Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 46181 del 03/11/2016

Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 03/11/2016), n.46181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. – Presidente –

Dott. SARACENO Rosa Ann – rel. Consigliere –

Dott. TALERICO Palma – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCERA nei

confronti di:

T.L. N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 8/2015 TRIBUNALE di LUCERA, del 07/07/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa ROSA ANNA

SARACENO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 7 luglio 2015 il Tribunale di Foggia – sezione distaccata di Lucera -, in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del Procuratore della Repubblica volta ad ottenere, con la procedura della correzione dell’errore materiale, l’eliminazione della sospensione condizionale della pena erroneamente concessa a T.L. con sentenza di quel Tribunale del 6.5.2014, irrevocabile il 28.2.2015.

A fondamento della decisione osservava che il provvedimento richiesto esulava dall’ambito dell’applicazione dell’art. 130 c.p.p. e che all’erronea concessione del beneficio, incompatibile con l’applicata sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, si sarebbe dovuto porre rimedio con gli ordinari mezzi di impugnazione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

Deduce vizio di motivazione, rilevando che per effetto della concessione del beneficio e per l’indicazione di una struttura non convenzionata per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Tribunale ha di fatto precluso l’esecuzione della sanzione sostitutiva che comporta effetti più favorevoli rispetto alla sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata in data 7.10.2015, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La procedura di correzione degli errori materiali costituisce un rimedio per eliminare le irregolarità del provvedimento giudiziale che non determinano nullità nè incidono su elementi essenziali della pronuncia, costituite da sviste, omissioni, lapus calami oppure per integrare il provvedimento con statuizioni accessorie e consequenziali non implicanti valutazioni discrezionali.

E pertanto, gli interventi correttivi, siano essi epurativi o integrativi, su di una sentenza sono ammissibili sempre che la correzione non alteri il contenuto dell’atto, introducendo elementi estranei alla ratio decidendi o determinandone una radicale modifica.

Correttamente il Tribunale ha rilevato che non era rimediabile con lo strumento previsto dall’art. 130 c.p.p. l’erronea concessione della sospensione condizionale della pena; la relativa statuizione, derivante da errore concettuale e non materiale, era suscettibile di rimozione in sede di cognizione e attraverso l’attivazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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