Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 46180 del 03/11/2016

Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 03/11/2016), n.46180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. S. – Presidente –

Dott. SARACENO Rosa Anna – rel. Consigliere –

Dott. TALERICO Palma – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.B. N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 200/2015 GIP TRIBUNALE di LECCO, del

02/07/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa ROSA ANNA

SARACENO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha

chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. In esecuzione della sentenza di applicazione di pena concordata pronunciata nei confronti di P.B., per il reato di rapina, dal GIP del Tribunale di Lecco con sentenza del 3/9/2014, irrevocabile il 9/6/2015, veniva emesso dalla Procura della Repubblica ordine di carcerazione ex art. 656 c.p.p., dopo essere stata respinta un’istanza di sospensione dell’esecuzione con prosecuzione degli arresti domiciliari avanzata dal P. in funzione del beneficio dell’affidamento terapeutico o, in subordine, della detenzione domiciliare contestualmente richiesto al competente Tribunale di sorveglianza.

2. In esito ad incidente proposto dal P., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecco – competente per l’esecuzione respingeva la domanda dell’istante volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione ex art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a, rilevando che tale disposizione contiene l’elencazione tassativa delle situazioni derogatrici al principio generale fissato dal precedente comma 5, stabilendo, in particolare, che la sospensione dell’esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis o.p., fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89. Nel caso in esame la misura degli arresti domiciliari non era stata concessa all’istante ai sensi del citato art. 89 e, dunque, non sussistevano i presupposti per la reclamata sospensione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore di fiducia deducendo violazione dell’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a, e vizio di motivazione. Premesso di essere stato posto agli arresti domiciliari il 10/10/2014 e di aver volontariamente intrapreso un programma terapeutico seguito con costanza, il ricorrente assume di versare nella posizione giuridica di condannato per reato ostativo, agli arresti domiciliari sottoposto a programma terapeutico per alcool dipendenza. L’aver intrapreso il programma terapeutico dopo essere stato sottoposto agli arresti domiciliari ordinari non comportava alcuna preclusione alla sospensione dell’ordine di esecuzione, se non l’eventuale verifica, da parte del pubblico ministero e, successivamente, del giudice investito dell’incidente, della corrispondenza del programma terapeutico in corso con quello previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dalla svolta interrogazione, attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia, è, invero, risultato che, con ordinanza del 17.2.2016, il Tribunale di sorveglianza di Milano, decidendo sulla richiesta del condannato, ha respinto l’istanza di concessione dell’affidamento terapeutico, ritenuta inadeguata ai residui profili di pericolosità sociale, ed ha concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare con prescrizioni modulate in modo da assicurare la prosecuzione dell’intrapreso percorso terapeutico.

Deriva, da quanto premesso, che il fatto sopravvenuto testè indicato incide sull’attualità dell’interesse concreto da parte del ricorrente a coltivare l’impugnazione e ad ottenere un provvedimento di annullamento dell’ordinanza gravata, già rimossa quanto ai suoi profili effettuali, dal sopravvenuto provvedimento di concessione della misura alternativa.

La nozione d’interesse ad impugnare, richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell’interesse deve sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perchè questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

Alla luce degli enunciati principi non sussiste l’interesse del ricorrente all’apprezzamento, in questa sede, della legittimità o meno del provvedimento di rigetto della richiesta volta ad ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena a causa della mutata situazione intervenuta medio tempore che ha assorbito la finalità perseguita dall’impugnante.

Si è, dunque, al cospetto di un’ipotesi in cui l’interesse al gravame è carente per ragioni sopravvenute all’impugnazione.

L’indicata declaratoria d’inammissibilità determinata da causa non imputabile al ricorrente (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliviero, Rv. 252910) non comporta la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall’art. 616 c.p.p. (Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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