Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 46186 del 03/11/2016

Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 03/11/2016), n.46186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. SARACENO Rosa Anna – rel. Consigliere –

Dott. BONI Monica – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A.M., N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 1374/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE, del

07/05/2015;

sentita la relazione fatta daò Consigliere Dott.ssa ROSA ANNA

SARACENO;

lette/sentite le conlusioni del PG Dott. SALZANO Francesco, che ha

chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 7 maggio 2015 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse del condannato A.A.M., diretta ad ottenere l’ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, perchè non corredata dall’indicazione di un domicilio dichiarato o eletto, secondo quanto prescritto dall’art. 677 c.p.p., comma 2 bis.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, con le asserite esatte generalità di N.Y.N.M., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 677 c.p.p., e art. 666 c.p.p., comma 2.

Premesso che sia nell’istanza di concessione delle misure alternative sia nella nomina difensiva è stata indicata la residenza dell’istante, il ricorrente propugna un’interpretazione della disposizione di cui all’art. 677, comma 2 bis, codice di rito che, in luogo di quella puramente testuale esibita nella decisione impugnata, conduca al doveroso contemperamento tra la legittima esigenza di speditezza del procedimento di sorveglianza e l’imprescindibile tutela del valore della libertà della persona. Se la ratio della norma è quella di tendere alla responsabilizzazione del condannato, inducendolo ad una fattiva collaborazione con gli organi giudiziari e ad assicurare la propria reperibilità, l’indicazione nell’istanza del luogo di residenza soddisfa appieno detta finalità, garantendo il sollecito espletamento dell’attività istruttoria e l’assunzione delle informazioni relative alla persona del condannato.

3. Con requisitoria scritta, depositata il 24 novembre 2015, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona del Dr. Francesco SALZANO, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato sull’assunto dell’insussistenza dei presupposti per l’adozione della declaratoria di inammissibilità con il rito planario, citando a sostegno Cass. sez. 1 n. 20479/2013.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Il provvedimento impugnato ha negato l’ammissibilità dell’istanza di ammissione ai benefici penitenziari per l’omessa indicazione da parte del richiedente del domicilio eletto o dichiarato.

1.1 Va rilevato e ribadito che il procedimento di sorveglianza, in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 678 c.p.p., è regolato dalle esecuzione, salvo alcune previsioni specifiche, stabilite dalle norme di cui all’art. 677, comma 2 bis, e art. 678, commi 2 e 3, derivanti dall’oggetto della materia e dalla competenza distrettuale del Tribunale. Anche nel procedimento di sorveglianza trova dunque applicazione la disposizione dell’art. 666 c.p.p., comma 2, secondo la quale il giudice competente o il presidente del collegio dichiara inammissibile la richiesta se “appare manifestamente” infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi”. Tale situazione è riscontrabile, quanto al primo profilo (il difetto delle condizioni di legge), nel caso in esame, difettando i presupposti o requisiti pretesi direttamente dalla legge. Tale mancanza è di immediato riscontro e non richiede alcuna valutazione discrezionale, tanto da rendere superflua l’instaurazione del contraddittorio tra le parti (Sez. 1, n. 996 del 26/2/1991, Monferdin, rv. 187316; sez. 1, n. 3133 dell’1/7/1993, Nenadovka, rv. 194830; sez. 1, n. 27737 del 27/5/2003, Cimetti, rv. 224941).

Rientra, invero, nell’ambito delle “condizioni di legge” anche l’obbligo, imposto in via generale dall’art. 677 c.p.p., comma 2 bis, a pena di inammissibilità a carico del condannato non detenuto, “di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza” e tale adempimento, come chiaramente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, rv. 246720, deve essere indiscriminatamente assolto, sia che l’istanza sia avanzata dal condannato di persona sia dal suo difensore, in quanto, anche nelle ipotesi di cui all’art. 656 c.p.p., comma 5, è richiesta la presentazione di domanda, finalizzata ad ottenere la concessione di una misura alternativa, “corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie” e tra le indicazioni richieste è inclusa anche quella del citato art. 677 c.p.p., comma 2 bis.

1.2 Tale indicazione, cui il condannato è onerato a pena di inammissibilità della domanda, deve, inoltre, sussistere al momento della proposizione della stessa, non essendo suscettibile di integrazione in un momento successivo, nè essendo sostituibile attraverso semplici indicazioni di domicilio o residenza dell’istante ovvero mediante il richiamo a precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio, valevoli per ogni stato e grado del giudizio di cognizione, ma prive di efficacia per il procedimento di esecuzione e di sorveglianza. E’, infatti, oggetto di costante affermazione nella giurisprudenza di questa Corte il principio, secondo il quale detti procedimenti presentano autonomia di struttura e di funzione rispetto al giudizio di cognizione, di cui non rappresentano una fase, oppure un grado, per cui la dichiarazione o la elezione di domicilio effettuata nel giudizio di cognizione non è suscettibile di “trasmigrazione” nel procedimento esecutivo ed in quello di sorveglianza, ma richiede un’espressa manifestazione di volontà da parte dell’interessato, non delegabile ad altri, nè surrogabile da una dichiarazione del difensore (tra le altre: Cass. sez. 1 n. 46265 del 23/10/2007, Colantoni, rv. 238768). E ciò in aderenza alle finalità proprie della previsione di cui all’art. 677, comma 2 bis, che mira ad assicurare ab origine il rapporto tra il condannato e gli organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza e ad agevolare e velocizzare l’espletamento degli adempimenti preliminari alla trattazione dell’istanza nell’udienza camerale, garantendo la pronta reperibilità dell’istante che permane in stato di libertà in attesa della decisione sull’accesso a misure alternative, anche in vista della sua sottoposizione all’esecuzione. Unica eccezione al principio è stata individuata dalle Sezioni Unite, Mammoliti, per il caso in cui il condannato sia irreperibile o latitante (e sempre che tale stato risulti dagli atti e sia stato formalmente dichiarato), situazione che è usualmente ostativa al mantenimento di contatti con il proprio legale e che giustifica la presunzione di interruzione del collegamento personale, sottostante il rapporto di rappresentanza tecnica, a fronte della quale devono operare i principi generali, posti a fondamento del sistema processuale penale e del giusto processo, dell’inviolabilità del diritto di difesa, di garanzia di effettivo esercizio della difesa tecnica, dell’estensione al difensore di diritti e facoltà dell’imputato e della concreta esigibilità di ogni obbligo imposto dalla legge.

2. Nel caso in esame una tale situazione non ricorre e non v’è pertanto ragione di derogare all’ onere imposto dalla legge, di cui il ricorrente infondatamente propugna un’interpretazione sostanzialmente disapplicativa del piano dato normativo.

Solo per completezza di motivazione va rilevata l’inconferenza del richiamo contenuto nel ricorso (e citato ad adiuvandum dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte) a Cass. Sez. 1 n. 20479 del 12/02/2013, Hamidovic, Rv. 256079, che concerne il caso non della mancata elezione o dichiarazione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità della domanda dall’art. 677, comma 2 bis, ma quello – diverso – dell’omessa indicazione del domicilio ove eseguire la misura alternativa alla detenzione, mancanza che “non è configurata dalla legge come condizione ostativa allo svolgimento della procedura camerale, non potendosi escludere a priori che l’interessato compaia ed indichi il domicilio presso il quale eseguire la misura alternativa richiesta”.

3. In conclusione il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA