Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4620 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4620 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 32143-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

FIAT PARTECIPAZIONI SPA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 8564/2006 della COMM.TRIB.=CENTR..
di ROMA, depositata il 31/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 26/02/2014

udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LANCIA che
dichiara di non aver interesse a proseguire nel
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l’estinzione del giudizio.

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RITENUTO IN FATTO.
1. Fiat Aviazione s.p.a. e Fiat Auto s.p.a., ora Fiat
Partecipazioni s.p.a., presentavano istanza di rimborso
dell’importo di £. 14.662.049, pari alla maggiore detrazione IVA loro spettante, ai sensi dell’art. 18 1.
675/77, per il periodo l ottobre-31 dicembre 1978; beneficio prorogato, poi, dal successivo d.l. n. 23/79 fino
2. Avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza, le
contribuenti adivano la CTP di Torino, che accoglieva i
ricorsi.
3. L’appello proposto dall’Ufficio IVA di Torino alla CTR
del Piemonte veniva, altresì, disatteso, con pronuncia n.
2486/87, nei confronti della quale l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso alla CTC, con esito – del pari – negativo.
4. Il giudice di terzo grado, con sentenza n. 8564/06,
depositata il 31.10.06, riteneva, invero, applicabile il
combinato disposto degli artt. 18 1. 675/77 e 5 d.l.
23/79, anche alle fatture di acquisto registrate nel periodo dall’1.10.78 al 31.12.78, sicchè anche l’imponibile
di dette fatture avrebbe dato luogo alla maggiorazione
dell’IVA detraibile prevista dalle norme succitate.
5. Per la cassazione della sentenza n. 8564/06 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando sette motivi. La contribuente non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va rilevato – in via pregiudiziale – che, con atto del
2.12.2013, la ricorrente Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390
c.p.c., e che la resistente Fiat Partecipazioni s.p.a.
non si è costituita in giudizio.
2. Deve ritenersi, pertanto, che ricorrano i presupposti
per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi
degli artt. 390 e 391 c.p.c., atteso che la rinuncia al
ricorso, operata dal ricorrente, non richiede l’ accettazione della controparte, non applicandosi al giudizio di

al 31.12.81.

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N. 131 TAB.ALL.10.-N.5

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legittimità il disposto dell’art. 306 c.p.c.

(Cass.

9857/11; Cass.S.U. 7378/13).
3. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione
dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
dichiara estinto il processo.
zione Tributaria il 3.12.2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se-

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