Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4619 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4619 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 4831-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE C.F. 97210890584,in persona del
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

ricorrente

contro

DEL LATTE LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
2017
4178

VIA GERMANICO, 109, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO BRUNETTI, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANDREA FENOGLIO, giusta delega in atti;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 1141/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 28/02/2018

di TORINO, depositata il 24/11/2011 R.G.N. 1570/2010.

R.G. 04831/2012

CONSIDERATO

Che la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della decisione di prime cure,

ha riconosciuto a Lucia Dei Latte, dipendente dell’Agenzia delle Dogane

transitata

dalla Camera di Commercio di Torino, il superiore inquadramento retributivo

in Euro 9.890 dal 3/11/2005 al 30/4/2010.
Che la lavoratrice esponeva in punto di tatto di essere inquadrata con Qualifica C3

presso la Camera di Commercio di Torino, mentre presso l’Agenzia delle Dogane era
stata inquadrata nell’Area 11 dei c.c.n.i. per il comparto delle Agenzie fiscali, con
attribuzione della fascia retributiva F3, in luogo della fascia FS a lei spettante.
Che ia Lorte territoriale na svolto la comparazione meaiante un complesso

procedimento interpretativo della scala di equiparazione delle qualifiche a norma sia
dei a.p.c.m. r1.44b/Z000 cne disciplina ringuaaramento aei personaie transitato Gai
Ministeri agli Enti locali (qui fatto valere per l’ipotesi inversa), sia del c.c.n.l.

Agenzie hscali k apelia

ti

delle

allegata), cne aiscipiina rinquaaramento aei personale

transitato dai Ministeri al nuovo comparto Agenzie Fiscali.

t.he avverso tate decisione interpone ricorso per cassazione rAgenzia acne
Dogane, con un unico motivo, CUI resiste con tempestivo controricorso, illustrato da

memoria, Lucia Dei LdLte.

RITENUTO

etle con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane deduce violazione e falsa
applicazione ai norme

ai

anno con riferimento airart.

3U

a.igs.

r1.1bD/ZUU1,

sostenendo che la mobilità individuale darebbe luogo a una modificazione meramente
soggettiva del rapporto di lavoro, restando immutate le condizioni dello stesso.

Che, né le astratte tabelle di equiparazione, contenute nel cl.p.c.m. n.446/2000
disciplinante il passaggio del personale dagli Enti locali alle amministrazioni dello
Stato, né il farraginoso meccanismo di astratte corrispondenze messo in atto dal
giudice del merito, ha condotto al corretto inquadramento della dipendente, perché cio

che conta a tali fini è la verifica delle mansioni effettivamente svolte in concreto
nell’ente di provenienza e la ulteriore verifica relativa al profilo professionale ai quale
esse corrispondono presso l’ente di destinazione,

condannando l’Ente datore a pagare all’appellata le differenze retributive quantificate

Che la trasposizione operata dal giudice avrebbe dovuto condurre, tutt’al più,
all’attribuzione della fascia retributiva F4 che corrisponde formalmente al profilo C3
dei Ministeri e non già al profilo F5. Che pertanto, l’operazione di trasposizione, risulta
erronea.
Che la censura non merita accoglimento.
Che a norma dell’art. 30, co. 2 bis del d.lgs. n.165/2001 il trasferimento “…è
disposto nei limiti dei posti vacanti con inquadramento nell’area funzionale e posizione

provenienza”.
Che detta disposizione muove dalla concreta esigenza di evitare che l’istituto della
mobilità tra enti pubblici diversi, possa •dare luogo a processi di dequalificazione
“strisciante” del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione
retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico è direttamente
funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area.
Che la Corte d’Appello, in aderenza a tale esigenza, ha accertato la classificazione
della ricorrente adottando la tabella di equiparazione tra dipendenti degli Enti locali e
dei Ministeri di cui al d.p.c.m. n.446/2000, facendo in via gradata applicazione
dell’inquadramento previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti delle Agenzie fiscali ratione
temporis applicabile, il quale, scorporato dal c.c.n.l. per i Ministeri, propone una scala

di classificazione professionale adattata al comparto di nuova istituzione, sebbene
ispirata all’area contrattuale originaria.
Che a fronte di tale ricostruzione delle fonti di nuova classificazione retributiva,
Corte

d’Appello ha

la

accertato che la corretta allocazione della lavoratrice, già

inquadrata nel profilo C3 Enti Locali, all’interno dell’Area II
fiscali, fosse costituita dalla fascia retributiva

del comparto Aaenzie

F5 anziché della diversa fascia

F3

attribuitale dall’amministrazione.
Che, secondo il costante orientamento di questa Corte spetta al Giudice del
merito l’operazione Oi ciassiricazione, nell’assetto del personale dell’ente di
destinazione, della posizione corrispondente a quella rivestita dal lavoratore
nell’inquadramento precedente (Lass. n. iz49/2u15; Lass.
Che

ri.L4131/ZOIU).

significato del termine “equipara7ione” riferito alle tabelle professionali

rimanda all’accertamento ai una corrispondenza non meccanica e assoluta tra
posizioni, ma a un raffronto complessivo delle declaratorie o dei profili di volta in volta
considerati, stante i esigenza al un raccordo won ai una semplice giustapposizione)

economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di

tra i diversi modelli di classificazione e d’inquadramento (nel caso in esame
retributivo) propri del sistema di provenienza e di quello di destinazione.
Che l’operazione dell’equiparazione, intesa in modo siffatto, comporta che ai fini
del corretto inquadramento dei dipendenti trasferiti per mobilità tra enti pubblici
diversi il relativo giudizio di comparazione tra posizioni professionali, non possa
ritenersi vincolato dalla necessaria corrispondenza tra le mansioni concretamente
svolte dal lavoratore nell’ente di provenienza in rapporto ai profili professionali previsti

Che le critiche mosse dalla ricorrente all’iter argomentativo seguito dal Giudice
d’Appello – neanche prospettate, peraltro, quale vizio della motivazione – sono del
tutto generiche e, in quanto tali, inidonee a censurare la

ratio della sentenza

impugnata. Che nell’esame del ragionamento svolto dalla Corte territoriale, alla quale
soltanto spetta il potere di conoscere il merito della controversia, non è dato rilevare
alcun vizio sotto il duplice profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale.
Che pertanto, non meritando la censura accoglimento, il ricorso è rigettato. Che
le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti
della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000
per competenze professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 25/10/2017

Il Presidente
(dott. Giuseppe Napol t

MiUk DICASSP~,
11114ticia ,

per l’Ente di destinazione.

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