Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 46182 del 03/11/2016

Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 03/11/2016), n.46182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. SARACENO Rosa Anna – rel. Consigliere –

Dott. BONI Monica – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO nei

confronti di:

FALLIMENTO DI IMPRESA S. SAS;

avverso l’ordinanza n. 224/2013 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del

18/01/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa ROSA ANNA

SARACENO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che ha

chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo

esmae.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Nell’ambito del procedimento penale a carico di S.R., indagato in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, con provvedimento del 10.9.2013, disponeva il sequestro preventivo dell’importo di Euro 3.330.982,74. Il pubblico ministero eseguiva il sequestro su un bene immobile di proprietà dell’indagato, procedendo all’annotazione del provvedimento presso il competente ufficio.

1.1 Il curatore del fallimento dell’impresa S.R. s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile S.R., in data 7.10.2013, proponeva richiesta di riesame, deducendo che, prima del disposto sequestro preventivo, era stato dichiarato, in data 16.2.2012, il fallimento dell’impresa e di S.R. in proprio, e che con decreto tavolare del 7.2.2012 era stata annotata la sentenza dichiarativa di fallimento sullo stesso bene immobile (sul quale in epoca successiva era stato eseguito il sequestro penale) di proprietà del fallito, così concretamente attuandosi lo spossessamento previsto dalla L. Fall., art. 42.

Con ordinanza del 28.10.2013 il Tribunale del riesame dichiarava l’inammissibilità della richiesta, rilevando che le questioni prospettate afferivano alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo ed erano eventualmente impugnabili con l’incidente di esecuzione.

1.2 Investito della richiesta formulata ex art. 666 c.p.p. dal curatore del fallimento e volta ad ottenere il dissequestro del bene e la cancellazione dell’annotazione, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 18.1.2014 e all’esito di articolata motivazione, ha accolto la domanda, disponendo in conformità.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e ne ha chiesto l’annullamento:

– contestando la competenza del giudice dell’esecuzione a provvedere sulla richiesta azionata, non involgente questioni attinenti alle modalità esecutive del sequestro, ma con la quale, come emerge dal petitum, sul presupposto dell’acquisizione del bene alla massa attiva del fallimento con conseguente spossessamento dell’imputato fallito, se ne chiedeva formalmente e sostanzialmente il dissequestro;

– contestando altresì il merito del provvedimento impugnato, sul rilievo che il sequestro preventivo avente ad oggetto, come nella specie, beni confiscabili in via obbligatoria deve ritenersi insensibile alla procedura fallimentare e che le ragioni di tutela dei terzi creditori sono destinate a soccombere a fronte del superiore interesse del ripristino dell’ordine finanziario leso dall’illecito tributario. Erroneamente il GIP ha ritenuto la recessività del sequestro preventivo finalizzato alla confisca alle esigenze di tutela dei creditori del fallito che, prima dell’assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, non sono titolari di alcun diritto sugli stessi e sulla cui buona fede in relazione al credito vantato è stata, peraltro, omessa ogni valutazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, condividendo le ragioni articolate con il secondo motivo di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il proposto ricorso per cassazione va qualificato come appello ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p..

Ed invero, principio generale del sistema è che da un lato l’errore di prospettazione della parte non vincola il giudice della impugnazione, con salvezza dell’atto e sua diversa qualificazione (art. 568 c.p.p., comma 5), dall’altro neanche l’errore del giudice può mutare il regime delle impugnazioni, (sul punto Sez. 6 n. 1644 del 2.12.2002, rv. 223280), posto che il giudice superiore resta titolare del potere di sindacare le modalità della sua investitura.

Nel caso in esame la parte ha proposto incidente di esecuzione – a procedimento in corso – essendo a ciò “indotta” da una decisione del Tribunale emessa in sede di riesame.

Ciò, per quanto detto sopra, non può vincolare questa Corte di Cassazione, che ha il potere di valutare l’effettiva natura del provvedimento emesso dal giudice di merito, traendone le dovute conseguenze sul regime giuridico della fase successiva.

Non vi è dubbio che il provvedimento emesso ha offerto alla parte istante ampia tutela, essendo stato disposto il “dissequestro” e la restituzione del bene.

Ciò posto, anche in considerazione del fatto che – di regola – l’incidente di esecuzione presuppone la definitività dell’intero giudizio di merito, la valutazione in concreto del provvedimento emesso e dell’impugnazione avente ad oggetto un’ordinanza non genetica afferente a misura cautelare reale, porta a qualificare lo strumento giuridico della impugnazione nell’appello ex art. 322 bis c.p.p., così garantendosi alla parte impugnante una fase di impugnazione di merito cui potrà eventualmente seguire il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p..

PQM

Qualificato il ricorso come appello dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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