Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 46185 del 03/11/2016

Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 03/11/2016), n.46185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristin – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. SARACENO Rosa Ann – rel. Consigliere –

Dott. BONI Monica – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ITALFONDIARIO S.P.A.;

avverso il decreto n. 132/2014 TRIBUNALE di MILANO, del 16/06/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa ROSA ANNA

SARACENO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FIMIANI Pasquale, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento emesso in data 16 giugno 2015 il Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile, l’istanza della s.p.a. Italfondiario, quale mandataria di Impresa Sanpaolo s.p.a, di ammissione del credito assistito da garanzia ipotecaria sul bene immobile sito in (OMISSIS), confiscato nel procedimento di prevenzione a carico di J.D..

1.1 Il Tribunale dava atto che il provvedimento di confisca era divenuto definitivo il 6.11.2013; che l’istituto bancario aveva presentato istanza di ammissione del credito ipotecario, ai sensi della L. n. 228 del 2012, in data 30.5.2014; che la proposta di applicazione della misura di prevenzione risaliva al 18.2.2011; che la fattispecie era disciplinata dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 194-206; che l’istanza doveva ritenersi tardiva perchè proposta oltre il termine di decadenza di 180 giorni decorrenti, nel caso di specie, dalla definitività del provvedimento di confisca (successivo all’entrata in vigore della L. n. 228 del 2012), stabilito dall’art. 1, combinato disposto dei commi 199 e 205.

1.2 Irrilevante era, poi, la circostanza che la buona fede della banca istante e la sussistenza di un diritto di ipoteca iscritto anteriormente alla trascrizione del sequestro fossero stati definitivamente accertati nel procedimento di prevenzione conclusosi con la confisca dell’immobile ipotecato in garanzia: il testo della legge non esige una valutazione contestuale dei presupposti (esistenza ed entità del credito da un lato, buona fede, dall’altro) e nulla esclude che essi possano essere stati già parzialmente riscontrati in un precedente pronunciamento. Le nuove disposizioni mirano a contemperare due esigenze contrapposte: quella di estendere ai creditori coinvolti in procedimenti di vecchio rito le garanzie previste dal nuovo codice antimafia; quella di limitare nel tempo tale estensione al fine di consolidare e rendere definitivi gli effetti conseguenti all’esito dei procedimenti medesimi.

2. Ricorre per cassazione l’istituto Italfondiario s.p.a, deducendo due motivi di doglianza.

2.1 Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione alla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 198 e ss..

Deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto applicabili le disposizioni di cui alla legge citata, anche al caso, ricorrente nella specie, in cui sia già intervenuto riconoscimento definitivo del diritto di credito e della buona fede. In ipotesi siffatta il creditore riconosciuto, titolare di un diritto già acquisito, è legittimato ad intraprendere ogni possibile iniziativa (giudiziale civile o stragiudiziale) finalizzata al soddisfacimento del credito. Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda perchè non necessaria, riconoscendosi in tal modo il diritto, già consolidato e inattaccabile, ad ottenere il pagamento del credito.

2.2 Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 199 e 206.

Deduce che l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha l’onere di comunicare ai creditori titolari di ipoteca sui beni confiscati (entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge o dal passaggio in giudicato del decreto di confisca) che hanno facoltà di presentare domanda di ammissione del credito, con l’indicazione del termine di decadenza e di ogni informazione utile; siffatta comunicazione non era stata inviata dall’Agenzia alla Banca titolare di ipoteca sul bene e, pertanto, la domanda di ammissione del credito non poteva essere ritenuta tardiva, ma viceversa doveva essere ritenuta giustificata l’intempestività del deposito.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con articolata e puntuale requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato in entrambe le sue deduzioni, e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

1. E’ incontroverso che la società ricorrente è titolare di un diritto reale di garanzia, costituito ed iscritto sul bene immobile sottoposto dapprima a sequestro e successivamente a confisca con provvedimento divenuto irrevocabile il 6 novembre 2013 e adottato nell’ambito di un procedimento di prevenzione non soggetto alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 159 del 2011.

La L. n. 228 del 2012 trova, per l’appunto, applicazione nei procedimenti di confisca non sottoposti alla disciplina del D.Lgs. n. 159 del 2011, e reca diversità di previsione a seconda che, alla data del 1 gennaio 2013 (in cui è entrata in vigore la legge), il bene confiscato sia stato o meno già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, nell’ambito del procedimento civile di esecuzione forzata, oppure sia costituito da quota indivisa, oggetto di pignoramento. In tali casi, il processo esecutivo deve, infatti, proseguire e rimangono validi gli effetti dell’esecuzione o dell’aggiudicazione.

Ad eccezione di detta ipotesi contemplata e disciplinata dai commi 195 e 196, l’art. 1 al comma 194 definisce in termini generali il proprio ambito di applicazione, prevedendo espressamente che, dal momento dell’entrata in vigore della legge, non sono più consentite iniziative esecutive individuali sui beni confiscati in procedimenti non regolati dal D.Lgs. n. 159 del 2011, che gli oneri ed i pesi gravanti su detti beni sono “estinti di diritto” (comma 197), mentre l’estinzione delle garanzie è bilanciata dal contestuale riconoscimento al loro titolare di altra forma di tutela, costituita dall’ammissione alla procedura concorsuale per la soddisfazione delle sue ragioni (comma 198).

1.1 Tutto il sistema di garanzie e tutele apprestato a favore dei terzi interessati nel procedimento di prevenzione, quale contemplato dalle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, trova, quindi, la sua esplicazione nell’incidente di esecuzione promosso dinanzi al giudice della prevenzione quale giudice dell’esecuzione che, nel delibare l’istanza di ammissione del credito, ne accerta “la sussistenza e l’ammontare, nonchè la ricorrenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52”.

La dizione letterale della norma, come questa Corte ha in più occasioni chiarito (Sez. 1 n. 20475 del 03/03/2015, Italfondiario s.p.a, Rv. 263862; Sez. 1 n. 52970 del 29/09/2014, Italfondiario s.p.a, Rv. 263487; Sez. 1 n. 44267 del 24/09/2014, Italfondiario s.p.a, Rv. 260543), non esige una valutazione necessariamente contestuale, congiunta, e compiuta personalmente dal medesimo giudice, della positiva ricorrenza di tutti i requisiti ivi indicati, come condizione indefettibile del potere di provvedere sull’istanza del creditore, ma postula soltanto (come suggerisce, del resto, l’utilizzo della congiunzione “nonchè”) che un positivo accertamento su tali punti vi sia stato, sia pure in altra sede giudiziale e ad opera di altro giudice, come avvenuto nel caso di specie con riguardo al requisito della buona fede.

Se, dunque, il positivo apprezzamento di detto requisito, che sia contenuto in un precedente provvedimento definitivo, non esonera il giudice dell’esecuzione dall’accertamento degli altri requisiti richiesti dalla norma, così il terzo di buona fede titolare di un credito garantito da ipoteca iscritta in tempi non sospetti sul bene assoggettato a confisca, anche nel caso in cui residui, in ipotesi, la sola determinazione dell’incremento quantitativo dell’importo del credito, in ragione del decorso degli interessi maturati e delle spese eventualmente sostenute dalla parte, non può che avvalersi dell’unico strumento apprestato per l’ammissione al pagamento del credito, essendogli espressamente inibito il ricorso ad azioni esecutive individuali. La proposizione dell’incidente di esecuzione, nelle forme inderogabili costituite dalla presentazione dell’istanza prevista dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 199, costituisce in base alla legislazione vigente l’unica forma ammissibile di tutela e realizzazione della pretesa creditoria.

Ciò significa che “s.p.a. Italfondiario”, mandataria di “s.p.a. Banca Sanpaolo”, non avrebbe potuto giovarsi del titolo e dell’accertamento della buona fede per agire in sede esecutiva civile contro il debitore -come da contrario ma infondato avviso difensivo-, non essendo più consentite, a pena di nullità, iniziative esecutive individuali per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 194, della medesima legge.

2. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di doglianza. Dalla lettura coordinata della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 199 e 205 emerge che i creditori ipotecari, che intendono far valere i loro diritti sul ricavato dei beni confiscati di cui l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata abbia proceduto alla liquidazione ai sensi dei commi 201 e seguenti, devono presentare domanda di ammissione del credito, redatta in conformità al disposto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 58, comma 2, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, entro il termine – stabilito espressamente a pena di decadenza – di 180 giorni, la cui decorrenza è fissata dall’entrata in vigore della L. n. 228 del 2012 (comma 199) ovvero, nel caso in cui (come nella specie) i beni siano stati confiscati in data successiva, dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo (comma 205).

La natura decadenziale del termine è testuale, in uno con la fissazione ex lege della sua decorrenza dai momenti precisamente individuati dalla norma, ancorati a dati oggettivi certi e validi per tutti i creditori ipotecari (l’entrata in vigore della legge o la data di definitività della confisca). Non residuano, dunque, margini di dubbio o di incertezza interpretativa al riguardo, nei termini prospettati dai ricorrente che postula, invece, una differente decorrenza dei 180 giorni dall’adempimento degli oneri informativi posti a carico dell’Agenzia dal comma 206 (L. n. 228 del 2012, art. 1).

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 1 n. 20479 del 12/02/2016, Banco Popolare soc. coop., Rv. 266891) “l’esigenza di certezza, stabilità e tempestiva definizione dei rapporti giuridici che fanno capo ai terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni confiscati (e agli altri creditori indicati al comma 198, alle lett. a) e b) (…) le cui aspettative satisfattive sono state ritenute meritevoli di tutela dal legislatore, anche in funzione del coordinamento col termine successivo stabilito dal comma 201 per gli adempimenti liquidatori posti a carico dell’Agenzia, convalida, sul piano logico e sistemico, la correttezza e la ragionevolezza della lettura interpretativa del momento di decorrenza del termine decadenziale di 180 giorni (…) che discende dal chiaro dettato normativo e che realizza un equo bilanciamento con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di sicuro rilievo costituzionale, sottese alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale, contemperando l’esigenza di celerità della procedura col riconoscimento di un congruo lasso temporale per la predisposizione e la presentazione delle domande di ammissione del credito, così da escludere in radice il rischio – paventato dal ricorrente – di un ingiustificato sacrificio dei diritti patrimoniali del terzo di buona fede”.

2.1 Nel caso di specie è pacifico ed incontestato il deposito tardivo da parte del ricorrente della domanda di ammissione e giuridicamente corretta la decisione del giudice dell’esecuzione che l’ha ritenuta intempestiva, non mancando di evidenziare come non potessero essere assegnati effetti giuridici alla precedente domanda già presentata dall’istituto in data 28.6.2013, dichiarata inammissibile perchè proposta prima della definitività del provvedimento di confisca.

Solo per scrupolo di motivazione va, poi, precisato, in risposta all’obiezione circa l’omessa ricezione da parte di Intesa Sanpaolo s.p.a della comunicazione cui l’Agenzia Nazionale era onerata, che ai sensi dell’art. 1, comma 206 la comunicazione diretta ai creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica certificata è eseguita ” ove possibile”, restando in ogni caso assolto l’onere informativo da parte dell’Agenzia mediante ” apposito avviso inserito nel proprio sito internet”.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA