Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 46184 del 03/11/2016

Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 03/11/2016), n.46184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. SARACENO Rosa Anna – rel. Consigliere –

Dott. BONI Monica – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

K.F. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 256/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del

18/12/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa ROSA ANNA

SARACENO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha

chiesto il rigetto della richiesta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione di parte pubblica, con sentenza emessa il 18 dicembre 2014, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Milano in data 19 luglio 2012, ha dichiarato la penale responsabilità di K.F. in ordine ai reati al medesimo ascritti (artt. 423 e 434 c.p.) e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonchè al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civile, B.B. e H.M., assegnando a ciascuna di esse una provvisionale immediatamente esecutiva dell’importo di Euro 80.000,00.

2. Avverso detta sentenza K.F., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione e, con atto separato, recante la data del 12 giugno 2015, premesso che le persone offese hanno dato corso all’azione esecutiva, ha avanzato richiesta di sospensione delle statuizioni civili, ai sensi dell’art. 612 c.p.p.. L’istante stigmatizza la misura assolutamente incongrua delle somme assegnate a titolo di provvisionale, avendo le parti civili già incassato il risarcimento corrisposto dalla compagnia assicuratrice; sottolinea il danno irreparabile che conseguirebbe, per il caso di annullamento della sentenza, tenuto conto del rilevante importo e dell’accertata incapienza del patrimonio dei creditori procedenti.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo rigettarsi la richiesta.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’istanza va rigettata.

La giurisprudenza di legittimità insegna che, ai fini dell’accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile (art. 612 c.p.p.), l’istante quando prospetti il pericolo di un “danno grave ed irreparabile”, derivante dall’esecuzione della statuizione, deve darne prova; con la precisazione che il danno paventato può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro che metta, però, in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell’obbligato. Grava sull’interessato l’onere di dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un’incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il “grave ed irreparabile” danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo (Sez. 4, n. 1813 del 04/10/2005 – dep. 18/01/2006, Mastropasqua, Rv. 233180).

Nel caso di specie l’istante non ha fornito alcuna prova, limitandosi da un canto a contestare la misura delle somme assegnate a titolo di provvisionale; dall’altro, ad asserire la propria esposizione al rischio di un difficile recupero di quanto versato, dubitando della capacità risarcitoria delle parti civili, in quanto non risultano titolari di terreni o fabbricati.

Nulla è stato allegato sulla situazione reddituale dell’obbligato; nè si è tenuto conto che la condanna al pagamento è solidale e, quindi, divisibile internamente tra la pluralità dei coobbligati.

In conclusione, l’istanza va rigettata; non si provvede sulle spese in ragione del carattere interlocutorio della pronunzia (cfr. Sez. 4, n. 1813 del 04/10/2005, Mastropasqua, Rv. 233180).

PQM

Rigetta l’istanza.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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