Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4620 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.22/02/2017),  n. 4620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28055-2015 proposto da:

S.S., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44,

presso lo studio dell’avvocato AMEDEO POMPONIO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CARLO BOSSO, GIUSEPPINO BOSSO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI

CALIULO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17772/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 08/09/2015 R.G.N. 15659/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato POMPONIO AMEDEO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Torino confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata da S.S. nei confronti dell’Inps, diretta alla ricostruzione della pensione di anzianità di cui costui era titolare, tenendo conto della contribuzione già versata all’INPDAI. La Corte di Cassazione, con sentenza dell’8/9/2015, in accoglimento del ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza e decidendo nel merito, rigettò la domanda dell’originario ricorrente. Rilevò la Corte di legittimità che presupposto per l’operatività del trasferimento all’Inps dei contributi versati all’INPDAI a norma del D.P.R. n. 58 del 1976, art. 28 era la perdita della qualifica di dirigente senza aver maturato il diritto a pensione, poichè a tale condizione era ricollegata la possibilità della costituzione, per i corrispondenti periodi di contribuzione riconosciuti presso l’INPDAI, della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Osservò che la Corte territoriale aveva ritenuto di applicare la disposizione ancorchè il S., al momento della domanda, fosse già titolare di pensione INPS. Su tali presupposti cassò la sentenza impugnata, decidendo nel merito il rigetto della domanda.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per revocazione il S. con unico articolato motivo. Resiste con controricorso l’Inps. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente assume che la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto, caduto sulla data di presentazione della domanda di costituzione della posizione assicurativa di cui al D.P.R. n. 58 del 1976, art. 22. Tale domanda non sarebbe stata presentata per la prima volta il 19 dicembre 2006, come affermato dallo stesso S. nel controricorso depositato nel giudizio concluso con la sentenza della quale si chiede la revocazione, ma, piuttosto, in epoca anteriore alla liquidazione del trattamento. A tal proposito il ricorrente allega di aver presentato la suddetta domanda sin dal 1998 e trascrive alcuni stralci degli atti processuali dai quali si evincerebbe tale circostanza.

2. Il motivo è infondato. Ed invero non è ravvisabile alcun errore di fatto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4 e, in particolare, un errore sulla data di presentazione della domanda di costituzione della posizione assicurativa (1998 in luogo del 19 dicembre 2006), posto che, come documentato dall’Inps, quest’ultima data è evincibile dal controricorso in appello del Solito, mentre la presentazione della domanda in data anteriore, e imprecisata, dovrebbe evincersi, secondo l’assunto del ricorrente, da rari stralci degli atti dei giudizi dai quali risulterebbe che il ricorrente sin dall’epoca in cui aveva cessato le funzioni di dirigente di azienda industriale aveva inoltrato domanda tesa ad ottenere la ricongiunzione presso l’Inps dei contributi esistenti presso INPDAI. E’ da rilevare che il ricorrente non solo non indica la data anteriore di presentazione della predetta domanda, ma neppure precisa in quale atto difensivo avrebbe allegato la data suddetta. Ne consegue che non è ravvisabile alcun errore di percezione nei termini previsti dalla invocata norma processuale (art. 395 c.p.c., n. 4). Il ricorso, piuttosto, si limita a sottoporre alla Corte una serie di elementi di fatto e di diritto dai quali ritiene possa evincersi la presentazione della domanda di costituzione della posizione assicurativa di cui al D.P.R. n. 58 del 1976, art. 22 nel 1998 in data anteriore a quella dalla stessa parte indicata, in contrasto con l’orientamento consolidato in forza del quale l’errore di fatto che consente la revocazione delle sentenze deve apparire di immediata e semplice rilevabilità (in tal senso, tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22080 del 26/09/2013, Rv. 628210: “L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi un una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un’erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sè, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio”).

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In mancanza della dichiarazione di esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., trova applicazione l’ordinario regime di regolamentazione delle spese processuali, le quali sono liquidate secondo soccombenza come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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