Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 46187 del 03/11/2016

Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 03/11/2016), n.46187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente –

Dott. TARDIO Angela – Consigliere –

Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.Y. N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 357/2014 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 14/07/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

sentite le conclusioni del PG Dott. ROMANO Giulio, il quale ha

chiesto di respingere il ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 14 luglio 2014 il Tribunale di Bologna accoglieva l’istanza formulata nell’interesse di T.Y., ai sensi degli artt. 666 e 673 c.p.p., con la quale si chiedeva la rideterminazione della pena originariamente inflitta al condannato con la sentenza emessa da quello stesso tribunale il 2 febbraio 2013 e divenuta irrevocabile il 13 maggio 2013, per aver offerto in vendita gr. 0,44 di marijuana (fatto ritenuto di lieve entità, ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5).

Riteneva, infatti, il giudice dell’esecuzione che la pena irrogata al T.Y. (mesi 8 di reclusione ed Euro 2000,00 di multa) andava in effetti rideterminata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4-bis e 4-vicies ter – in base alla nuova cornice edittale prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 anteriormente alla modifica apportata con la L. n. 49 del 2006, precisando, tuttavia, di non poter applicare a tal fine un principio di tipo proporzionalistico come richiesto dalla difesa del condannato, essendo stata l’originaria decisione chiaramente influenza dalla normativa vigente al momento della decisione che non distingueva tra “droga leggera” e “droga pesante” e di non poter rideterminare la pena partendo dal minimo edittale, “trattandosi di fatto rivestente una certa gravità alla luce delle circostanze concrete e della personalità dell’autore”.

Il giudice dell’esecuzione, in forza di tali considerazioni, rideterminava l’entità della pena in mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, così ridotta per la concessione delle attenuanti generiche e per la scelta del rito la pena di mesi 10 ed Euro 2000,00 di multa.

2. Per l’annullamento di tale ordinanza îl condannato ha proposto ricorso, per il tramite del suo difensore, denunziandone l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedere ad una nuova rideterminazione della pena, applicando il criterio aritmetico – proporzionale, incongruamente escluso, sulla base di valutazioni del tutto congetturali.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su argomentazioni infondate e va dunque rigettato.

2. La sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 ha dichiarato illegittima la novellazione all’originario testo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 apportata con D.L. n. 272 del 30 dicembre 2005 (artt. 4-bis e 4-vicies ter) convertito dalla L. n. 49 del 21 febbraio 2006.

L’effetto della pronunzia di incostituzionalità è stato quello di “riespandere” la previgente disciplina incriminatrice e le correlate diverse sanzioni per i fatti commessi dal 28 febbraio 2006 al 6 marzo 2014.

Pertanto, se il soggetto destinatario della esecuzione è stato condannato per fatto rientrante in detto intervallo temporale, sono applicabili i principi affermati dalla sentenza Gatto delle Sezioni Unite, trattandosi di pronuncia che riguarda la legittimità del trattamento sanzionatorio vigente all’epoca della decisione del giudice della cognizione. In particolare, risulta in ogni caso “illegale” il trattamento sanzionatorio delle condotte illecite concernenti le droghe c.d. “leggere” (ossia le sostanze rientranti nelle tabelle II e IV allegate al D.P.R. del 1990), atteso che, in relazione a tali sostanze, l’intervento normativo dichiarato illegittimo aveva comportato (a differenza di quanto previsto per le altre sostanze) un massiccio incremento dei limiti edittali della sanzione detentiva: il mimino edittale della condotta ordinaria era stato innalzato da 2 a 6 anni di reclusione, quello della condotta attenuata da sei mesi a un anno di reclusione; il massimo edittale era stato innalzato da 6 a 20 anni di reclusione nell’ipotesi ordinaria e da 4 a 6 anni di reclusione per l’ipotesi attenuata.

Ora, posto che l’operazione di commisurazione della pena di cui agli artt. 132 e 133 c.p. è frutto di una scelta che il giudice della cognizione compie, con discrezionalità guidata, in un ambito legislativamente definito tra il minimo e il massimo edittale, il profondo mutamento di “cornice” derivante dalla declaratoria di incostituzionalità rende necessaria – in ipotesi di condanna per “droghe leggere” – una rivalutazione piena di tale aspetto in sede esecutiva, che il giudice dell’esecuzione deve compiere tenendo conto del “fatto”, cosi come accertato da quello della cognizione, ma non anche dei termini matematici espressi da tale giudice – in rapporto alla scelta tra minimo e massimo edittale trattandosi di scelte operate in un quadro normativo alterato dal criterio legislativo (legge del 2006) teso a “parificare” il disvalore di condotte tra loro diverse (in rapporto alla tipologia di sostanze oggetto delle condotte).

In altre parole, se da un lato risulta doverosa ed obbligatoria, alla luce di quanto sopra, la rideterminazione in sede esecutiva della pena inflitta in rapporto ad una squilibrata (e costituzionalmente illegittima) cornice edittale, dall’altro non può escludersi che – con valutazione in concreto e rispettosa del “fatto accertato” – il giudice dell’esecuzione possa rivalutarne la valenza in rapporto ai “nuovi” e profondamente diversi parametri edittali, ovviamente dando conto (artt. 132 e 133 c.p.) delle modalità di esercizio del potere commisurativo e tenendo conto dei principi generali del sistema sanzionatorio.

Alla luce di questi principi, la pretesa del ricorrente di rideterminazione della pena inflitta con un calcolo meramente aritmetico – per altro già disattesa dalle Sezioni Unite con la nota sentenza Jazouli (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 – dep. 28/07/2015, Rv. 264205) appare palesemente infondata, mentre il Giudice dell’esecuzione ha fornito adeguata motivazione (pagina 3 del provvedimento impugnato) dei criteri addottati per rideterminare la pena base e delle ragioni per cui “non era possibile partire dal minimo edittale”, eventualità questa, per altro, esclusa anche in sede di cognizione (episodio di spaccio preoccupante sotto il profilo cautelare per la concreta probabilità di reiterazione).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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