Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4619 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15093/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Manzoni n. 81,

presso lo studio dell’avvocato Giudice Emanuele che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1778/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere VELLA Paola.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello – circoscritto al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari del cittadino bengalese S.A., nato il (OMISSIS), il quale aveva dichiarato che, quale aderente al gruppo giovanile (OMISSIS), del partito BNP, era stato ingiustamente ritenuto responsabile dell’omicidio di un aderente all’opposto partito AL, avvenuto nella sua città (Feni), dopo che, nel 2012, il suo negozio era stato ripetutamente distrutto, senza che egli avesse mai denunciato questi fatti in quanto la polizia era connivente con il partito AL; di conseguenza, nel 2015 si era determinato a lasciare il suo Paese, imbarcandosi con il denaro datogli dai familiari in un aereo diretto in Libia, da dove aveva poi raggiunto l’Italia.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

3. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Corte d’appello adeguatamente valutato, ai fini dell’invocata protezione umanitaria, la sussistenza di seri profili di vulnerabilità individuale, suffragati, tra l’altro, dalla militanza in un gruppo politico di minoranza e dal livello di integrazione socio-lavorativa raggiunta in Italia (impiego stabile con retribuzione di Euro 800,00 mensili), circostanze entrambe documentate.

4. Il secondo mezzo prospetta l’omesso esame di fatto decisivo, segnatamente la condizione di estrema povertà del ricorrente nel Paese di origine – ove viveva in condizioni familiari di estrema indigenza e in un ambiente sociale asfittico – da rapportare alle dignitose condizioni di vita conseguite in Italia.

5. Il terzo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, comma 1 e 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 8, comma 3, per il mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria officiosa, funzionale anche alla protezione umanitaria.

6. I tre motivi – che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati, alla luce della riduttiva motivazione con cui la Corte territoriale, senza rilevare profili di non credibilità del racconto, nè dare adeguata evidenza ai documenti prodotti nè infine acquisire qualsivoglia informazione sulle condizioni del Bangladesh (cd. COI, country of origin information) ha negato la protezione umanitaria perchè: “il richiedente ha una famiglia numerosa e può altresì lavorare, come ha fatto prima di lasciare il Paese, mentre in Italia risulta essere solo inserito in un percorso di integrazione”; “se anche nei suoi confronti vi fosse un’accusa di omicidio, si ritiene che potrebbe difendersi, esistendo in Bangladesh un sistema giudiziario”; “i problemi chirurgici devono nel frattempo essere stati risolti essendo stati consigliati nel 2016”.

7. Occorre preliminarmente ricordare che, nei giudizi di protezione internazionale, assumono particolare rilievo l’onere probatorio attenuato del richiedente e il dovere di cooperazione officiosa nell’acquisizione e valutazione della prova (artt. 10-16 direttiva 2013/32/UE; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27), con conseguente attenuazione del principio dispositivo in funzione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Cass. 11564/2015 e 21255/2013).

7.1. In particolare, la Corte di giustizia ha affermato che, sebbene “il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente”, sicchè, ove “gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente, in tale fase della procedura, per consentire di riunire tutti gli elementi atti a sostenere la domanda.

Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l’accesso a determinati tipi di documenti” (Corte giust. 22 novembre 2012, causa C-277/11, par. 65 s.).

7.2. Anche questa Corte ha evidenziato che “D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell’autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l’approfondimento istruttorio officioso quando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali” (Cass. 11175/2020; cfr. Cass. 17576/2017, 14998/2015).

7.3. Pertanto, una volta assolto da parte del richiedente l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, il giudice è tenuto “a compiere tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, nonchè ad indicare, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento” (Cass. 28349/2020; cfr. Cass. 28641/2020, 23999/2020, 13253/2020, 8819/2020).

8. In questo quadro normativo e giurisprudenziale, la valutazione dei profili individuali di vulnerabilità del richiedente, alla luce delle allegazioni e produzioni da questi effettuate – con riguardo sia alle condizioni di vita nel Paese d’origine, sia all’integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia – risulta carente, avendo il massimo organo nomofilattico di questa Corte di recente ribadito che, in tema di protezione umanitaria – riconoscibile nel caso di specie ratione temporis – “l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (Cass. Sez. U, 29459/2019).

9. In conclusione, all’accoglimento dei tre motivi di ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice d’appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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