alla trasformazione dell’Amministrazione postale in ente pubblico
economico il primo c.m.!. del 1994 ha soppresso la vecchia classificazione
pubblicistica introducendo quattro aree funzionali (Area base, Area operativa, Area
quadri di secondo livello e Area quadri di primo livello), facendo confluire l’intero
Personale inquadrato neiia IV, v, o VI categoria indistintamente nella seconda di tali
aree, la cd. Area operativa_

ene le bezioni unite con sentenza n. 511.5/ZU11 hanno deciso che i presidente dei
Consiglio dei Ministri, subentrato nell’esercizio di funzioni che il d.i. n.163/1995
attribuiva in precedenza ai ministro della i – unzione vuDipiica, non na il potere

G!

determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro, sostituendosi a quanto di
competenza deirente aatore ai lavoro; cne pertanto requiparazione contenuta

nei

d.p.c.m. non ha efficacia vincolante, dovendosi verificare la correttezza
dell’inquadramento spettante ai iavoratore, neil’ambito deila discipiina legaie e
contrattuale applicabile presso l’amministrazione di destinazione, della qualifica

2

Ministero dell’Economia e delle Finanze, posto che in sentenza non verrebbe espressa

maggiormente corrispondente a quella d’inquadramento, posseduta prima del
trasferimento, siccome posta a confronto con la posizione economica attribuita nei
ruoli dell’amministrazione ad quem.
Che la Corte d’appello ha accertato, a seguito d’istruttoria testimoniale sulle
mansioni in concreto svolte dai controricorrenti e mai contestate dal Ministero
appellante nel corso del giudizio, che provenendo dall’Area Operativa
dell’Amministrazione postale di cui al c.c.n.l. del 1994, l’inquadramento di costoro

comprensiva di più posizioni retributive, quella loro spettante fosse la B2, e non già la
B1
Che

pertanto la Corte d’appello ha motivato, attraverso un

iter

logico

argomentativo esente da vizi, il proprio giudizio di equiparazione statuendo la
corrispondenza tra la declaratoria dell’Area Operativa presso l’Amministrazione Postale
e il contenuto delle posizioni economiche appartenenti all’Area B del c.c.n.l. per i
dipendenti del Comparto Ministeri (ex qualifica funzionale IV di cui alla I. n.312/1980),
conclusivamente accertando il diritto dei controinteressati a vedersi riconoscere la
posizione economica B2.
Che la seconda e la terza censura, da valutarsi congiuntamente, sono assorbite.
Che pertanto, non meritando le censure accoglimento in ricorso è rigettato. Le
spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dei
controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6000 per
competenze professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 25/10/2017

nell’Area B da parte del Ministero fosse corretta, ma che, essendo, detta area,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA