Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4620 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 21/02/2020), n.4620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11626/2017 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLONI 88,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA DAL BO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RITA CICIARELLO;

– ricorrente –

contro

CR.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE GRENET 145

PAL. D. SC. B, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DE CILLIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO GIGLIOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1997/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/02/2017 r.g.n. 1954/2013.

Fatto

CONSIDERATO CHE:

il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda, proposta da Cr.An. nei confronti di C.S., di condanna al pagamento della somma complessiva di Euro 33.168,50 a vario titolo imputabile al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le medesime dal 16.4.2001 al 4.4.2003;

la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1997 del 2016, in accoglimento dell’appello di Cr.An., ha condannato C.S. al pagamento della somma di Euro 25.343,41, di cui Euro 2.618,95 a titolo di TFR, oltre accessori e spese di lite;

la Corte territoriale ha ritenuto accertato, sulla base della prova orale espletata, il rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato dalla lavoratrice; a tale riguardo, la Corte territoriale ha espresso un giudizio di maggiore attendibilità, coerenza e convergenza delle dichiarazioni rese dai testi della parte appellante (id est: della lavoratrice);

quanto alla liquidazione del dovuto, la Corte di appello ha escluso le somme richieste a titolo di compensi per lavoro straordinario e quelle domandate in ragione del mancato godimento delle ferie; per il resto, ha posto a base della decisione i conteggi elaborati dalla lavoratrice, in quanto corretti e “conformi alle previsioni contrattuali di settore oltre che non fatti oggetto di specifica contestazione”;

avverso la pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione C.S., affidato a tre motivi

ha resistito, con controricorso, Cr.An..

Diritto

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2094 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto raggiunta la prova della sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato;

secondo la parte ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la ricorrente non aveva allegato – e quindi provato – gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, primo tra tutti la cd. eterodirezione; si censura la valutazione delle risultanze istruttorie ed il giudizio di credibilità come espresso in relazione ai testimoni escussi;

il motivo presenta profili sia di inammissibilità che di infondatezza;

deve premettersi che “la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti” (ex plurimis, Cass. n. 17753 del 2017);

la valutazione in tal senso espressa dalla Corte di appello di Catanzaro, con il conseguente accertamento in termini di sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, non è adeguatamente censurata secondo gli enunciati di Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014; essa, dunque, non è sindacabile in questa sede;

inconferente è il richiamo all’art. 2697 c.c.;

la violazione dell’art. 2697 c.c., viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull’onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della stessa; tale eventualità non ricorre nella fattispecie concreta; la Corte territoriale ha accertato il fatto controverso (id est: la natura del rapporto di lavoro) sulla base degli elementi di giudizio, sicchè non ha influito sulla decisione la regola di distribuzione dell’onere probatorio;

infondata è la dedotta violazione dell’art. 2094 c.c.;

va qui ribadita la regula iuris (ex plurimis, Cass. n. 1536 del 2009; in motivazione, più diffusamente, Cass. n. 7681 del 2010, p.p. 4 e ss) secondo la quale, nel caso in cui la prestazione sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (ovvero all’opposto, dotata di notevole elevatezza e contenuto intellettuale e creativo) al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, legittimando il ricorso a criteri distintivi sussidiari (tra questi, la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale);

invero, in presenza di mansioni elementari e, per cosi dire, rigide, il potere direttivo del datore di lavoro può anche non assumere una concreta rilevanza esterna, per manifestarsi solo in determinate occasioni, come, per esempio, quando il prestatore incorra in una inosservanza dei propri doveri;

tali principi sono stati puntualmente osservati dal giudice del merito e correttamente applicati alla realtà di fatto accertata; la sentenza impugnata dimostra di aver considerato, ai fini dell’operato accertamento ed a fronte di una mansione (quella di commessa) semplice e ripetitiva, elementi diversi ed ulteriori rispetto all’estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro; in particolare, valorizzando l’osservanza di un orario di lavoro e la continuità della prestazione lavorativa;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i giudici espresso un giudizio aprioristico in ordine alla inattendibilità e non credibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente (id est: della parte datoriale), motivato sulla base del solo vincolo di parentela e di dipendenza con la parte datoriale;

il motivo è inammissibile, non confrontandosi con il decisum;

in disparte il profilo di non pertinente richiamo delle norme processuali indicate in rubrica, le censure non considerano affatto che la Corte territoriale ha selezionato i testimoni (in termini di maggiore o minore credibilità) non esclusivamente in ragione dei rapporti personali intercorrenti con la parte processuale (familiari e/o di lavoro) ma piuttosto per il fatto che alcuni di essi (quelli cioè giudicati non attendibili) avessero insistito su alcune circostanze fattuali (per giustificare la presenza quotidiana della lavoratrice nell’esercizio commerciale della appellante) ritenute, motivatamente, non plausibili;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., laddove, ai fini del quantum di retribuzione dovuto, la sentenza impugnata ha considerato anche gli importi richiesti a titolo di quattordicesima mensilità e di festività;

il motivo, nei termini in cui è sviluppato, è inammissibile;

l’attribuzione della quattordicesima mensilità è censurata in relazione all’art. 36 Cost.; secondo la parte ricorrente, trattandosi di applicazione parametrica del contratto collettivo, la Corte di appello, ai fini della determinazione della retribuzione parametro, non avrebbe dovuto riconoscerla, per rappresentare un istituto di natura contrattuale;

a tale riguardo, merita senz’altro di essere ribadito il principio per cui, in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale con esclusione, in linea di principio, degli istituti retributivi legati all’autonomia contrattuale;

l’esame complessivo di tali istituti, tuttavia, resta possibile al fine della determinazione della “giusta retribuzione” ai sensi della norma costituzionale (Cass. n. 12528 del 1998) e l’eventuale considerazione (in particolare della quattordicesima mensilità) nel caso concreto da parte del giudice di merito postula una specifica ed adeguata motivazione (Cass. n. 15148 del 2008);

fermi i principi che precedono, le censure mosse, limitate ad un generico richiamo dell’art. 36 Cost., senza nulla argomentare in punto di adeguatezza o meno degli emolumenti riconosciuti dal giudice di merito ai fini del rispetto del canone costituzionale, non sono sufficienti ad incrinare il fondamento giustificativo della decisione assunta e si arrestano ad una valutazione di inammissibilità;

quanto, invece, all’attribuzione di importi a titolo di “festività”, osserva il Collegio come la sentenza abbia operato un implicito accertamento di sussistenza, in fatto, dei relativi presupposti, come dimostra l’esclusione, in via espressa, di quelli che sorreggevano la domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario e di ferie non godute; diviene, di conseguenza, per le ragioni già esposte in relazione al primo motivo, non pertinente il richiamo alla violazione dell’art. 2697 c.c.;

in definitiva, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va, nel complesso, rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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