Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4620 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 25/02/2011), n.4620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13381/2006 proposto da:

COOPERATIVA ARTIGIANA GARANZIA ROMA EST, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CAMOZZI 1,

presso lo studio dell’avvocato DESTITO Giovanni, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PELLEGRINO CARMINE, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE elettivamente domiciliati in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 48/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 01/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/12/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

controricorso del Ministero, rigetto ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per gli anni 1995 e 1996 fu irrogata alla Cooperativa Artigiana di Garanzia di Roma Est una sanzione per indebita detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti. Il ricorso della contribuente è stato respinto in primo ed in secondo grado. Col ricorso per cassazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione della decisione d’appello. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha motivato rilevando che “la società appellante non ha istituito una distinta contabilità per le prestazioni che ha voluto considerare commerciali, ma non ha nemmeno contestato quanto evidenziato dai verbalizzanti che la percentuale di indetraibilità sarebbe comunque al 100% in quanto la società ha effettuato unicamente operazioni di assunzione di garanzia pertanto esenti da IVA .”.

Deducendo violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 ter, in relazione all’art. 4, comma 4, dello stesso decreto, nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, col ricorso per cassazione si osserva che “l’istituzione di una contabilità separata per le attività commerciali quale condizione per poter fruire della possibilità di detrarre l’imposta relativa agli acquisti, è prevista solo per gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o anche solo principale l’esercizio di attività commerciali od agricole …”, laddove “nella fattispecie de qua, la società ricorrente, negli anni in contestazione, poneva in essere unicamente operazioni commerciali, quindi imponibili”.

La doglianza è inammissibile, perchè muove dalla contestazione dell’accertamento di fatto, posto a base della decisione, che la cooperativa ha effettuato, negli anni in riferimento, soltanto operazioni di garanzia esenti da Iva.

Contestazione non corredata dalla indicazione delle risultanze processuali che avrebbero dimostrato il contrario, e cioè che “la società ricorrente, negli anni in contestazione, poneva in essere unicamente operazioni commerciali, quindi imponibili”.

Il motivo è del resto anche infondato, perchè muove dall’erroneo assunto che l’oggetto esclusivo o principale di un ente associativo non sia quello statutariamente stabilito ma debba accertarsi di anno in anno in relazione alla prevalenza della attività esercitata.

Va dunque respinto il ricorso.

Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA