Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 462 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20316-2012 proposto da:

S.A., – (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via

A. Friggeri 82, presso lo studio dell’avvocato MARIO FIANDANESE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO DORE, come

da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ALGHERO, in persona del sindaco pro tempore, Attivamente

domiciliato in Roma, Via Michele Mercati N. 42, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO CARACCIOLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO SERRA, come da procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2012 del TRIBUNALE di SASSARI, sede

distaccata di ALGHERO, depositata il 09/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;

udito il sostituto procuratore generale, Dott. RUSSO Rosario

Giovanni, che conclude per il rigetto del ricorso e condanna alle

spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale per quanto ancora interessa in questa sede.

1. “Con ricorso presentato innanzi al Giudice di Pace di Alghero S.A. aveva proposto opposizione contro i verbali indicati in epigrafe, con cui gli erano state contestate le ripetute violazioni dell’art. 146 C.d.S., comma 3, per aver egli attraversato, più volte, l’intersezione stradale situata tra la via (OMISSIS) e la via (OMISSIS) mentre il semaforo proiettava la luce rossa.

Eccepiva il ricorrente la nullità del procedimento di notificazione dei verbali; l’estinzione della pretesa sanzionatoria della PA, dato che i verbali delle infrazioni gli erano stati notificati solamente il 27 ottobre 2007, quindi ben oltre il termine di 150 giorni prescritto a pena di estinzione del relativo obbligo del trasgressore;

Il comune di Alghero aveva contestato le ragioni dell’opposizione, sostenendo la legittimità degli accertamenti e delle notificazioni delle violazioni contestate, avvenuti mediante tempestiva consegna degli atti da notificare all’agente postale e all’indirizzo esatto del destinatario. Con la sentenza n. 269/2008, notificata al comune il 6 agosto 2008, il giudice di pace aveva accolto il ricorso, annullando il verbale e condannando l’amministrazione al rimborso delle spese di lite. Contro la decisione proponeva tempestivo appello il comune di Alghero, lamentando: che il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto l’intervenuta decadenza dell’amministrazione per l’inutile decorso del termine prescritto per la notificazione della violazione, dato che questa era avvenuta, per il notificante, entro i centocinquanta giorni di cui all’art. 201 C.d.S., comma 3. I verbali erano stati, infitti, tempestivamente spediti con raccomandata all’indirlo del destinatario, quale risultante dai pubblici registri, ed erroneamente l’addetto alla consegna aveva ritenuto insufficiente l’indirizzo indicato; l’insussistenza dei vizi di notificazione ritenuti dal giudice di pace, sul presupposto dell’illegittimo affidamento ad un terzo della relativa funzione, essendosi nella specie date in appalto alla società Maggioli s.p.a., cui venivano trasmessi i verbali di accertamento per via telematica, le sole operazioni materiali di stampa, imbustamento e preparazione degli avvisi di ricevimento dei verbali, peraltro interamente formati presso il locale Comando della Polizia Municipale, attraverso la predisposizione di un elaborato meccanografico di cui la stessa PM certifica la conformità all’originale, affidandolo al vettore; (…).

Chiedeva quindi la totale riforma della sentenza, concludendo come trascritto in epigrafe. L’appellato, ritualmente citato, si costituiva e contestava le ragioni dell’impugnazione, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, salvo che per la parte relativa alla liquidazione delle spese di lite in suo favore, ritenuta inadeguata, sulla quale proponeva appello incidentale”.

B. Il giudice dell’appello accoglieva il gravame e rigettava l’opposizione.

C. Impugna tale decisione il S. con due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. I motivi del ricorso.

1. Col primo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 c.c., art. 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 7, D.P.R. 29 marzo 1982, n. 655, artt. 155 e 161, e dell’art. 201 C.d.S., comma 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”. Sostiene il ricorrente che deve essere considerata del tutto inesistente la richiesta notificazione a mezzo posta tentata alla casella postale n. (OMISSIS), perchè effettuata in modo difforme da quanto previsto dalla legge. In ogni caso, “… l’esito negativo della notificazione è dipeso esclusivamente da un errore di diritto… commesso ed imputabile esclusivamente all’amministrazione notificante”.

Ha errato poi il tribunale a ritenere “tempestiva e sollecita la rinovazione della notificazione eseguita a circa quattro mesi dopo la scadenza del termine di conoscenza della mancata originaria notificazione…”.

2. Col secondo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 201 C.d.S., L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, L. n. 890 del 1982, artt. 3, 4 e 12, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 385 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un Atto decisivo per il giudizio”. Rileva il ricorrente che “il Tribunale nella sentenza impugnata ha riconosciuto la legittimità del procedimento di notificazione – escludendo apoditticamente la presenza di alcun elemento che consenta di ritenere l’avvenuto affidamento a terzi dell’attività di notificazione dell’infrazione” – nonostante tutte le eccezioni dell’appellato siano state corroborate dalla pacifica ammissione formulata dallo stesso Comune di Alghero fin dalla prima difesa che il servizio di stampa meccanografica del verbale e di successiva postalizzazione, quindi non la semplice consegna del piego all’Ufficio Postale ma addirittura la confezione stessa del piego con previa stampa meccanografica del verbale, era stato dato in appalto alla società Maggioli Spa avente sede in (OMISSIS)”. Aggiunge che la notifica del verbale di contestazione della sanzione amministrativa non è atto processuale, ma atto del procedimento amministrativo di natura sostanziale, diretto all’irrogazione di una sanzione, con la conseguenza che l’accertata inesistenza della sua notificazione è motivo di invalidità che si ripercuote sul procedimento stesso, provocando la nullità degli atti successivi ove tale vizio non sia sanato mediante nuova notificazione. Non è possibile, quindi, invocare la sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3 per il raggiungimento dello scopo.

B. Il ricorso è infondato e va rigettato.

1. Il primo motivo è inammissibile e comunque infondato. La notifica di cui il ricorrente lamenta l’inesistenza non risulta effettuata presso la casella postale n. (OMISSIS), ma all’indirizzo di “(OMISSIS)”. Tale indicazione esclude che si possa trattare di casella postale. Non risulta altresì mai addotto, se non inammissibilmente in questa sede, che la notifica fosse stata effettuata ad una casella postale, con argomentazione che evidentemente tenderebbe a valorizzare la sigla “c.p.”, ma che avrebbe richiesto ben altro sviluppo già in sede di merito. Inoltre, il giudice d’appello ha sostanzialmente affermato la mancata contestazione dell’avvenuto tentativo di notifica all’indirizzo risultante nei pubblici registri. Ciò esclude qualsiasi errore da parte del Comune che richiese correttamente la notifica nel luogo risultante da pubblici registri (art. 196 Codice della Strada) con il conseguente effetto che “il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il sito luogo di residenza” (Cass. n. 22400 del 22/10/2009, Rv. 610457). Nel caso concreto, l’ulteriore notifica è intervenuta nei quattro mesi successivi (120 giorni) all’interno dei 150 giorni disponibili dal momento dell’accertamento effettivo della residenza del contravvenzionato.

2. E’ infondato anche il secondo motivo circa l’illegittimità del procedimento notificatorio effettuato tramite affidamento da parte delle poste di una parte dell’attività notificatoria ad un soggetto privato. Al riguardo, questo collegio condivide l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell’art. 385 reg. esec. att. C.d.S., comma 3, avviene mediante invio al destinatario di uno degli originali o di copia autenticata a cura del responsabile dell’ufficio o comando, o da un suo delegato, potendo, tuttavia, essere validamente affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale, relative all’imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale” (Cass. n. 7177 del 10/05/2012, Rv. 622484). Nel caso in questione, infatti, le attività delegate al soggetto terzo sono meramente esecutive (stampa, imbustamento e consegna), dovendosi considerare tali (e quindi delegabili) anche quelle di “personalizzazione della modulistica, in base alla tipologia dei verbali, tramite adempimenti implicanti la compartecipazione del soggetto privato alla formulazione del verbale di contestazione, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento rimessogli in formato digitale dall’ufficio dell’organo accertatore”(Cass. n. 26431 del 26/11/2013 – Rv. 628543).

C. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 800,00 (ottocento) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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