Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4619 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2011, (ud. 28/04/2010, dep. 25/02/2011), n.4619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – rel. Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Reato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi proposti da:

COMUNE DI POMPEI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma presso la cancelleria di questa Corte,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale, dall’Avvocato

IODICE Giovanni del foro di Napoli;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO Autonomo delle CASE POPOLARI per la Provincia di Napoli, con

sede in (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Napoli, Via

Filangieri

n. 21, presso lo studio del Prof. Avv. BOCCHINI Ermanno, che lo

rappresenta e difende in forza di procura speciale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione delle sentenze della commissione tributaria

regionale della Campania n. 272, 273, 274, 275, 276, pronunciate il

22 maggio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

Presidente Dott. Enrico Altieri;

udito, per il Comune ricorrente, l’Avvocato Giovanni Iodice, il quale

ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi principali e il rigetto di

quelli incidentali;

udito, per l’Ente controricorrente, l’Avvocato Andrea Cuccia, per

delega dell’Avvocato Bocchini, il quale ha chiesto il rigetto dei

ricorsi principali e l’accoglimento di quelli incidentali;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, il quale ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi

principali e il rigetto degli incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Napoli l’Istituto Autonomo delle Case Popolari per la Provincia di Napoli impugnava gli avvisi di liquidazione ICI emessi dal Comune di Pompei per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997. La commissione accoglieva i ricorsi, ritenendo che all’Istituto fosse applicabile l’esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 50, art. 7, lett. i), concernente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La commissione tributaria regionale della Campania rigettava gli appelli del Comune.

A seguito di ricorsi per cassazione proposti da quest’ultimo, questa Suprema Corte, con sentenze n. 8054, 8055, 8456, 8458 e 8640 del 22 aprile 2005, cassava con rinvio le decisioni della commissione Tributaria regionale, affermando che l’esenzione in contestazione non consegue al solo fatto che l’immobile sia destinato a finalità sociale essendo, altresì, necessaria la diretta utilizzazione di esso da parte dell’ente, presupposto che non ricorreva nel caso in esame, nel quale l’utilizzazione avveniva da parte degli assegnatari dello IACP. Dichiarava, inoltre, inammissibili i ricorsi incidentali dell’I.A.C.P., ritenendo che con tale mezzo fosse stata riproposta una questione non costituente ratio decidendi delle decisioni impugnate, e cioè la non imponibilità del diritto di superficie fino alla modifica introdotta, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, dal D.L. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, lett. a).

Riassunti i processi dinanzi al giudice di rinvio, l’I.A.C.P. riproponeva le questioni già svolte negli appelli incidentali e nei ricorsi incidentali, facendo riferimento al testo previgente del art D.Lgs. n. 504 del 1992, . 3, comma 2, in forza del quale l’I.A.C.P. non sarebbe tenuto al pagamento dell’ICI in qualità di superficiario. Deduceva, inoltre, la sopravvenuta modifica del testo del citato art. 7 da parte della L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 7, comma 2 bis.

La commissione regionale, dopo aver confermato il principio di diritto enunciato nelle sentenze di cassazione, secondo cui occorre, oltre alla destinazione dell’immobile ad attività di assistenza, anche la diretta utilizzazione dello stesso da parte dell’ente proprietario, accoglieva gli appelli incidentali dell’I.A.C.P., osservando che, per gli anni in contestazione, il soggetto passivo dell’imposta era il concedente, e cioè il comune, sia pure con diritto di rivalsa sul superficiario. Nella specie, essendo il concedente esente dal pagamento dell’ICI, nulla poteva pretendersi dall’Istituto superficiario, neppure a titolo di rivalsa. Tale interpretazione, secondo il giudice di rinvio, riceveva conferma dalla riformulazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, da parte del D.Lgs. n. 446 del 1997 (legge finanziaria 1998) il quale individuava, come soggetti passivi I.C.I., i titolari del diritto di superficie, e non più i concedenti.

Avverso tali sentenze il Comune di Pompei ha proposto distinti ricorsi per cassazione, sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorsi l’I.A.C.P., il quale ha, altresì, proposto ricorsi incidentali.

p. 2. Il motivo dei ricorsi principali.

Denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2; nonchè erronea motivazione, l’ente locale ricorrente censura la decisione impugnata per aver ritenuto esente dall’imposta l’I.A.C.P., quale titolare del diritto di superficie, per gli anni in contestazione (e cioè fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 446 del 1997).

Secondo la difesa del Comune, la tesi accolta dalla commissione regionale creerebbe una situazione paradossale in forza della quale i fabbricati realizzati dall’I.A.C.P. – non esente dall’ICI come affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità – non sarebbero tenuti al pagamento dell’imposta ancorchè ricevano particolari benefici dai servizi e dalle attività gestionali del Comune.

Viene rilevato, inoltre, che la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 446 del 1997, che secondo la commissione regionale costituirebbe una conferma dell’interpretazione censurata, come ha affermato la giurisprudenza di legittimità (sentenze 5802 e 7293/99), si riferisce ai terreni e non ai fabbricati, i quali appartengono all’Istituto e non al concedente. La nuova norma ha portata semplicemente chiarificatrice, in quanto non avrebbe introdotto la figura del superficiario come soggetto passivo, ma lo avrebbe qualificato come soggetto passivo diretto, e non più mediato. Non avrebbe, pertanto, più rilievo la distribuzione tra diritto di superficie (sul terreno) e diritto di proprietà (sul fabbricato).

Il carattere temporaneo dell’acquisizione in proprietà degli alloggi fino al momento della traslazione del diritto dominicale in capo agli assegnatari compratori non interferisce sui presupposti impositivi, essendo il prelievo correlato all’obiettiva esistenza del fabbricato.

Il ricorrente formula, quindi, il seguente quesito:

“la disposizione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1, che ha sostituito dall’1/1/1998 la formulazione originaria del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, con la previsione secondo cui i soggetti passivi dell’ICI sono il proprietario degli immobili ovvero il superficiario eliminando ogni distinzione tra diritto di superficie (sul terreno) e diritto di proprietà (sul fabbricato) ha carattere innovativo o interpretativo del testo originario del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3”.

p. 3. I motivi dei ricorsi incidentali.

L’I.A.C.P. deduce, col primo motivo, la mancata applicazione e/o violazione della L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 203 del 2005, art. 7, comma 2 bis, convertito in L. n. 248 del 2005, il quale stabilisce l’esenzione ICI degli immobili appartenenti a enti non profit, anche quando gli stessi esercitano attività commerciale; col secondo le questioni sulla non imponibilità ICI della proprietà superficiaria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dai ricorsi, in quanto aventi ad oggetto la stesse questioni, e principalmente l’assoggettabilità ad ICI degli alloggi di edilizia economica e popolare oggetto di proprietà superficiaria dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli.

4.2. Passando all’esame dei ricorsi si deve, innanzitutto, pronunciare il rigetto di quelli incidentali, non essendo stati formulati, come prescritte dall’art. 366 bis cod. proc. civ., i prescritti quesiti di diritto. Si tratta di un regime processuale applicabile al caso di specie, trattandosi ai ricorsi proposti avverso sentenze depositate successivamente al 3 marzo 2006 e anteriormente al 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 5 e L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5).

4.3. Meritano, invece, accoglimento le censure svolte nei ricorsi principali.

Si deve premettere che, come ha esattamente sostenuto l’I.A.C.P., la disciplina del rapporto in contestazione deve ricavarsi, oltre che dalla ricostruzione della portata normativa del D.Lgs. n. 546 del 1997, art. 58, anche dalle norme sopravvenute dopo la sentenza di cassazione con rinvio.

Nella sentenza n. 17730/06 questa Sezione ha enunciato i seguenti principi, con riferimento ad alloggi economici e popolari realizzati a seguito di concessione in superficie di terreni da parte del Comune a cooperative edilizie:

a) secondo l’art. 932 cod. civ., può configurarsi una proprietà su un edificio separata dalla proprietà del suolo. Il titolare del diritto di superficie è, pertanto, proprietario del fabbricato;

b) si configura, pertanto, un possesso su bene immobile nel regime del D.Lgs. n. 504, artt. 1 e 3, prima delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 546 del 1997, art. 58;

c) tale norma, che prevede espressamente come soggetto d’imposta anche il titolare di diritto di superficie, ha eliminato ogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto sul fabbricato e “non ha carattere innovativo ma semplicemente esplicativo e chiarificatore… del testo dell’art. 3”.

Tale interpretazione è stata confermata, con specifico riferimento agli alloggi oggetto di diritto di superficie dell’I.A.C.P., dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 28160 del 2008, nella quale è stata dichiarata anche la manifesta infondatezza del contrasto del regime impositivo, così come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte, con gli artt. 3 e 53 Cost..

Le Sezioni Unite hanno, in particolare, osservato:

a) il carattere temporaneo dell’acquisizione in proprietà degli alloggi fino al momento dell’acquisizione del diritto dominicale in favore dei compratori non interferisce sui presupposti impositivi;

b) la modifica normativa introdotta dalla L. n. 446 del 1997, art. 58, non può essere invocata a sostegno della tesi della non imponibilità, dovendosi, per il periodo anteriore, comunque distinguersi tra diritto del superficiario sul terreno e diritto di proprietà sul fabbricato, distinzione che è, comunque divenuta irrilevante con la nuova norma, alla quale deve riconoscersi portata interpretativa;

c) irrilevante è pure la l’introduzione del D.L. n. 203 del 2005, art. 7 bis, modificativo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in quanto, pur riconosciuta la natura di. interpretazione autentica della nuova disposizione, sulla stessa non può fondarsi il preteso regime di esenzione, in quanto lo stesso sarebbe inconciliabile con la esplicita previsione, contenuta nell’art. 8, comma 4, di riduzione di imposta;

d) ulteriore argomento si trae dal D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 126 del 2008, a mente del quale è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Secondo le Sezioni Unite, la nuova “logica” di esenzione, diversa da quella della “strumentalità” dell’immobile rispetto all’esercizio di una determinata attività da parte dell’ente, comprova che gli immobili IACP non godevano di alcuna esenzione nei previdente regime del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Il Collegio ritiene che debbano essere condivisi i principi affermati dalla precedente e consolidata giurisprudenza della Corte, non essendo state prospettale convincenti ragioni per discostarsene.

4.4. I ricorsi del Comune devono, pertanto essere accolti, con la cassazione delle sentenze impugnate. Non essendo necessarie ulteriori indagini di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel proc. civ., rigetta i ricorsi introduttivi dell’IACP. L’inesistenza di una consolidata giurisprudenza di legittimità all’epoca delle decisioni di merito giustifica una pronuncia di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi; rigetta i ricorsi incidentali e accoglie i ricorsi principali; cassa e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi dell’IACP; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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