Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 46183 del 03/11/2016

Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 03/11/2016), n.46183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. SARACENO Rosa Anna – rel. Consigliere –

Dott. BONI Monica – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.S. N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 4286/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del

25/02/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa ROSA ANNA

SARACENO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha

chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 febbraio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da B.S., condannato alla pena di mesi sette di reclusione per il delitto di cui all’art. 640 c.p.. Il Tribunale rilevava che, in conseguenza degli accertamenti effettuati dal Commissariato P.S. “Flaminio Nuovo” presso il domicilio, in Roma via (OMISSIS), indicato nell’istanza, il B. non era stato rintracciato e risultava sconosciuto sicchè la sua irreperibilità era preclusiva all’accoglimento della domanda.

2. Ricorre per cassazione B.S., con atto recante personale sottoscrizione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In effetti, le ricerche erano state effettuate in luogo diverso da quello indicato nell’istanza, ma soprattutto il Tribunale aveva immotivatamente pretermesso le informazioni fornite dalla Questura di Brescia che, compulsata dallo stesso Tribunale, in data 18.2.2015, aveva comunicato la residenza anagrafica del ricorrente, in (OMISSIS).

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

1. Risulta ex actis che il ricorrente è stato condannato con sentenza del Tribunale ordinario di Roma del 7.7.2011, irrevocabile dal 17.10.2011, alla pena di mesi sette di reclusione per il delitto di truffa.

Ricevuta notifica dell’ordine di carcerazione e contestuale sospensione della pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, il B. ha tempestivamente chiesto al Tribunale di sorveglianza di Roma di essere ammesso a scontare la suddetta pena in affidamento in prova al servizio sociale.

Con la richiesta della misura alternativa alla detenzione in carcere ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia; ha indicato la sua residenza in Roma alla via (OMISSIS); ha dichiarato di svolgere attività lavorativa presso l’azienda Group Ponteggi e Lavori S.c.a.r.l con sede in (OMISSIS) Brescia alla via (OMISSIS) ed ha altresì precisato di vivere in provincia di Brescia da oltre cinque anni e di avere in corso la pratica di trasferimento della residenza.

Risulta, inoltre, dagli atti che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha compulsato, al fine di acquisire informazioni sulla condotta di vita del condannato e sui precedenti di polizia, sia la Questura di Roma che, in data 17.2.2015, comunicava, fra l’altro, l’irreperibilità del B. all’indirizzo di via (OMISSIS), sia la Questura di Brescia che, in data 18.2.2015, comunicava che il B. risultava residente in Brescia alla via (OMISSIS).

Nel fascicolo trasmesso a questa Corte è presente, inoltre, un fax spedito il 24.2.2015, con riferimento all’udienza del 25.2.2015, a firma dell’amministratore della Group Ponteggi con cui si comunicava al Tribunale che, per improrogabili motivi aziendali, non era stata concessa al dipendente B.S. l’autorizzazione ad assentarsi dal lavoro nei giorni dal 23 al 26 febbraio 2015. Al ridetto fax risulta allegata attestazione comprovante il rapporto di lavoro del B. in essere con la ridetta azienda sin dal 21.2.2014.

2. Tanto premesso, il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza del ricorrente, attesa l’irreperibilità del medesimo nel domicilio (rectius: luogo di residenza) risultante dall’istanza.

Epperò il giudizio sull’attuale irreperibilità risulta basato su un presupposto errato, emergendo dall’istanza sia l’indirizzo presso cui il B. svolgeva attività lavorativa, sia la precisazione che il medesimo da oltre cinque anni viveva e lavorava in provincia di Brescia. Tant’è che il Tribunale risulta aver compulsato la competente Questura per informazioni, acquisendo altresì notizia della residenza anagrafica dell’istante. Per di più emerge che il B., attraverso il suo datore di lavoro, ha tempestivamente comunicato il suo impedimento a presenziare all’udienza, il che priva di fondamento l’affermazione secondo la quale ” il condannato è irreperibile e che la reperibilità dell’interessato è condizione indispensabile per l’applicazione delle misure in oggetto”.

2.1 In altri termini, nel caso in esame, giusta le indicazioni contenute già nella domanda di accesso al beneficio, deve escludersi che il condannato abbia tentato di rendersi irreperibile, fornendo informazioni fuorvianti sulla propria residenza anagrafica (della quale, peraltro, non vi è obbligo di indicazione) per poi cambiare città senza alcuna finalità se non quella di prolungare ad libitum i tempi della decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla richiesta di affidamento in prova e quindi di usufruire del beneficio della sospensione dell’esecuzione, così sottraendosi alla prescritta indagine: ciò che emerge è, al contrario, una sicura reperibilità del soggetto, tale da consentire gli ulteriori accertamenti sulla condizione del condannato necessari per un esame nel merito della domanda.

Pertanto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma che deciderà sull’istanza del condannato sulla base di una compiuta istruttoria.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA